Sentenza 16 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2002, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 039 0 3702 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.16573/99Dott. Vincenzo Mileo 14 Michele De Luca Consigliere " Rep. "I Mario Putaturo Donati V. " Donato Figurelli 11 Cron. 9138 " Alessandro De Renzis " Ud. 23/11/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AN PA,OR ON E VI ON, quali eredi di RG ON,elett. dom.in Roma, al viale Angelico n,35, presso lo studio dell'avv. Domenico d'Amati,viale Angelico n.35,che li rappresenta e difende,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
S.r.l. GEPI - GESTIONE EDITORIALE PERIODICI ITALIANI;
S.p.a. ASSITALIA LE ASSICURAZIONI d'ITALIA; 4559 DEMOCR AZIA CRISTIANA;
INTIMATE 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in 4 data 1° settembre 1998, n.15394 * (R.G.N.16573/1999); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23/11/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Domenico D'Amati; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SE EC conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma Gestione Editoriale Periodici Italianila s.r.l. GEPI - e la MO AN e, deducendo di avere lavorato alle dipendenze della prima quale dirigente,dal 1° gennaio 1958 al 31 gennaio 1988, ma che titolare delle quote della detta società era, tramite soggetti interposti, la MO AN i cui dirigenti nazionali avevano di fatto gestito il rapporto di lavoro,ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in misura pari a un miliardo, oltre lire 810.844.810,pari a sei annualità dell'ultima retribuzione. Esponeva,a sostegno della domanda,di avere patito gli effetti di una serie di illeciti, così riassunti:era stato coinvolto nello "scandalo dei petroli" per avere partecipato secondo le direttive ricevute,come dirigente della EP e addetto alla gestione di beni della MO AN, ad un colloquio tra il segretario P Micheli e l'industriale Riccardo Garrone di Genova incassando e consegnando al primo alcune centinaia di milioni a titolo di corrispettivo per servizi giornalistici, ma in effetti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione di una raffineria a Novi Ligure;
il processo di era concluso con la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione ma la Corte di Appello di Catania, pur avendo accertata la riscossione da parte della MO AN di ingenti somme versate da industriali petroliferi,lo aveva assolto perché il fatto non sussiste;
con espressa dichiarazione gli onorevoli Filippo Micheli e Flamino Piccoli lo avevano ripetutamente assicurato che lo avrebbero tenuto indenne da qualsiasi pregiudizio;
il comportamento ostile dei segretari amministrativi succedutisi gli avevano provocato nel 1985 una depressione ansiosa, manifestatasi con difficoltà di articolazione della parola,ma la terapia cui era stato sottoposto gli aveva consentito la ripresa del lavoro per la EP e la MO AN;
il 13 gennaio 1987, mentre si trovava a Roma, dopo un colloquio l'on.Micheli era stato investito e con travolto da un'autovettura condotta dal proprietario Mario Ghisu;
avendo riportato gravi lesioni con una invalidità generica del 75% e una specifica del 100%, aveva fatto presente alla EP di non essere in grado di riprendere il servizio alla fine società, ritenendolo dimissionario, gli avevadell'anno, ma la inviato i conteggi relativi al TFR, partecipandogli che avrebbe potuto anche avvalersi della copertura della polizza stipulata in suo favore, a norma del contratto collettivo di settore;
aveva 3 non aveva inteso risolvereprecisato in risposta che unilateralmente il rapporto bensì solo comunicare il suo stato di salute anche se poi, tramite il coniuge, ne aveva concordato la data di cessazione al 31 gennaio 1988; successivamente aveva precisato alla EP che la stessa aveva stipulato una normale polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e non quella di cui all'art.16 della disciplina collettiva che avrebbe dovuto garantire, in caso di invalidità permanente, idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto, una somma pari a sei annualità di retribuzione in aggiunta al TFR. Si costituiva in giudizio la EP che otteneva di chiamare in giudizio l'AL nei cui confronti proponeva domanda diretta ad essere rimborsata, nei limiti del massimale, delle somme costituivano in giudizio sia eventualmente dovute. Si l'intervenuta prescrizione l'AL, che eccepiva e, comunque, l'infondatezza delle pretese ribadendo la propria estraneità alla regolamentazione tra le parti del rapporto di lavoro in esame, sia la MO AN, la quale deduceva il difetto di legittimazione passiva per non essere stata datrice di lavoro del EC negando nel merito qualsiasi responsabilità in ordine ai danni prodotti. l'espletamento di due All'esito dell'istruttoria con sentenza del 19 ottobre consulenze medico-legali,il Pretore,con 1993, rigettava la domanda. Avverso la decisione proponevano gravame NA PA, LE EC e FU EC, quali eredi di SE EC, nel frattempo deceduto, che insistevano per l'accoglimento delle su indicate richieste. Resistevano la EP e ANl'AL mentre rimaneva contumace la MO nonostante la disposta rinnovazione della notificazione. Con sentenza dell'1 settembre 1998 il Tribunale locale, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava la s.r.l. EP al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di lire 810.844.818,oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere del rapporto, e cioè dal 21 dicembre dalla data di cessazione 1987, confermando nel resto. Osservava, in particolare, il Tribunale che:a prescindere dal comportamento degli appellanti i quali non avevano neppure in secondo grado chiarito l'esatta configurazione giuridica del rapporto intercorso tra il EC e la MO AN, la riconducibilità dell'attività di lavoro dal primo svolta in capo alla seconda era esclusa dalla partecipazione, solo indiretta, di quel partito alla GEPI di cui erano socie la s.p.a. VI e la SFAE, in difetto oltretutto di allegazione e di prova della delle dettesimulazione dei contratti sociali di costituzione società;né la dimostrazione della dipendenza del EC dalla MO AN poteva essere tratta dall'avere costui agito anche in base alle direttive dei dirigenti di quel partito perché il ruolo di dirigente della GEPI svolto aveva giustificato il diretto contatto con l'on.Filippo Micheli, all'epoca segretario del partito e Presidente della GEPI,in linea del resto con quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio circa lo svolgimento nella qualità anche di attività di gestione di beni e rapporti 5 economico-amministrativi della MO AN;
nemmeno potevano essere desunti elementi di prova, ai fini della affermazione della responsabilità solidale del partito, dal contenuto della lettera 8 maggio 1980 poiché il Segretario amministrativo e il Presidente, nel sottoscrivere la dichiarazione, avevano chiaramente inequivocità delle espressioni inteso, in relazione alla usate, prestare una garanzia, non già estesa a qualsiasi pregiudizio che fosse potuto derivare dall'attività di collaborazione svolta dal EC, bensì limitata ai soli oneri legali fiscali e patrimoniali riguardanti la descritta vicenda penale;
così era infondata la pretesa dei danni alla salute che sarebbero conseguiti al coinvolgimento nel processo penale per assoluta mancanza di prova di nesso di causalità tra il fatto e i danni stessi, poiché il coinvolgimento del EC era derivato soltanto dall'esercizio anche nei suoi confronti dell'azione penale;
carente di prova era poi la domanda basata sul dedotto comportamento illecito che la MO AN avrebbe successivamente tenuto, con atti ostili idonei ad incidere negativamente sulle condizioni psicofisiche poiché l'unico dato obiettivo era 1 costituito da una lettera con cui il Presidente del Collegio sindacale della s.p.a. VI aveva contestato al EC, all'epoca società, ritardi nella amministratore di detta presentazione del modello 760 relativamente ai bilanci chiusi al dicembre 1984; tale contestazione era espressione di un legittimo potere di vigilanza e non riferibile certamente ad ingiustificate vessazioni;
meritava invece accoglimento la domanda formulata nei 6 confronti della GEPI,relativa ai danni per l'omessa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'art.16 del CCNL. Gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.Le intimate s.r.l. GEPI,S.p.a. AL e la MO AN non si sono costituite in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, artt.1 legge n.1369 del 1960,112 e 113 c.p.c. nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere condannato al risarcimento dei danni patiti soltanto la GEPI e non anche, in solido,la MO AN sul rilievo della sua estraneità al rapporto di lavoro de quo subordinato per l'inesistenza di qualsiasi fenomeno di interposizione. Al contrario il Tribunale, in applicazione dei principi affermati in subiecta materia dalla Corte di Cassazione, avrebbe dovuto accertare in base agli elementi probatori offerti,tra cui i ripetuti riconoscimenti di dirigenti i quali,sia verbalmente che con lettera dell'8 maggio 1980, avevano precisato che il EC,pur essendo formalmente inquadrato dalla GEPI, aveva svolto attività d'ufficio per ordine e disposizione della Segreteria Centrale della MO AN amministrando beni in base alle 1 disposizioni impartitegli dai dirigenti con pieno inserimento nella organizzazione del partito invece che in quella della GEPI.Né tanto meno è stata ammessa la prova testimoniale richiesta 7 R all'udienza del 17 luglio 1990, concernente tra l'altro la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il EC e la MO AN. Il motivo va rigettato perché infondato. L'esistenza di un rapporto di lavoro tra il EC e la MO AN, nel quadro di un collegamento da qualificarsi interposizione illecita nel rapporto di lavoro ai sensi della legge del 1960, n.1369,è stata esclusa dal Tribunale che ha accertato che soci della GEPI erano due società per azioni,e non il partito cioè due soggetti diversi ancorchè la loro attività avesse fatto capo,in senso lato, agli interessi economici del primo onde il controllo societario in concreto esercitato dalla MO AN non aveva potuto costituire,per la sua valenza indiretta, elemento atto a sostenere la contraria tesi propugnata. Né aveva rilievo a tali fini la lettera maggio 1980 con la quale sempre secondo il giudice d'appello -l'on.Filippo Micheli e Flaminio Piccoli, in base alla chiara lettera delle espressioni usate, avevano prestato una garanzia limitata esclusivamente ai possibili danni connessi alla vicenda penale in cui il EC era stato coinvolto per le cariche svolte,e non già estesa indistintamente a tutte le conseguenze derivabili dallo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente della GEPI. Quanto alla doglianza attinente alla mancata ammissione di prova per testi,se ne rileva la genericità e la violazione da parte dei ricorrenti del principio di autosufficienza del ricorso trascrizione dei capi nonper cassazione poiché la mancata 8 consente il controllo alla Corte della decisività della censura (fra le tante, Cass.,1° febbraio 1995,n.1161). Il giudizio espresso, esente da errori e corretto nel profilo logico-giuridico, è come tale incensurabile in questa sede.Del resto le doglianze dei ricorrenti finiscono con l'opporre in modo una diversa interpretazione delle risultanzeassiomatico acquisite sollecitandone un riesame che probatorie inammissibile. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, artt. 2087,2043 c.c., nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia,ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la statuizione pretorile di rigetto della richiesta di risarcimento, formulata ai sensi delle su indicate norme, dei danni di natura extracontrattuale subiti in seguito alla vicenda nota come "scandalo dei petroli", anche se con motivazione мегда- a carenza di prova del nesso di causalità tra il fatto e i oggetto del contendere non è la danni dedotti. Sennonchè l'inizio dell'azione penale, bensì il responsabilità per coinvolgimento del EC nei fatti che avevano dato luogo al processo.In altri termini il giudice d'appello,per escludere la responsabilità dei dirigenti della MO AN, avrebbe dovuto motivare in ordine alla circostanza che il EC, anche se non fosse stato incaricato dagli stessi di riscuotere l'importo della tangente corrisposta dal petroliere Garrone, sarebbe stato comunque sottoposto a procedimento penale. In ogni caso l'impugnata 9 anche nella parte in cui ha escluso,i in sentenza è da censurare ermeneutici legali,che l'obbligo violazione dei canoni risarcitorio della MO AN avesse comunque fondamento nella dichiarazione dell'8 maggio 1980 rilasciata dal segretario amministrativo e confermata dal segretario politico. Il motivo va rigettato perché infondato. L'impugnata sentenza ha accertato, sul piano del nesso in relazione al quale lacausale, che l'obbligo risarcitorio MO AN era stata chiamata a rispondere per la condotta in concreto svolta era riferibile, nella specie, esclusivamente all'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero per la vicenda nota come scandalo Petroli. Anche in questo aspetto, trattasi di giudizio, esente da errori e corretto nel profilo logico giuridico,come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché le intimate non si sono costituite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nullaper le spese delspesedel prosente quidizion Roma, 23 novembre 2001 I Il Presidente D Il Consigliere este , A S O 0 S L 1 Vincenzo Miles A L 3 . T 3 O T , B 5 R A I S 'A . D E L IL CANCELLIERE N P A L S T E I 3 S D N 7 - O Depositato in Cancelleria I G P S -8 O N IM 1 A E oggi, 16 MAR. 2002 1 S D A I E E D , A G E , O T O R G N T T E IL CANCELLIERE S E T L I I S G E IP E A D R L L O E D 10