Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7690 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
769 0/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Usucapione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 7055/1999. SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 17718 Rep. 2832 composta da: Presidente Udienza 16 marzo 2001 CORONA Rafaele Consigliere Antonino ELEFANTE Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere LO CIOFFI Consigliere relatore Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IO GI, elettivamente domiciliata in Roma, via Montebuono n. 5, presso l'avv. RA Alfonso Brignola, che la difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSATIO UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia stu EL LO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 15, dal Sig. IL SOLE 24.0 per diritti L. 3000 presso gli avv.ti Cesare Crosta ed Elvira Matarozzi, che lo difendendono, 7 GIU, 2001 come da procura in atti;
IL CANCELLIER
- controricorrente -
CANCELLER A avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 356 del 16 giugno 1998; 478/01 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 2001 dal consigliere LO Cioffi;
udito l'avv. LO Polidori, delegato dall'avv. RA Alfonso Brignola, e l'avv. Cesare Crosta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò, con sentenza del 27 marzo 1995, che LO LL è proprietario del fabbricato sito in Pianapoli, alla via Roma n. 74/76, ricevuto in donazione nel 1964 da MA e AT ES, e che GI IO non l'ha usucapito, come aveva sostenuto, ma è titolare di un diritto reale temporaneo su di esso, giudizialmente da в identificare. La Corte d'appello di Catanzaro, chiamata a pronunziarsi sui contrapposti appelli proposti da LO LL e da GI IO, ha confermato, con la sentenza indicata in epigrafe, tale decisione;
in particolare, e per quel che ancora rileva, ha ribadito che GI IO non ha usucapito il detto immobile. La Corte calabrese, in particolare, premesso, in diritto, che "il possesso utile per l'usucapione della proprietà consta di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritto, e da un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo;
ed affermato, sempre in diritto, che "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà", e che tanto "deve ritenersi escluso in presenza di atti che indichino una persistenza del diritto dominicale"; ha rilevato, in fatto, che: - a) GI IO non aveva negato che in tempi remoti l'immobile era stato di proprietà di RA ES, padre delle su menzionate MA e AT ES;
- b) GI IO non aveva contestato l'atto di divisione, stipulato nel 1930, con il quale queste ultime avevano affermato di essere sue eredi, e di essergli succedute anche nella proprietà del detto fabbricato;
c) GI IO non aveva contestato l'atto di donazione con cui, nel 1964, le stesse lo avevano regalato a LO LL;
- d) la proprietà delle anzidette donanti era avvalorata dalle risultanze catastali;
-- e) LO LL aveva pagato le imposte e le tasse relative al fabbricato;
- f) GI IO non aveva mai contestato espressamente la proprietà di LO LL, se non affermando di averla a sua volta usucapita A fronte di tali circostanze, la Corte d'appello di Catanzaro, esaminate e valutate le prove testimoniali, ha escluso che GI IO avesse dato conto della asserita sua usucapione. GI IO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. LO LL ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. ------- - 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del suo ricorso GI IO censura la motivazione della sentenza impugnata, che sostiene essere perplessa, inadeguata e poco convincente. La ricorrente non contesta l'esattezza dei principi di diritto affermati dalla Corte territoriale, e l'ampiezza e il contenuto dell'onere probatorio del quale questa le ha fatto carico;
si limita a sostenere che tale onere ha assolto, e che dalle testimonianze raccolte risulta sia l'elemento materiale del suo possesso, sia l'elemento psicologico "costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario”. La censura è inammissibile. La ricorrente non evidenzia errori logici o giuridici della motivazione censurata, ma si limita a proporre una valutazione delle prove testimoniali raccolte diversa da quella che ne ha dato il giudice del merito, senza peraltro individuare il momento saliente del processo logico che questi ha seguito. La decisione contestata appare infatti ispirata al principio secondo il quale, “in presenza di atti che indicano la persistenza del diritto dominicale" di colui che è proprietario in virtù di un titolo, non è sufficiente per l'usucapione la semplice signoria di fatto sulla cosa, anche se esercitata dall'usucapiente nella convinzione di essere proprietario, ma è necessario che il comportamento di quest'ultimo sia univoco, ossia che consista non solo nella cosciente affermazione del proprio possesso, ma anche nella altrettanto cosciente negazione (magari implicita, ma per l'appunto non equivoca) del diritto dominicale altrui. 、 Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 16 marzo 2001 Il presidente (Rafaele Corona) prosome L'estensore (LO Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 07 GIU.2001 H E R C UL 2 A IL GAS A . M 4 O R i 109T 25 000 149.77 E ) 2002 T E/77 A TR B N 456T. 40000 V ) FE E Servizi O NO iudiziari P E . versate € ILIP LL .8 TA E data2 I F D n N tti G D Ate RA TOT. 290'000 I) azia IA A IN II Dirigento Z in UA Servizio ICH EN a Registrato arie Q C G C ENTO ile M A A 5 ott.ssa R Responsab (DF/M/ al n. p. C ro (D u (e 200 E L 5