Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2011, n. 17085
CASS
Sentenza 17 febbraio 2011

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Massime1

Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d'appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (La Corte ha rilevato che la data effettiva era indicata sia nella parte alta del modulo utilizzato per il decreto di citazione che nella relazione di notificazione al difensore di fiducia, con il quale l'imputato deve mantenersi in contatto).

Commentario1

  • 1L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 29 settembre 2015 (dep. 6 ottobre 2015), n. 40128, Pres. F. Fiandanese, Giud. estens. G. Rago. Nella sentenza n. 40128 emessa dalla sezione seconda della Suprema Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015[1], il Supremo Consesso ha affermato che l'«inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 3 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. f) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2011, n. 17085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17085
Data del deposito : 17 febbraio 2011

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