Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 2
Integra gli estremi del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 504 del 1995) la condotta di colui che sottrae all'accisa il gasolio concesso ad imposta agevolata per uso agricolo non impiegato e non dichiarato nel consuntivo relativo ai prodotti acquistati in un dato anno, posto che l'occultamento del mancato impiego di una parte del prodotto denaturato si sostanzia nella sottrazione del gasolio 'accantonatò all'accertamento dell'imposta, dovuta nella misura ordinaria e non più nella misura agevolata assolta all'atto del suo acquisto.
Le fattispecie di cui agli artt. 40 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici) e 47 (deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa) del D.Lgs. n. 504 del 1995 costituiscono ipotesi autonome di reato, essendo la fattispecie di cui al predetto art. 47, comma secondo, un reato di pericolo che incrimina la condotta di chi, legittimato alla detenzione di prodotti energetici in regime di sospensione di imposta o per impieghi speciali implicanti un'agevolazione del regime fiscale, detenga eccedenze di prodotti assoggettati ad accisa non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse e non giustificati dalla prescritta documentazione, ammettendo l'interessato a provare la eventuale legittima provenienza; mentre la fattispecie di cui all'art. 40 sanziona la condotta di sottrazione con qualsiasi mezzo del prodotto all'accertamento dell'accisa, in particolare con l'occultamento del mancato impiego del prodotto acquistato beneficiando di un'aliquota ridotta o di un'esenzione che comporti la esigibilità dell'imposta ordinaria.
Commentario • 1
- 1. Quando si consuma il reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1995?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2022
[Riferimento normativo: D.lgs., 26/10/1995, n. 504, art. 40, co. 1, lett. b)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, assolveva, perché il fatto non sussiste, l'imputato dal reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. 504 del 1995 (perché al momento dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria l'imputato era ancora nel termine, destinato a scadere il 30 giugno 2021, per comunicare agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2014, n. 15728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15728 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 28/01/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 76
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 43480/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena;
nel procedimento nei confronti di:
MA UR, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 23/7/2013 del Tribunale di Modena;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 luglio 2013 il Tribunale di Modena in funzione di giudice del riesame annullava il decreto di sequestro preventivo di 450 litri di gasolio per uso agricolo emesso dal locale G.i.p. nel procedimento a carico di MA UR per i reati di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. b) e art. 483 c.p.. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Modena deducendo l'errata applicazione della legge penale. Rileva in tal senso il pubblico ministero ricorrente come il MA detenesse un quantitativo di gasolio denaturato superiore all'eccedenza dichiarata, comportamento integrante la fattispecie prevista dal del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 47, comma 2 e punita, ai sensi della stessa disposizione, con le sanzioni penali previste per la sottrazione di tale tipo di prodotto al pagamento dell'accisa dall'art. 40, comma 1, lett. b) dello stesso decreto. In tal modo l'indagato si sarebbe dunque procurato una riserva di carburante ad imposta agevolata da impiegare per usi diversi da quelli per cui l'agevolazione è concessa e cioè proprio l'eventualità che la normativa speciale mira ad impedire anche attraverso il presidio penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, sebbene per motivi parzialmente diversi da quelli esposti dal ricorrente.
1.1 Nei confronti del MA si procede per il reato di sottrazione all'accisa di un quantitativo di 450 litri di gasolio concesso ad imposta agevolata per uso agricolo e la cui detenzione veniva occultata all'ente preposto all'atto di rendere conto al medesimo dell'effettiva entità del prodotto residuato al quantitativo che l'indagato (imprenditore agricolo) era stato autorizzato ad acquistare in regime agevolato per l'anno 2012 e corrispondente a complessivi 2484 litri. All'indagato è altresì contestato il reato di cui all'art. 483 c.p., per aver falsamente attestato nell'apposita dichiarazione di impiego indirizzata all'UMA di Modena il consumo di un quantitativo inferiore di gasolio rispetto a quello reale nel corso del 2012.
1.2 Il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro disponendo la restituzione al MA di quantitativo di gasolio costituente l'eccedenza non dichiarata che in sua esecuzione era stato assoggettato al vincolo cautelare, considerando insussistente il fumus commissi delicti del contestato delitto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. b). A tale esito il giudice del riesame è pervenuto ritenendo che l'indagato avesse fornito ragionevole prova del fatto che il prodotto detenuto in eccedenza rispetto a quanto dichiarato altro non fosse, per l'appunto, che parte di quello legittimamente acquisito in seguito all'assegnazione in suo favore effettuata da parte dell'UMA di Modena per l'anno 2012. Trattandosi di gasolio non consumato nel corso dell'anno e in relazione al quale l'indagato aveva documentato di aver assolto l'imposta dovuta, il provvedimento impugnato ha ritenuto ricorresse la condizione ostativa prevista del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 47, dall'ultima parte del comma 2 ("salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta") all'estensione del trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di sottrazione all'imposta all'ipotesi di detenzione di eccedenze.
2. Va innanzi tutto ribadito che - a parte quello di falso ex art. 483 c.p. - al MA è stato contestato il delitto di sottrazione all'accertamento dell'accisa del quantitativo di gasolio per uso agricolo non impiegato e non dichiarato nel consuntivo relativo ai prodotti acquistati nel 2012 inoltrato all'UMA di Modena congiuntamente alla richiesta di assegnazione di ulteriori quantitativi dello stesso prodotto per l'anno successivo.
2.1 Il Tribunale ha però escluso la configurabilità del suddetto reato nel caso di specie richiamando la disciplina contenuta nel secondo comma dello stesso D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 47, non considerando però che tale disposizione non integra quella dell'art. 40, ma configura un'autonoma ed affatto diversa fattispecie di reato per il caso di riscontro di eccedenze di prodotti assoggettati ad accisa non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse o non giustificati dalla prescritta documentazione. In tal senso l'art. 47 presume l'avvenuta acquisizione illecita dell'eccedenza ingiustificata, ma ammette l'interessato a provarne la eventuale legittima provenienza. Prova che lo libera dalla responsabilità penale a patto che dimostri di aver altresì regolarmente assolto, in relazione all'eccedenza accertata, l'imposta dovuta. Il trattamento sanzionatorio è invece determinato dalla citata disposizione mediante il richiamo delle pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta, che sono quelle stabilite nel primo comma dell'art. 40 dello stesso decreto. (Sez. 3^, n. 39638 del 28/09/2007 - dep. 26/10/2007, Rainò, Rv. 238006, in relazione alla diversa e simmetrica ipotesi dell'accertamento di deficienze).
2.2 La lettera della norma rende dunque evidente come la fattispecie oggetto di incriminazione sia quella di chi, legittimato alla detenzione di prodotti energetici in sospensione di imposta o per impieghi speciali implicanti un'agevolazione del regime fiscale, incrementi in maniera illecita il quantitativo detenuto. Quello configurato dall'art. 47, comma 2 è quindi un reato di pericolo, che, per come si Legge nella Circolare n. 299 del 16 novembre 1995 emanata dal Ministero delle Finanze ad illustrazione dei contenuti del Testo Unico Accise, è sostanzialmente finalizzato alla repressione di comportamenti riconosciuti dal legislatore come potenzialmente strumentali all'evasione dell'accisa.
2.3 Correttamente dunque il Tribunale ha escluso che il fatto contestato al MA integrasse tale ultima fattispecie, una volta ritenuto in maniera tutt'altro che illogica sulla base dell'evidenza disponibile che il gasolio non "dichiarato" rinvenuto durante l'ispezione fosse un ulteriore residuo del quantitativo legittimamente acquisito dall'indagato in forza dell'autorizzazione rilasciatagli dall'UMA per il 2012. E ciò non tanto perché sia stata dimostrata la provenienza lecita del prodotto, quanto perché quella detenuta dal MA non era un'eccedenza ingiustificata e dunque tipica ai sensi del citato dell'art. 47, comma 2. 3. Come accennato, però, tali conclusioni non consentivano di escludere altresì che il fatto integrasse il reato effettivamente contestato al MA e cioè quello di sottrazione del prodotto residuato all'accertamento dell'accisa, atteso che la ricordata autonomia tra le fattispecie previste, rispettivamente, dall'art. 47 e dall'art. 40 non consentiva tale inferenza, rimasta peraltro implicita nella motivazione del provvedimento impugnato.
3.1 In proposito deve infatti ricordarsi che ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 3, "l'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione". La dichiarazione di avvenuto impiego cui è tenuto colui che venga autorizzato all'acquisto contingentato di gasolio in regime di imposta agevolata e disciplinata dal D.M. n. 454 del 2001, art. 6, è dunque finalizzata ad individuare con esattezza l'eventuale quantitativo residuo di prodotto detenuto e non impiegato e per il quale dunque, in astratto, sarebbe esigibile la maggiore imposta costituente la differenza tra quella ordinaria e quella agevolata. Il pagamento di tale imposta non è peraltro richiesto, qualora il beneficiario dell'assegnazione si avvalga della facoltà, prevista dallo stesso decreto summenzionato, di impiegare il gasolio residuato nell'anno successivo, previo scomputo di tale residuo dalla successiva assegnazione, ovvero, in caso di cessazione dell'attività, di cederlo, ma esclusivamente ad altro soggetto legittimato all'impiego speciale per cui è concessa l'agevolazione fiscale ovvero ad un deposito abilitato alla sua commercializzazione e comunque previa dichiarazione contenente l'indicazione dei dati identificativi del cessionario prescelto.
3.2 Attraverso l'occultamento del mancato impiego di una parte del prodotto denaturato l'indagato ha dunque sottratto il gasolio "accantonato" all'accertamento dell'imposta, non più dovuta solo nella misura agevolata assolta all'origine all'atto del suo acquisto. Erroneamente pertanto il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato in relazione al quale era stato adottato il decreto di sequestro. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Modena, il quale, nel riesaminare la questione, si atterrà ai principi fissati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014