Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10249
CASS
Sentenza 27 giugno 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di determinazione del valore della controversia l'art. 10 secondo comma cod. proc. civ., secondo cui gli interessi scaduti le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano al capitale, intende riferirsi, con elencazione esemplificativa e non tassativa, a tutti quegli elementi - siano essi accessori o meno della domanda - che hanno in comune la capacità di accrescersi durante il processo, sicché la richiesta del riconoscimento e della liquidazione del relativo diritto fino al soddisfo non incide sul valore della controversia. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto corretta la decisione con cui il Presidente del tribunale aveva determinato, ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., il compenso dovuto agli arbitri tenendo conto, ai fini del valore della controversia, soltanto delle pretese azionate con riferimento al momento della proposizione della domanda di arbitrato e non pure della richiesta di danni da ritardato pagamento con riferimento anche al tempo necessario allo svolgimento del giudizio arbitrale).

In tema di determinazione del compenso al collegio arbitrale, che va compiuta in base alla tariffa professionale in materia stragiudiziale, la misura in concreto dell'onorario tra il minimo e il massimo - rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale in ordine alla qualità e alla quantità dell'opera prestata - "può" ma non "deve" essere raddoppiata o quadruplicata secondo la previsione di cui all'art. 4 comma undicesimo della tariffa sulla base del prudente apprezzamento da parte del giudice della straordinaria importanza , complessità, difficoltà della pratica, non censurabile in sede di legittimità, salvo che il giudice abbia, senza alcuna motivazione, disatteso la specifica e argomentata richiesta della parte.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10249
    Data del deposito : 27 giugno 2003

    Testo completo