Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 0 7 4 8 2 / $3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 19312/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Sergio Mattone Presidente Cron. 16512 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 11 feb- Dott. Attilio Celentano Consigliere braio 2003 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN EL, MU NN, GR IA, SI AR, RR IN, D'EA SE, Di PO IN, CA NA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Anapo n. 46, presso l'avv. Mario Farina che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente do- miciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l'avv. Gu- 834 glielmo Frigenti che lo rappresenta e difende giusta delega in at- ti;
controricorrente avversO la sentenza n. 14646/99, decisa il 30 giugno 1999 e pub- blicata il 16 maggio 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedi- mento n. 9412/95 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; Ouditi gli avvocati Mario Farina per i ricorrenti e Guglielmo Fri- genti per il controricorrente udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 14 gennaio 1992, IN EL, MU NN, GR IA, SI AR, RR IN, D'EA SE, Di PO IN, CA NA convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro il Comune di Roma, alle cui dipendenze prestavano servizio quali portieri di stabili di proprietà dell'Amministrazione, al fine di ottenere il corrispettivo per il lavoro prestato nei gior- ni festivi, con restituzione di quanto indebitamente trattenuto da parte datoriale. Con sentenza n. 9617/94 in data 14 maggio 1994, il Giudice adito respingeva la domanda. Interponevano appello gli attori e in esito il gravame veniva ri- 2 Л gettato con sentenza n. 14646/99 emessa in data 30 giugno 1999 16 maggio 2000 dal Tribunale di Roma. La decisione veniva così motivata. Poneva in rilievo il Collegio di merito che la domanda formulata nel giudizio di primo grado si fondava sull'avvenuta effettuazione della prestazione lavorativa nei giorni festivi e peraltro non era stata mossa da parte dei ricorrenti contestazione veruna а fronte della difesa svolta dall'Amministrazione convenuta nel senso che nessuna prestazione era stata loro richiesta. Evidenziava ancora che i ricorrenti avevano dichiarato espressamente di non aderire al nuovo schema organizzativo del lavoro e neppure al gruppo CO- stituito con tale provvedimento al fine di assicurare il servizio di vigilanza nei giorni festivi. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propongono ricorso per cassazione IN EL, MU NN, GR IA, Canave- si AR, RR IN, D'EA SE, Di PO Tere- sina, CA NA con atto notificato in data 3 ottobre 2000, sulla base di due motivi, peraltro contraddistinti con i numeri 1 e 3. Il Comune di Roma resiste con controricorso notificato in data 11 novembre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si denuncia altresì, con implicito 3 riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione dell'art. 2077 cc. Si afferma che il Tribunale, "rilevando la pressoché totale novità degli argomenti difensivi contenuti nell'atto di appello, ha omes- so di esprimersi in ordine a quei punti introdotti nel giudizio di primo grado e solo ulteriormente precisati in appello". E poiché il gravame atteneva appunto alla modifica unilaterale, in senso meno favorevole al lavoratore, di condizioni di lavoro contratta- te, vi sarebbe violazione dell'art. 2077 cc. La censura va peraltro ricondotta nell'ambito della denunzia del vizio di motivazione poiché non viene indicato alcun principio di diritto che sarebbe stato erroneamente enunciato о applicato a fattispecie non pertinente. La doglianza va disattesa. Invero la parte che in sede di legittimità prospetta un insuffi- ciente esame da parte del giudice di appello dei motivi sotto- posti al suo esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del autosufficienza del ricorso per cassazione e delprincipio di carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi ri- spetto а cui essa invoca il controllo di logicità. Non è suffi- ciente a consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione il mero richiamo ad un atto del pregresso giudizio di merito, poiché in tal modo la doglianza si converte 4 Л e ad una diver- nell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti sa valutazione delle prove. A tale principio non si sono attenuti gli odierni ricorrenti poi- ché la censura sopra richiamata si risolve in una mera generica critica alla pronuncia di primo grado e non consente di verificare se il giudice di appello abbia omesso di esaminare argomentazioni tali da giustificare una soluzione differente rispetto a quella accolta. Per completezza si Osserva che non viene censurato il rilievo svolto dal Collegio di merito nel senso che gli attori non hanno . mosso alcuna contestazione a fronte della difesa svolta dal Comune di Roma, di non aver richiesto agli stessi prestazione di sorta per le giornate festive. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 della Co- stituzione. Si Osserva che la retribuzione "di specifiche voci quali le maggiorazioni festive, domenicali e di riposo era necessaria al fine di garantire un compenso adeguato ai sensi dell'articolo suddetto". Da tale assunto si trae la conclusione che la retribuzione corrisposta ad essi ricorrenti, decurtata de- gli importi sopra specificati, non appare proporzionata alla pre- stazione eseguita. La censura è palesemente contraddittoria: invero se la retribuzio- ne spettante in caso di normale prestazione lavorativa è inadegua- ta il rimedio non è certo quello di rendere più gravosi, pur se 5 retribuiti a parte, gli obblighi del lavoratore;
se invece il la- voro festivo non viene in concreto accettato e retribuito non si può invocare il criterio di proporzionalità per richiederne il pa- gamento al solo scopo di meglio remunerare l'opera prestata nei giorni feriali. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 11 febbraio 2003 IL PRESIDENTE Perfis Matters L E L A D E G L 1 E G - - 3 1 8 7 . N P E T S A I A S , E O N G I O G D I R D S R T E I O T I N R O A S S I L D E E Albert You S E N T D E E M I A P S O A T IL CONSIGLIERE ESTENSORE franselle IL CANCELLIERE 3 3 5 Depositate in Cepcateria 0 1 I A S , D S O Hogg 14 MAG. 2003 IL CANCELLIERECANCELL 6