Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2014, n. 15728
CASS
Sentenza 28 gennaio 2014

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Integra gli estremi del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 504 del 1995) la condotta di colui che sottrae all'accisa il gasolio concesso ad imposta agevolata per uso agricolo non impiegato e non dichiarato nel consuntivo relativo ai prodotti acquistati in un dato anno, posto che l'occultamento del mancato impiego di una parte del prodotto denaturato si sostanzia nella sottrazione del gasolio 'accantonatò all'accertamento dell'imposta, dovuta nella misura ordinaria e non più nella misura agevolata assolta all'atto del suo acquisto.

Le fattispecie di cui agli artt. 40 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici) e 47 (deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa) del D.Lgs. n. 504 del 1995 costituiscono ipotesi autonome di reato, essendo la fattispecie di cui al predetto art. 47, comma secondo, un reato di pericolo che incrimina la condotta di chi, legittimato alla detenzione di prodotti energetici in regime di sospensione di imposta o per impieghi speciali implicanti un'agevolazione del regime fiscale, detenga eccedenze di prodotti assoggettati ad accisa non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse e non giustificati dalla prescritta documentazione, ammettendo l'interessato a provare la eventuale legittima provenienza; mentre la fattispecie di cui all'art. 40 sanziona la condotta di sottrazione con qualsiasi mezzo del prodotto all'accertamento dell'accisa, in particolare con l'occultamento del mancato impiego del prodotto acquistato beneficiando di un'aliquota ridotta o di un'esenzione che comporti la esigibilità dell'imposta ordinaria.

Commentario1

  • 1Quando si consuma il reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1995?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2022

    [Riferimento normativo: D.lgs., 26/10/1995, n. 504, art. 40, co. 1, lett. b)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, assolveva, perché il fatto non sussiste, l'imputato dal reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504 del 1995 (perché al momento dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria l'imputato era ancora nel termine, destinato a scadere il 30 giugno 2021, per comunicare agli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2014, n. 15728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15728
Data del deposito : 28 gennaio 2014

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