Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
L'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto che dispone il giudizio, in relazione ad esempio all'anno, integra una nullità assoluta pari all'omessa citazione, determinando un'incertezza sulla data in cui l'imputato avrebbe dovuto presentarsi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 47321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47321 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Francesco Romano Presidente
1. Dott. Ilario Martella Consigliere
2. Dott. Nicola Milo "
3. Dott. Giorgio Colla "
4. Dott. Domenico Carcano "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU RE, n. l'11-3-1962;
avverso la sentenza 11-10-2002 della Corte di Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Romano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. M. Favalli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Franco Capuzzo.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 11 ottobre 2002 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza 5/2/99 del Pretore dl Padova con la quale LU RE era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e Lire 1.000.000 di multa per il reato dl cui all'art. 570 1° e 2° comma n. 2 c.p. perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia, si sottraeva all'obbligo di assistenza inerente alla potestà di genitore e faceva mancare alla figlia IA, minore degli anni 18, i mezzi di sussistenza. Avverso detta sentenza il LU ha proposto ricorso per cassazione. Deduce: col primo motivo che il paradigma della norma in questione non era applicabile alla fattispecie che lo riguardava essendo mancato oltre al matrimonio qualsiasi forma di convivenza tra lui e la madre della minore nonché tra lui e quest'ultima, di talché la posizione della minore poteva essere tutelata civilisticamente ma non aver tutela penalistica a meno che non voglia dilatarsi abnormemente il concetto dl famiglia;
col secondo motivo che il decreto di citazione notificatogli per il giudizio di appello recava la data 11/10/2001 anziché quella 11/10/2002 con la conseguenza che egli era stato giudicato in contumacia e con l'effetto della nullità della sentenza impugnata. Osserva il Collegio che il secondo motivo del ricorso (assorbente della censura prospettata col primo) è fondato.
In effetti il decreto di citazione a giudizio recante la data di udienza 11/10/2001 fu notificato al ricorrente il 9/7/2002 determinando evidente incertezza sulla data in cui egli avrebbe dovuto presentarsi.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, (tra le altre Sez. VI, 20 giugno 1996 - dep. 30 settembre stesso anno - Rotondale) "l'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi 3 e 6, 429 comma 1 lettera F-, 178 comma 1 lettera C e 179 comma 1 c.p.p., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione".
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e che gli atti debbono essere trasmessi ad altra sezione delle Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 2003.