Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2002, n. 6605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6605 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
C.C.71787 06 6 05 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO TE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto Tributi A I yor bazioni... SEZIONE TRIBUTARIA R A 5 . T 6 2014 tursinstate 8 N U 9 - 1 B / dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I B 4 R / 6 L T 2 L A R . . R.G.N. 19267/00 A P B . Michele CANTILLO - Presidente- I D A R T L E E 1 D T 3 1 I A S . PAPADott. Enrico - Consigliere N M N E * S Consigliere Cron. 18953 I A Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente C.C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 1. 71787 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AS ST;
- intimato -
avverso la sentenza n. 334/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 447 12/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 12.10.1999, la Commis- sione tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'appello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia moti- vando che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione del- l'imponibile per PE e OR, e correttamente erano state dedotte da EL ST nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente ' infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione 2 dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 30.12.1985 n. 791; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 202, conv. in 1. 293/89, sostiene il ca-29.5.1989 n. rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei " contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini PE e OR, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 3 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Michele Cantillo CORTE loffering N O I Z A S S IL CANCELLIERE R Ainolate صيمية AM AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA -.9 MAG, 2002 Oggi CANCELLIERE C1 Grible ver AL AN