Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Poiché, in tema di ragion fattasi, per la sussistenza del reato si richiede che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, e dunque che sia suscettibile di formare oggetto di contestazione giudiziaria, la formazione di un giudicato sfavorevole o di analoga preclusione sull'oggetto della pretesa impedisce la configurabilità del reato medesimo. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva qualificato come tentativo di estorsione la minaccia finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto versato in adempimento degli obblighi, documentati in un verbale avente efficacia di titolo esecutivo, assunti dall'agente in sede di conciliazione davanti al giudice del lavoro).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 10717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10717 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 14.4.1999
Dott. Lionello Marini Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere N.619
Dott. Nicola Bottalico Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson Consigliere N.46557/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZA TE avverso la sentenza in data 1^ luglio 1998, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Prato che, con sentenza dell'8 aprile 1997, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione condannandolo alla pena stimata di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita in pubblica udienza la relazione della causa, svolta dal Consigliere Dott. M. Besson;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. M. Matera, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito infine per il ricorrente il Difensore Avv. D. Ammannato, che ha instato per l'accoglimento dell'impugnazione,
osserva in fatto e diritto:
1. Il ZZ, raggiunta davanti al giudice del lavoro la conciliazione di una lite con tale RT Giuseppe, nel corso di alcune telefonate (e in particolare di una, la più esplicita) prospettò a costui l'intervento di "persone" che avrebbero sistemato "la cosa" affinché l'altro restituisse le somme nel frattempo pagategli in forza di quel titolo, con l'avvertimento che più il tempo passava più i "guai" sarebbero stati "grossi" per lui. In riguardo a ciò i giudici del merito (quelli di appello convalidando le determinazionì assunte dai primi) hanno ritenuto che il tenore e il contesto fossero di chiara impronta intimidatoria e che, avendo il ZZ agito per rovesciare il risultato economico giudizialmente definitosi, non fosse configurabile il reato di ragion fattasi ma quello, esattamente contestato, di estorsione tentata.
2. Ricorre per cassazione l'imputato e deduce, sotto diversi profili, inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale (artt. 629 e 393 c.p.), oltre che mancanza e illogicità della motivazione.
La pronuncia gravata, in violazione di fondamentali canoni ermeneutici, non avrebbe dato conto ne' dell'elemento costitutivo della minaccia propria del reato di estorsione, ne - pur avendo manifestato l'opinione che il ricorrente potesse aver agito nella convinzione di aver subito una truffa - dell'elemento soggettivo del reato stesso, che deve necessariamente estendersi alla ingiustizia del profitto. Ai giudici del merito sarebbe insomma sfuggito che la distinzione tra detto reato e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si individua appunto nell'elemento intenzionale, che nell'estorsione si atteggia come intento di conseguire un ingiusto profitto con la consapevolezza dell'agente che quanto da lui preteso non gli è dovuto, mentre vi era nell'imputato la convinzione di essere rimasto vittima di una truffa. Sicché della fattispecie dell'art. 393 c.p. ricorreva anche il requisito della ricorribilità al giudice, ben potendo il ZZ denunciare penalmente la controparte (come contraddittoriamente riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata) appunto per truffa o per frode processuale in ordine a ciò che poteva essere stato falsamente rappresentato in suo danno davanti al giudice del lavoro.
3. Il ricorso non è fondato, non essendo riconoscibili, nella pronuncia impugnata, i vizi e i limiti in tal modo denunciati. Intanto, del contenuto e della portata francamente e obiettivamente intimidatori dell'intervento attuato su quella che era stata la controparte nella controversia di lavoro è stata rappresentata compiuta ragione, e con stretto e corretto riferimento a un'iniziativa di coartazione di schietta marca estorsiva. Anche sotto il profilo subiettivo l'analisi compiuta dalla decisione gravata si rivela incensurabile, poiché è stato motivatamente escluso (al di là della "impressione" espressa circa la convinzione dell'imputato di aver subito un "torto") che l'autore della minaccia potesse aver agito nella convinzione ragionevole della legittimità della propria pretesa (secondo quanto è richiesto, proprio a riguardo del dolo del reato di ragion fattasi nella sua distinzione da quello di estorsione, da Cass. Sez. II, ud. 19 aprile 1996, Platania, 206.204). È stato invero chiarito come ZZ cercasse semplicemente di recuperare quanto aveva versato e stava versando in forza della conciliazione raggiunta, che tentava così di paralizzare, con ciò stesso dimostrando di ben sapere che quell'accordo era inattaccabile per vie legali.
La formazione del giudicato o di analoga preclusione sull'oggetto della pretesa (il verbale di conciliazione dinnanzi al giudice del lavoro avendo efficacia di titolo esecutiva) impedisce difatti la configurabilità del presupposto della possibilità di ricorrere al giudice, che deve caratterizzare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. Sez. II, ud. 21 dicembre 1979, Spinelli, 145.96 7). È vero che, nell'ambito della detta figura, la definizione di giudice, cui ricorrere, deve essere intesa come autorità giudiziaria in senso lato;
ma si richiede anche che il preteso diritto sia "azionabile", che cioè la pretesa dell'agente sia suscettibile di formare oggetto di contestazione giudiziaria, e dunque che il diritto vantato sia munito di specifica azione con la quale sia possibile rendere operativo il dovere del soggetto obbligato (Cfr. Cass. Sez. I, ud. 5 ottobre 1977, Barbieri;
Cass. 27 novembre 1987, Sandrini). Ciò che è manifestamente estraneo alla possibilità di fatto di investire un giudice diverso da quello già adito, con esiti irreversibili sulla fondatezza della pretesa, per un controllo di natura completamente diversa, come quello nella specie prospettato e relativo alla liceità penale delle condotte della controparte "a monte" della definizione della controversia.
Alla reiezione del ricorso, che pertanto si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 1999