Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
0 07 06/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Contratto. Interpretazio- f ne. Sussistenza o meno di transazione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18187/98 Dott. Angelo GIULIANO www Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 1279 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 217 Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Ud. 12/10/01 -Rel. Consigliere Dott. RT TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 310 SESTO titolare dell'omonima impresa, il27CN 2002 CAROCCI IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONEelettivamente €1,55 L.3000 DI S. PIETRO 45, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO NCELLERIA CAMPEGIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DH676279 DH676280 CONSORZIO ACQUEDOTTO DOGANELLA, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo, dr. Eugenio Tisbi suo 1.r.p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA DI РАРА 10 (STUDIO dell'avvocato MAURIZIO 2001 GIORGINO) presso lo studio dell'avvocato CARLO 1745 1 CAMPETI, che lo difende giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 2711/97 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile emessa 1'11/7/97, depositata il 08/09/97; RG.5080/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. RT TALEVI;
udito l'Avvocato ALBERTO CAMPEGIANI;
udito l'Avvocato EMANUELE RICCI (per delega avv. Carlo Campeti); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23.1.92 "L'Impresa ES OC, in persona del suo omonimo titolare", conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il CO Acquedotto della Doganella esponendo: che, quale avente - causa e cessionaria dell'impresa di NC RT, incaricata della costruzione di una intera rete idrica, con scrittura del 30.8.1985 cd. di transazione intercorsa col CO questo aveva pattuito che i corrispettivi stabiliti sarebbero stati soddisfatti tramite i contributi dovuti dagli utenti per i successivi allacci (la pattuizione si era basata dunque sulla cessione a favore dell'attrice dei crediti maturandi verso gli utenti futuri in ragione di £ 500.000 per 250 allacci); - che con la pretesa transazione 30.8.85 il CO aveva offerto pertanto ad essa parte attrice, a tacitazione del rapporto di cui alla predetta convenzione...", tr l'esecuzione dei nuovi allacci da effettuare nel termine di due anni fino al raggiungimento di 250 utenze per un valore complessivo di £ 125.000.000; - che però di allacci ne erano stati eseguiti solo 71 pari ad un valore di £ 35.500.000; - che l'atto non poteva ritenersi di transazione non contenendo alcuna concessione né rinunzia da parte del CO. Chiedeva il OC che il Tribunale dichiarasse la nullità, inefficacia e non operatività della presunta transazione, e condannasse il convenuto, in virtù della pregressa convenzione del 5.9.1973, al pagamento della somma residua di lire 89.500.000, oltre accessori e danni. Resisteva in giudizio il CO. Con sentenza del 18.2/7.4.1994, il Tribunale rigettava la domanda. Avverso la sentenza proponeva appello il OC. Resisteva il CO. Con sentenza 11.7.97 - 27.4.98 la Corte di Appello di Roma La Corte di 3 Appello di Roma, definitivamente decidendo, rigettava l'appello confermando l'impugnata sentenza;
e compensava interamente fra le parti le spese processuali del grado. Nella motivazione esponeva tra l'altro quanto segue. Va confermato il giudizio espresso dal Tribunale sulla validità dell'atto dell'agosto del 1985, benché per motivi diversi da quelli espressi dal primo giudice. Configura invero l'atto una transazione (sul che torna l'appellato CO insistendo per la presenza della reciprocità delle concessioni fra le parti). Con detto atto le parti intesero regolare il passaggio delle opere riguardanti la rete idrica in concessione al CO, dall'impresa OC al CO, ponendo fine alla precedente convenzione, e per evitare l'insorgere di una controversia. Da un lato, infatti, il OC aveva presentato riserve ed un consuntivo con rilevante posizione creditoria, da un altro il CO a ciò si era opposto. In un tale contesto e per l'appunto allo scopo di scongiurare una lite, si convenne di riconoscere all'impresa un ulteriore compenso ragguagliato ai contributi incassati per un numero massimo di 250 utenze nell'arco di due anni, consentendo all'impresa stessa di proseguire, nel periodo, nei lavori di allacciamento. Al termine dei due anni vennero effettuati 71 allacciamenti ed il OC incassò la somma di lire 35.500.000 rimanendo così eseguito l'accordo, né potendo imputarsi al CO di non essere stato raggiunto il massimo delle utenze (250) sì da permettere al OC l'incasso della complessiva somma prevista per 125 milioni, tale numero rientrando nell'alea dell'accordo. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione "OC ES titolare dell'omonima impresa personale” con tre motivi. Ha resistito con controricorso il CO Acquedotto Doganella. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli art.359, 276, 277, 329 u.c., e 345, in riferimento all'art.360 n°3 c.p.c." esponendo in sintesi le seguenti doglianze. Nel caso di specie vi è stata da un lato una surrettizia riunione sotto un unico motivo di appello di ben tre distinti ed articolati motivi. Ciò non poteva non comportare l'omesso esame dei singoli e specifici aspetti trattati separatamente. In primo luogo vi era stata in sede di udienza collegiale la questione della legittima rappresentanza in causa del CO appellato da parte dello asserito legale rappresentante dello stesso. Su tale questione, peraltro rilevabile d'ufficio non è stata detta una parola. Inoltre il giudice d'appello ha in sostanza accolto le contestazioni di carente decisione sollevate dall'appellante, ma nel modo meno auspicato da quest'ultimo, cioè ammettendo che l'atto intercorso tra le parti fosse stato una transazione, in totale obliterazione del diritto di difesa ed in aperta violazione del principio di intangibilità del giudicato, anche interno ed anche parziale. Sempre in ambito rituale la Corte territoriale ha affermato l'inammissibilità di una data domanda perché innovativa rispetto ai precorsi. E' avvenuto che all'udienza del 15.2.1996 per l'attrice, concludendo, è stato chiesto che il contratto 30.8.1985 fosse dichiarato nullo, annullabile o inefficace per vizio del consenso da errore e/o dolo. Nell'atto di citazione in primo grado, fatte le medesime premesse, era stata chiesta la nullità, inefficacia e non operatività della presunta transazione. Non si comprende quale sarebbe il quid pluris determinante la novità vietata dall'art. 345 c.p.c. Ma la Corte, qui correttamente, più che dall'aspetto anzidetto ha tratto e dedotto l'inammissibilità della richiesta prevalentemente dal richiamo operato dall'appellante ad una convenzione del 1973. Nella prima udienza davanti all'istruttore, in sede di appello, era stata apportata una rettifica alle conclusioni 5 (ved. ud. 16.3.1995). Purtroppo nella precisazione delle conclusioni tale rettifica è stata dimenticata: ma la sostanza non cambia perché con o senza rettifica l'atto 5.9.1973, in virtù del quale è stata chiesta la condanna del CO, era stato già enunciato nelle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva. Peraltro in sede di conclusioni controparte ha silentemente accettato il contraddittorio sulle stesse. Il motivo non può essere accolto. Per ciò che concerne la “. questione della legittima rappresentanza in causa del CO appellato da parte dello asserito legale rappresentante dello stesso..." occorre rilevare che si tratta di una doglianza inammissibile (in quanto è espressa in termini generici ed in particolare senza le necessari precisazioni in ordine all'esatto contenuto degli atti processuali considerati ed alle loro specifiche asserite carenze o irregolarità; va rilevato a tal proposito che ogni precisazione contenuta nella successiva memoria ma non nel ricorso non può essere considerata tempestiva e rituale ai fini di escludere tale inammissibilità) prima ancora che infondata (in quanto va comunque affermato il seguente principio di diritto. Premesso che l'effettiva sussistenza del potere di rappresentanza della società che agisce in giudizio, in capo al soggetto che ha firmato la procura al difensore deve presumersi fin quando non viene contestata da una controparte, occorre rilevare che detto potere di contestazione non può essere esercitato in violazione del principio di correttezza e lealtà processuale;
e più precisamente non può essere esercitato quando la società predetta non ha più - rispettando la normale scansione dei tempi processuali;
e quindi senza rinvii ad hoc - la possibilità di difendersi efficacemente provando, tramite deposito di documentazione sul punto, la sussistenza della legitimatio ad processum. Di conseguenza detta legitimatio, se non è contestata in corso di causa quando la controparte può ancora depositare 6 documenti, deve presumersi sussistente non essendo più possibile alcuna valida contestazione in epoca successiva ed in particolare nel corso dell'udienza di discussione). Quanto al mutamento della causa petendi affermato dalla Corte di Appello avendo il OC fatto valere un (... vizio del consenso..." basta rilevare che si 66 tratta, secondo detto Giudice di un mutamento dei presupposti di fatto della domanda (mutamento implicitamente individuato nel senso che per la prima volta era stato fatto valere in secondo grado un vizio del consenso..."; valutazione questa immune da vizi logici o giuridici) e che di fronte a detta motivazione (in parte implicita) la parte appellante non contesta ritualmente di aver fatto valere per la prima volta innanzi alla Corte d'Appello detto specifico vizio, con la conseguenza che la doglianze è (in base alla sua stessa prospettazione) inammissibile (non avendo compiutamente ad oggetto l'intera e vera ratio decidendi della Corte) prima ancora che infondata (non essendo comunque configurabile la lamentata violazioni di norme anche secondo la ricostruzione dei fatti esposta dalla parte ricorrente, ed essendo al contrario la decisione corretta;
circa l'irrilevanza di una eventuale accettazione del contraddittorio in appello, di fronte ad una domanda nuova, cfr. tra le altre Cass. n. 10129 del 02/08/2000: "Il divieto di proporre domande nuove in appello, di te cui all'art., 345, primo comma cod.proc.civ., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, e' di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimita', senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio"). Quanto alla convenzione del 1973 la doglianza deve ritenersi di per sé irrilevante (e quindi inammissibile) in quanto la Corte di merito, a fondamento 7 della sua decisone, oltre alla novità in questione, ha esposto anche altre due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali (oltre che immune dai vizi lamentati) è sufficiente a sorreggere, anche da sola, la decisione medesima: -1) il fatto che detta convenzione “... non si rinviene in atti..." con la conseguenza .. (implicitamente esposta dalla Corte) che la medesima non poteva comunque suffragare validamente la tesi del OC: -2) il fatto che comunque con l'atto del 1985 le parti intesero regolare il rapporto de quo "...ponendo fine alla precedente convezione..." ; con la conseguenza che il contenuto di detta precedente convenzione deve ritenersi comunque inidoneo a suffragare la tesi predetta, e quindi è irrilevante (tale conseguenza non è espressamente esposta ma la tesi emerge implicitamente dalla motivazione in questione, la quale chiaramente considera irrilevante ai fini della decisione qualsivoglia pattuizione antecedente quella del 1985). Né può certamente affermarsi che il Giudice di secondo grado abbia violato il suddetto (asserito) giudicato;
dato che questo in realtà non si era formato per due ragioni ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -1) in quanto la parte ricorrente non contesta l'affermazione della Corte di appello secondo la quale il CO (sia pure non con appello incidentale) aveva insistito “per la presenza della reciprocità delle concessioni tra le parti” e quindi (la cosa è implicita) sulla natura di transazione dell'atto de quo;
ed a questo punto va ricordato che (cass. n. 7879 del 12/06/2001) ' La parte rimasta vittoriosa che, nell'ipotesi di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni da essa avanzate nel precedente grado del giudizio, non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande, eccezioni o questioni respinte 8 o ritenute assorbite 0 comunque non esaminate con la sentenza impugnata, essendo sufficiente che le riproponga in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado"; - 2) in quanto non solo in base all'assunto difensivo del CO, ma anche in base all'assunto difensivo dello stesso OC appellante il Giudice di secondo grado era investito del compito di accertare se il negozio giuridico del 1985 disciplinasse il rapporto giuridico de quo tra le parti, ed in caso positivo in che modo ed in che limiti;
e questo implicava che detto Giudice doveva accertare tra l'altro anche la natura dell'atto medesimo, (utilizzando il suo potere- dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti). Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1371, 1355, 1421 e 1469 c.c., in riferimento all'art.360 n°3 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La Corte di merito confonde la qualificazione giuridica del negozio con i motivi che la determinano. Non si può laconicamente affermare di essere d'accordo con il Tribunale sulla validità dell'atto, affermando poi la sussistenza di quegli elementi (reciproche rinunce) che il Tribunale aveva escluso. Inoltre la transazione ha un senso ed una rilevanza giuridica solo se ad essa si arrivi mediante reciproche concessioni. Queste non sono esistite da parte del CO;
né la Corte di merito le ha individuate. Il CO firmando la transazione non intendeva esercitarsi in alcuna opera di bene. Nell'atto scritto è detto chiaramente che il CO aveva un debito nei confronti del OC e che solo per sanare il proprio debito l'ente aveva deciso un pagamento per equivalente, non avendo la possibilità di corrispondere il dovuto con i mezzi ordinari. Dunque non di concessione si tratta 9 ma di consenso del creditore ad un mezzo di pagamento diverso da quello ordinario. L'interpretazione adottata non è secondo la volontà delle parti e secondo la buona fede e non realizza l'equo contemperamento degli interessi delle parti stesse. Ha commesso un ulteriore violazione di legge la Corte di merito laddove non ha tenuto conto, pur avendone il potere (art. 1421 c.c.), della nullità assoluta della clausola condizionale di cui all'art.4 n°1 del contratto 30.8.85. La clausola in questione riconosce al CO il potere esclusivo e svincolato da qualsiasi ingerenza dell'altra parte di decidere di dare esecuzione o meno al contratto e di stabilire quali oneri assumere. Infatti in detto paragrafo è letteralmente sancito che le singole opere di allacciamento delle nuove utenze "potranno essere concesse dal CO". Una tale sospensione dell'obbligo assunto configura la cosiddetta condizione meramente potestativa (art. 1355 c.c.). Per dettato normativo una tal clausola rende nullo il contratto. La Corte del merito non si è avveduta di ciò ed ha disatteso la norma surrichiamata, secondo cui il giudice può rilevare d'ufficio le nullità contrattuali. A sostegno della intrapresa decisione il giudice d'appello conclude nel ritenere che il meccanismo temporal- quantitativo, introdotto nella scrittura per limitare nel tempo la dilazione a carico del OC e contenere nell'importo il recupero auspicato nello stesso, rientrerebbe "nell'alea dell'accordo". Tale giustificazione non è corretta e comunque è ultronea e, a tutto concedere, contro legge. Una più attenta lettura dell'accordo all'esame avrebbe dato in risalto che i due limiti, temporale e quantitativo, sono uniti da una congiunzione (vedi rigo 4° facciata 6^) per il ché non era sufficiente l'avverarsi di uno dei due elementi perché potesse ritenersi esaurito od eseguito quanto pattuito dai contraenti. Il motivo non può essere accolto. Infatti le doglianze fondate sul contenuto 10 del contratto predetto debbono considerarsi inammissibili dato che il contenuto stesso non è stato ritualmente trascritto. Occorre infatti rilevare che (cfr. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; e Cass. n. 802 del 29/01/1999) il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di clausole contrattuali ovvero la violazione di norme ermeneutiche in ordine all'interpretazione delle clausole medesime ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico queste ultime, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative;
e l'indicazione della risultanza che si assume non valutata o valutata in modo viziato non può consistere in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte, ovvero in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza (ed in particolare la sua decisività), deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima;
di conseguenza l'indicazione predetta, ove la cosa (come nella fattispecie) sia necessaria per una adeguata valutazione, deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione. allaQuanto ora esposto vale, in particolare, anche con riferimento suddetta "clausola condizionale di cui all'art. 4 n°1 del contratto 30.8.85"; nel senso che in relazione a detta clausola la doglianza non può essere accolta oltre che per la ragione ora esposta (violazione del predetto principio di autosufficienza non essendo stato ritualmente trascritto il contenuto del contratto) anche per una ulteriore autonoma ragione e cioè in quanto "Il principio della rilevabilita' di 11 ufficio della nullita' dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullita' si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda. Qualora sia, invece, la parte a chiedere la dichiarazione di invalidita' di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimita' enunciate dall'interessato e non puo' fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, configurandosi in questa ipotesi, la nullita' come elemento costitutivo della domanda dell'attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale"(v. tra le altre Cass. n. 10498 del giorno 1/8/2001); nella specie il OC aveva fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado fatto valere la nullità del contratto 30.8.85, ma il giudice di secondo grado non poteva prendere in esame d'ufficio ragioni di nullità non dedotte ritualmente e tempestivamente da detta parte. Poiché quest'ultima non assume di aver dedotto la specifica ragione di nullità in questione (basata sulla "clausola condizionale di cui all'art.4 n°1") ritualmente e tempestivamente, ma sembra basarsi esclusivamente sulla rilevabilità d'ufficio, la doglianza deve ritenersi non accoglibile in base alla sua stessa prospettazione. Per quanto riguarda le ulteriori doglianze, va rilevato che le asserite violazioni di legge non sussistono in quanto la motivazione appare in ogni caso rispettosa della normativa in questione (v. inoltre quanto sarà esposto a proposito del terzo motivo dato che molte doglianze contenute nel motivo in esame si riferiscono in realtà non al n. 3 ma al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e verranno quindi esaminate in relazione a detto terzo motivo che in sostanze le ribadisce). Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente e 12 contraddittoria motivazione su punto decisivo prospettato dall'appellante e/o rilevabile d'ufficio" esponendo le seguenti doglianze. Non sembra che il semplice affermare il contrario del deliberato in primo grado soddisfi la necessità che il giudice del riesame porti a sostegno dell'opposta conclusione una motivazione prima di tutto sufficiente a rendere chiaro ed intellegibile il ragionamento seguito nel diverso percorso interpretativo prescelto. Tale non può essere considerato il richiamo al presunto scopo di scongiurare una lite. Ed infatti OC ES, per la ditta omonima, era creditore del CO per un certo importo ed alcuna obbligazione doveva ancora eseguire a favore dello stesso. Sicché non essendo il CO a sua volta creditore di alcunché verso il OC non poteva rinunciare a diritti-crediti o parte di questi, che non aveva. La Corte di merito ha così individuato, nella possibilità per il creditore di soddisfarsi per equivalente, una concessione riconosciuta al medesimo a carico del CO. Insomma un mezzo di pagamento diverso ed una dilazione concessi graziosamente al debitore CO sono stati tradotti in rinuncia pro-transazione. Ma, si è visto, l'allaccio delle nuove utenze poteva avvenire soltanto se il CO avesse dato il relativo benestare. Tale clausola costituiva una condizione potestativa rimessa all'esclusiva scelta del CO debitore. La Corte sul punto di una nullità ex officio ha omesso qualsiasi pronuncia e dunque qualsiasi motivazione. Di più la motivazione data nel confermare la sentenza del Tribunale è anche contraddittoria. Infatti: da un lato si afferma che tra le parti venne dichiarata la pace sulla base di un debito riconosciuto di Lit. 125 milioni;
dall'altro si afferma poi che il contratto transattivo dovesse, ritenersi eseguito con l'incasso di Lit. 35.500.000! Ciò senza dar conto, dunque omettendo di rilevare le condizioni terminative dell'atto 30.8.1985 erano congiuntamente legate al decorrere di due anni ed al raggiungimento di 250 nuove 13 utenze. Anche il terzo motivo non può essere accolto in quanto i vizi lamentati non sussistono. In particolare, per la “clausola condizionale di cui all'art.4 n°1 del contratto 30.8.85" si rinvia a quanto già esposto. Anche per quanto concerne la valutazione delle ulteriori specifiche clausole contrattuali si rinvia a quanto esposto in ordine alla violazione del principio di autosufficienza ed alla conseguente inammissibilità. Quanto alla doglianze residue (e come osservazione di carattere generale applicabile a tutte le doglianze esposte con il motivo in esame), occorre rilevare che Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di ઃઃ legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato 0 deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998). Nella specie il Giudice di secondo grado ha (chiaramente anche se in parte implicitamente) ritenuto che il contratto in questione fosse una transazione e fosse inoltre aleatorio nel senso che per la sussistenza dell'adempimento non era necessario ( v. in particolare le parole "... rimanendo 14 AGENZIA DELLE ROMA 2 Registrato d a Serie A 170.43aln. 15741 COUR CENTOSETIANTA 143. d così eseguito l'accordo, né potendo imputarsi al CO di non essere stato raggiunto il massimo delle utenze (250) sì da permettere al OC l'incasso della complessiva somma prevista per 125 milioni, tale numero rientrando nell'alea dell'accordo..." all'ultima pagina della sentenza) il raggiungimento del numero di 250 nuove utenze nel termine di due anni;
ed ha motivato tale conclusione, e le ulteriori conclusioni alle quali è pervenuto, in modo talora esplicito e talora implicito ma comunque sufficiente, logico, non contraddittorio (oltre che, come si è già esposto, rispettoso della normativa in questione) sotto tutti i profili considerati dalla parte ricorrente. Di fronte a questa motivazione detta parte ricorrente espone doglianze che consistono in linea generale solo in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilità ed alla concludenza delle risultanze idonee a chiarire i fatti in contestazione (con conseguente inammissibilità anche per detta ulteriore autonoma ragione); e che comunque non riescono mai ad individuare effettivi vizi logici. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £530.000 oltre 6273,72) £ 5.000.000 (cinque milioni) per onorario for od ₤2'582,22 -onorariofon 109T 129,!! Così deciso a Roma il 12.10.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE 456T 41,32 مل است Alberta . hi TOT. 170,43 IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Joggi, R. 2211.02 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 15