Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
È causa di nullità l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione (nella specie per il giudizio di appello), equivalendo ad omessa citazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 8277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8277 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 03/12/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2157
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 21415/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA AL N. IL 06/03/1939;
avverso la sentenza n. 1257/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 05/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI Maria Silvia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 5/6/2008, la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Taranto, con la quale SS SQ era stato ritenuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, lett. b) e condannato alla pena di giorni cinque di arresto ed
Euro diciottomila di ammenda - Reato accertato il 13/7/2004. 2- Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del SS, deducendo la nullità del decreto che dispone il giudizio, ex art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), in quanto il decreto di citazione a giudizio in grado di appello recava, quale data di celebrazione del processo dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - quella del 12/6/2008. Tuttavia, il processo a carico del SS era stato celebrato in una data precedente a quella indicata, vale a dire il 5 giugno e non il 12, come indicato. L'erronea indicazione della data d'udienza (12 giugno 2008) concerneva anche l'avviso dato ai difensori.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti processuali, la cui consultazione non solo è possibile, ma doverosa in ragione dell'eccezione processuale sollevata, che il decreto di citazione a giudizio, notificato all'imputato ed ai suoi difensori, recava, per la trattazione dell'appello, la data del 12/6/2008, laddove l'udienza risulta effettivamente celebrata il 5 giugno.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto che dispone il giudizio integra una nullità assoluta pari all'omessa citazione, determinando una incertezza sulla data in cui l'imputato deve presentarsi (cfr., ex multis, Cassa Sez. 6, 13/11003 n. 47321, Luise;
Sez. 2, 19/2/2003 n. 1632, Marenzoni). Rileva, tuttavia, il Collegio che il reato ascritto al ricorrente, accertato il 13/7/2004, si è estinto, ex art. 157 c.p., in data 13/1/2009, essendo a quella data decorso il termine massimo prescrizionale di anni quattro e mesi sei.
Non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, sussistendo, al contrario, l'evidenza positiva della ricorrenza del reato ascritto al prevenuto, secondo le corrette argomentazioni svolte dai giudici del merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010