Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Ai sensi della legge 2 febbraio 1974 n. 64 anche i lavori di ristrutturazione sono soggetti al regime di preavviso, autorizzazione e direzione dei lavori ivi previsto. In particolare anche la semplice riparazione è fonte dell'obbligo di dare preavviso al sindaco ed all'ufficio tecnico, di attendere l'autorizzazione e di depositare il progetto, facendo dirigere i lavori da parte di un tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/1999, n. 6923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6923 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Udienza pubblica
DR. ANTONIO ZUMBO PRESIDENTE del 4.3.99
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. NICOLA QUITADAMO CONSIGLIERE N. 722
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE REGISTRO GENERALE
DR. ALDO FIALE CONSIGLIERE N. 34514/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FF IT N. A GRAVINA DI CATANIA IL 29.4.33
SPAMPINATO CONCETTA N. A CATANIA L'8.11.39 ENTRAMBI RES. A GRAVINA DI CATANIA VIA CRISPI 20
contro la sentenza del Pretore di Paternò 25.3.98 la quale li condannava alla pena di lit.
1.300.000 di ammenda ciascuno, per i seguenti reati, previsti dagli artt.
e-
f- 17,18 e 20 della Legge n. 64\74, per avere realizzato lavori edili in zona sismica senza preventivo progetto comunicato al Sindaco ed al Genio Civile, senza direzione tecnica idonea e senza rispetto dei criteri tecnico-costruttivi prescritti.
g- 221 del R.D. n. 1265\34 per avere occupato o fatto occupare ad uso abitativo un immobile senza la prescritta autorizzazione sanitaria. Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale dr. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto dichiararsi la prescrizione;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citati a giudizio del Pretore per rispondere di una serie di contravvenzioni edilizie (costruzione senza concessione, senza progetto esecutivo e senza la direzione di tecnico abilitato pur trattandosi di opere in cemento armato, violazione del vincolo ambientale e idrogeologico oltre a quelle indicate in rubrica, i prevenuti venivano assolti dalle più gravi imputazioni perché si accertava, in fatto, che si era trattato di interventi di manutenzione straordinaria, soggetti a mera autorizzazione amministrativa ex art. 48 della Legge n. 457\78. Sul punto, la sentenza di primo grado non veniva impugnata.
2. Peraltro, il Pretore riteneva sussistenti le violazioni indicate in epigrafe, perché trattavasi di lavori di straordinaria manutenzione eseguiti in zona sismica, per i quali occorreva il preavviso e l'autorizzazione da parte degli uffici competenti.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, deducendo tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, degli artt. 17,18, 2 e 20 della Legge n. 64\74, sostenendo che le norme considerate non potevano applicarsi a lavori di sostituzione di un tetto pericolante o di una tettoia di modeste dimensioni, sorretta da infissi in legno, analoga a quella ristrutturata dagli imputati.
5. Il motivo è infondato. Il Pretore ha accertato in fatto che gli imputati hanno proceduto alla ristrutturazione di un immobile di loro proprietà, mediante interventi qualificati come di ristrutturazione, e non di semplice manutenzione. È pacifico che venne sostituito il tetto. A sensi della Legge considerata, anche i lavori di ristrutturazione sono soggetti al regime di preavviso, autorizzazione e direzione dei lavori ivi previsto. In particolare, l'art. 17 della Legge n. 64\74 comprende anche la semplice "riparazione" come fonte dell'obbligo di dare preavviso al sindaco ed all'ufficio tecnico, di attendere l'autorizzazione e di depositare il progetto, facendo dirigere i lavori da parte di un tecnico competente. In tal senso, vedasi Cass.
6.5.93 n. 4633 e Cass. 18.12.84 n. 11139.
6. Col secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, degli articoli sopra citati insieme con l'art. 157 CPP e 530 CPP (prescrizione).
7. Con il terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) quanto all'ipotesi di cui all'art. 221 TULS, per non avere la sentenza speso una parola in ordine a detta imputazione.
8. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. Quanto alla contravvenzione di cui all'art. 221 cit., sarà sufficiente rilevare come nel capo di imputazione fosse contestata l'abitazione dell'immobile senza autorizzazione. Il fatto è desumibile dalla parte narrativa della sentenza, dove si fa menzione della deposizione del teste EL, il quale ebbe modo di "ritornare di recente alla casa dell'imputato, essendo persona amica di quest'ultimo, oltreché vicino di casa, e nelle citate occasioni poteva notare l'esistenza sia del vano che della tettoia, seppure entrambi ristrutturati ma lasciati nelle loro dimensioni originarie".
9. Dalla citata circostanza, il giudicante ha tratto la conseguenza che gli imputati abitavano effettivamente l'immobile ristrutturato, "in carenza di qualsiasi preavviso e preventiva autorizzazione". 10. Pertanto, non solo la sentenza impugnata contiene gli elementi idonei per la condanna a sensi dell'art. 221 TULS, ma dimostra che in epoca anteriore e prossima alla sentenza stessa - 25.3.98 -l'immobile era abitato.
11. Due sono le conseguenze: non solo la contravvenzione di cui all'art. 221 sussiste, ma la condotta si protrae fino ad epoca anteriore e prossima al 25.3.98, talché la prescrizione triennale non può ancora essersi verificata.
12. Inoltre, stante il vincolo della continuazione, a sensi dell'art.158 comma 1 CP la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la continuazione è cessata ed attrae quindi nel suo regime anche i reati di cui alla Legge n. 64\74. 13. Non ha quindi rilevanza, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge citata per ultima, la data di inizio o di ultimazione dei lavori.
14. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999