Art. 13.
Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610 , incompatibili con la presente, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610 , incompatibili con la presente, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.