Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 2
In tema di determinazione del valore della controversia l'art. 10 secondo comma cod. proc. civ., secondo cui gli interessi scaduti le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano al capitale, intende riferirsi, con elencazione esemplificativa e non tassativa, a tutti quegli elementi - siano essi accessori o meno della domanda - che hanno in comune la capacità di accrescersi durante il processo, sicché la richiesta del riconoscimento e della liquidazione del relativo diritto fino al soddisfo non incide sul valore della controversia. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto corretta la decisione con cui il Presidente del tribunale aveva determinato, ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., il compenso dovuto agli arbitri tenendo conto, ai fini del valore della controversia, soltanto delle pretese azionate con riferimento al momento della proposizione della domanda di arbitrato e non pure della richiesta di danni da ritardato pagamento con riferimento anche al tempo necessario allo svolgimento del giudizio arbitrale).
In tema di determinazione del compenso al collegio arbitrale, che va compiuta in base alla tariffa professionale in materia stragiudiziale, la misura in concreto dell'onorario tra il minimo e il massimo - rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale in ordine alla qualità e alla quantità dell'opera prestata - "può" ma non "deve" essere raddoppiata o quadruplicata secondo la previsione di cui all'art. 4 comma undicesimo della tariffa sulla base del prudente apprezzamento da parte del giudice della straordinaria importanza , complessità, difficoltà della pratica, non censurabile in sede di legittimità, salvo che il giudice abbia, senza alcuna motivazione, disatteso la specifica e argomentata richiesta della parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10249 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ES, CI EP, DE TI RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato SUSANNA LOLLINI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FIME LEASING SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore OR D'AL, AMERCO SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore LUIGI DI NAPOLI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 18879/00 proposto da:
FIME LEASING SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore RI D'AL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE TI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F SIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato SUSANNA LOLLINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
AL ES, CI EP, AMERCO SRL in persona del legale rappresentante LUIGI DI NAPOLI;
- intimati -
avverso il provvedimento n. R.G. 1783/99 del Tribunale di BARI, depositato il 14/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato LOLLINI Susanna, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato POTTINO Guido, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto principale. Assorbito ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 814 CPC depositato il 26.3.99, gli avvocati Cesare Dalfino, Giuseppe Tucci, Corrado De Martini, - premesso d'avere svolto funzione di arbitri per la risoluzione della controversia insorta tra la Fime Leasing S.p.A. e la Amerco S.r.l.;
d'avere ritualmente portato a termine l'incarico definendo la controversia con lodo 13.2.99; d'aver, quindi, provveduto alla liquidazione delle spese e dell'onorario loro spettanti, nella misura di L. 58.000.000 le une e di L.
1.250.000.000 gli altri, senza, tuttavia, ottenerne l'accettazione e la corresponsione da parte degli obbligati - chiedevano al presidente del tribunale di Bari la determinazione di quanto loro spettante.
Ritualmente notificatisi il ricorso ed il pedissequo decreto con il quale era stata fissata la comparizione delle parti, queste sentite, l'adito presidente, con ordinanza 14.6.99, determinava le somme dovute agli arbitri in L.
7.000.000 per le spese ed in L. 220.000.000 per gli onorari.
A tale conclusione il giudicante perveniva sulla base delle seguenti considerazioni.
Quanto alla determinazione del valore della controversia: a) che l'entità economica della domanda di risoluzione del contratto dedotta in arbitrato fosse incontroversa nella misura di L. 2.092.228.306; b) che non potesse tenersi conto della domanda di rimborso del costo dei lavori residui per un importo di L. 100.000.000, in quanto già compresa nella precedente;
c) che dedotta in arbitrato ed oggetto di pronunzia fosse stata anche la domanda di danni per mancato corrispettivo di leasing pari a L. 5.231.146.000;
d) che l'entità delle voci attinenti agli oneri finanziari, alla rivalutazione, agli interessi, dovesse essere calcolata, ex art. 10/2^ CPC, in relazione al periodo intercorso sino alla proposizione della domanda e non sino alla decisione della stessa;
e) che, pertanto, il compenso degli arbitri dovesse essere rapportato alla complessiva somma di L. 9.57 6.602.093.
Quanto al parametro di riferimento per la liquidazione: a) che, trattandosi di collegio composto di soli Avvocati, dovesse trovare applicazione la relativa tariffa professionale forense di cui al DM 5.10.94 n. 585, punto "9" relativo alla materia stragiudiziale;
b)
che, a tal fine, non dovessero essere sommati tutti gli importi previsti per i singoli scaglioni sino a quello corrispondente al valore della controversia, bensì aggiunto all'importo previsto per il primo scaglione quello previsto per lo scaglione corrispondente al valore della controversia.
Quanto alla liquidazione in concreto: a) che dovessero tenersi in adeguata considerazione la delicata natura della vicenda, il rilevante numero delle questioni trattate e l'importanza delle stesse sia dal punto di vista processuale sia da quello sostanziale, il notevole pregio dell'opera svolta, il considerevole impegno temporale occorso;
b) che, in ragione di tali valutazioni, l'onorario dovesse essere determinato in misura prossima al massimo tariffario previsto nello scaglione sino a L.
5.000.000.000 con l'aggiunta dell'1% sul valore eccedente tale importo. Quanto alle spese: a) che il compenso per il segretario dovesse essere liquidato quale spesa per il funzionamento del collegio tenuto conto della complessità del procedimento;
b) che non potessero ricondursi alle spese liquidabili i compensi per i consulenti tecnici, legittimati a far valere le proprie pretese direttamente nei confronti delle parti;
c) che non vi fossero prove idonee d'altre spese documentate.
Avverso tale decisione i componenti del collegio arbitrale proponevano ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, articolato su tre censure.
Resisteva la Fime Leasing S.p.A. con controricorso contestualmente proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. I ricorrenti principali depositavano memoria con la quale anche proponevano controricorso all'avverso ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC. Preliminarmente, vanno dichiarati inammissibili il controricorso ed il ricorso incidentale condizionato proposti dalla Fime Leasing S.p.A. Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, infatti, per il combinato disposto degli artt. 370 CPC e 365 e 366 CPC, il controricorso ed il ricorso incidentale debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensore munito di procura speciale, onde, per la loro rituale proposizione, è necessario che l'intimato dimostri l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notifica dell'atto, dimostrazione che manca ove la procura speciale risulti redatta non in calce od a margine dell'atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale, bensì sulla copia notificata del ricorso principale, dacché il richiamo a procura siffatta contenuto nell'atto notificato non è sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione;
detta modalità di conferimento del mandato non è, dunque, valida ne' per la proposizione del controricorso e del ricorso incidentale, ne' per la formulazione di memorie, ma solo per la costituzione del resistente in giudizio e per la partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendovi essere in tal caso incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato (e pluribus, Cass 12.4.00 n. 4679, 5.6.00 n. 405 SS.UU, 17.12.99 n. 14220, 1.12.98 n.
12187, 19.8.98 n. 8200). Con il primo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 10, primo e secondo comma, 99, 163, 324, 814 CPC in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 CPC - si dolgono che il giudicante, nel determinare con erronea applicazione dell'art. 10/2^ CPC il valore della controversia, abbia ridotto gli importi indicatigli dagli istanti con riferimento alle pretese fatte valere nel giudizio arbitrale per oneri finanziari, rivalutazione monetaria, interessi, detti importi ricalcolando al giorno antecedente la proposizione della domanda d'arbitrato, in tal guisa contravvenendo all'obbligo di valutare le domande negli esatti termini della loro proposizione ed arrogandosi un potere d'interpretazione e modificazione non attribuitogli nonché riconducendo il caso in esame ad una fattispecie non pertinente in quanto intesa a regolare l'ipotesi di generiche richieste accessorie alla principale e non di specifiche richieste autonome per danni da ritardo sino alla data del pagamento compreso il tempo necessario allo svolgimento del giudizio arbitrale.
Il motivo non merita accoglimento.
La limitazione posta dalla norma de qua alla determinazione del valore delle singole domande per interessi, spese, danni, all'entità in numerario dei singoli diritti quale sussistente al momento della proposizione delle domande stesse, pur ove con l'atto introduttivo ne siano stati contestualmente richiesti l'accertamento e la liquidazione anche in riferimento all'incremento di tale entità nel corso del giudizio, è, infatti, da ritenere di carattere generale, contenendo un'elencazione indicativa ma non tassativa d'alcune soltanto tra le diverse species di diritti appartenenti ad un più ampio genus, ed estensibile, pertanto, a tutte le possibili pretese, siano esse accessorie od anche principali, l'entità delle quali, in numerario ma anche in beni, sia suscettibile di continuativo incremento con il trascorrere del tempo ma il cui valore debba, comunque, essere determinato all'attualità, nel momento della formulazione della relativa domanda, dovendosi all'uopo stabilire un parametro di valutazione certo e non variabile con la non ipotizzatale durata del giudizio. Si ritiene, in vero, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia che ciò che assimila, nella disposizione de qua, elementi diversi quali gli interessi, le spese, i danni, sia non tanto la loro accessorietà, tra l'altro non sempre ricorrente, specie per i danni, quanto piuttosto la loro capacità di crearsi od accrescersi durante il processo e che le relative domande rappresentino, quindi, solo le ipotesi più frequenti, per questo oggetto di specifica ma non tassativa previsione normativa, di quelle che sono state denominate "cause di valore variabile"; in ordine a tutte le pretese riconducibili al quale genus, pertanto, si è ritenuto potersi estendere l'applicabilità della norma in esame e, così, alle pretese di corresponsione dei frutti naturali, di ristoro del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, di percezione di stipendi, pensioni, fitti, rendite, alimenti, ratei, che scadano nel corso del processo.
Trattisi, dunque, di domanda accessoria o di domanda autonoma, il fatto che l'attore abbia chiesto il riconoscimento e la liquidazione del diritto dedotto in giudizio "sino al soddisfo" non consente, comunque, di per se stesso, ai fini della determinazione del valore della controversia secondo quanto disposto dall'art. 10/2^ CPC, la quantificazione di quel diritto se non nella misura maturata al momento della proposizione della domanda, ininfluente rimanendo a tal fine la considerazione dell'accrescimento ch'esso possa avere nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 10, primo e secondo comma, ed 814 CPC in relazione agli artt. 4 e 5 della Tariffa allegata al DM 5.10.94 n. 585 nonché del punto "9" della tabella allegato "D" di tale
Tariffa, in relazione all'art. 360 n. 3 CPC - si dolgono che il giudicante, pur avendo riconosciuto la notevole complessità e la particolare importanza dell'attività svolta dal collegio arbitrale, abbia omesso d'applicare l'indicata normativa mancando di considerare come gli onorari potessero e dovessero essere raddoppiati.
Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, la questione non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dall'esame dell'impugnato provvedimento, contro il quale non è stata formulata specifica censura ex art. 112 CPC per omesso esame d'una specifica domanda al riguardo;
pertanto, poiché s'introducono temi di dibattito completamente nuovi, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della pronunzia impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, la questione non può essere presa in considerazione.
In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ricorso per Cassazione debbano investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito quale fissato dalle domande e dalle eccezioni in tale sede svolte dalle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, da ultimo, Cass. 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma già Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Può, comunque, rilevarsi altresì che, pur stabilitasi l'obbligatoria applicazione della tariffa professionale per la determinazione del compenso al collegio arbitrale composto da avvocati, devesi, non di meno, ritenere tuttora consentito al presidente del tribunale, adito ex art. 814 CPC, il ricorso a criteri equitativi di valutazione rapportati alle caratteristiche dell'opera prestata - entità qualitativa e quantitativa - ove tali criteri vengano utilizzati non tanto per l'individuazione del parametro di riferimento, precostituito ex lege dalla tabella allegata alla tariffa (per il collegio arbitrale al punto 9) quanto per la determinazione in concreto della misura del compenso tra il minimo ed il massimo desumibili dal parametro stesso;
entro ambito siffatto, in vero, può ancora legittimamente esprimersi il potere discrezionale di liquidazione attribuito al presidente del tribunale dall'art. 814 CPC e tale espressione può aver luogo, appunto, secondo principi ormai pacifici in materia, con il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti d'accertamento in fatto e di valutazione in diritto, il tempo e l'impegno resi necessari dall'uno e dall'altra.
Tuttavia, se gli onorari "possono" essere raddoppiati e, se vuolsi, anche quadruplicati, secondo la previsione dell'art. 4/2^ della tariffa relativa alle prestazioni in materia stragiudiziale, non per questo "debbono" necessariamente esserlo, come pretendono i ricorrenti, e la valutazione della particolare o addirittura straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la cui discrezionalità, come sopra evidenziato, già si esplica nella de trini nazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi ed i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa;
pertanto, il semplice fatto che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera al predetto specifico fine non sta per nulla a significare che detta rilevanza debba poi anche esser considerata di livello così elevato da giustificare il superamento dei massimi, specie laddove questi non siano stati neppure riconosciuti nella determinazione del compenso tra minimo e massimo.
D'altra parte, l'esercizio del potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa quindi giustificare anche il raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto basato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, salvo la parte ne avesse fatto specifica ed argomentata richiesta che il giudice abbia disattesa senza motivazione alcuna, ma, come già rilevato, nella specie nessuna richiesta di tal genere risulta, dal provvedimento impugnato e dallo stesso atto d'impugnazione, fosse stata avanzata. Con il terzo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 814 CPC in relazione agli artt. 4 e 5 della Tariffa allegata al DM 5.10.94 n. 585 nonché del punto "9" della tabella allegato "D" di tale Tariffa in relazione all'art. 360 n. 3 CPC - si dolgono che il giudicante siasi adeguato al precedente di
questa Corte 15.1.99 n. 371, a loro avviso non condivisibile e suscettibile d'una diversa opzione interpretativa in quanto non sussisterebbero dati ne' testuali ne' teorici per escludere l'applicabilità anche al punto "9" del principio di cui al punto "2"; non sarebbero significative le deduzioni tratte dalla previsione nello scaglione "oltre 50 miliardi" dell'aumento dello 0.50% rispetto allo scaglione precedente,' sarebbe incongrua l'argomentazione relativa alla "rigidità" della Tariffa dando luogo ad una censura d'irrazionalità della norma e non cogliendo appieno l'operatività del meccanismo.
Il motivo non merita accoglimento.
Il criterio d'interpretazione proposto dai ricorrenti, dalla dottrina definito sistematico e ricondotto alla nota opinione di CE (D. 1^, 3, 24), trova, infatti, il proprio limite nell'imprescindibile esigenza di rispettare il dettato dell'art. 12 disp. prel. CC che, nell'imporre una gradualità d'utilizzazione degli strumenti ermeneutici, pone al primo posto quello letterale, integrato da quello razionale riferito alla singola norma, anzi di consentire, ma unicamente nell'ipotesi di lacuna, il ricorso a quelli della similitudine e dell'analogia, ai quali solo segue quello sistematico anch'esso per applicazioni successive dal particolare al generale;
un criterio, dunque, che, oltre ad essere genericamente argomentato, è, comunque, recessivo, rispetto a quello letterale consentito dal dettato normativo chiaro ed immune da lacune, e non merita, pertanto, adesione.
Ritiene, infatti, questa Corte di non doversi discostare dall'interpretazione letterale, per quanto sopra coerente ai richiamati principi informatori dell'ermeneutica normativa, data nei precedenti di Cass. 15.11.99 n. 371, 19.3.01 n. 3935, 26.8.02 n. 12490. In tema d'arbitrato l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza più la possibilità, in precedenza riconosciuta al presidente del tribunale che proceda alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814/2^ seconda ipotesi CPC, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio
Nazionale Forense 12.6.93, che stabilisce i criteri per la determinazione d'onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati, a far data appunto dal 1.4.95, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - ora espressamente prevede, al punto "9" della tabella relativa all'attività stragiudiziale di cui all'art. 5/7^, gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia (Cass.
2.3.01 n. 3035, 14.12.00 n. 15784, 19.5.00 n. 6513, 6.3.99 n. 1929). Il citato punto "9" della tabella relativa all'attività del collegio arbitrale prevede onorari da un minimo di L.
3.000.000 ad un massimo di L.
8.000.000 per controversie del valore fino a L. 50.000.000 ed onorari gradatamente superiori "sul maggior valore" delle controversie ed il significato e l'incidenza di tale espressione nel sistema di quantificazione dell'onorario quale delineato dal richiamato punto "9" non possono trovare corretta interpretazione se non nel senso che, per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000, gli onorari previsti in relazione a cause non eccedenti tale valore debbano comunque essere corrisposti, costituendo essi la base minima di liquidazione, e debba poi essere aggiunto loro il solo importo previsto, ovviamente entro il limite minimo e massimo, per lo scaglione corrispondente al valore della causa;
in altri termini, l'onorario aggiuntivo deve essere applicato una sola volta, in relazione al valore della pratica, e, quindi, al corrispondente scaglione di riferimento.
Ciò in quanto, anzi tutto, sotto il profilo letterale l'espressione "sul maggior valore" rimarrebbe priva di rilievo ove si accedesse alle diverse e tra loro contrapposte interpretazioni per cui sarebbero applicabili o il solo scaglione corrispondente al valore della controversia, ovvero la sommatoria delle medie di tutti gli scaglioni successivi sino a quello corrispondente al valore della causa;
anche considerando come il capoverso successivo, che nel regolare gli onorari per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000, faccia riferimento a quelli indicati "nello scaglione precedente" laddove il riferimento al singolare all'ultimo scaglione e la limitata applicazione della percentuale aggiuntiva alla parte eccedente consente agevolmente di ravvisare la piena autonomia ed autosufficienza, salvo il richiamato limite minimo in ogni caso applicabile, di ciascuno degli scaglioni gradualmente previsti in successione.
L'impugnata decisione, che a tali considerazioni si è adeguata, non è, dunque, suscettibile di fondata censura neppure sul punto. In definitiva, nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo e limitate alle sole attività riconoscibili dopo la dichiarata inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale condizionato, seguono la soccombenza sul ricorso principale.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso incidentale, respinge il ricorso principale e condanna i ricorrenti principali in solido alle spese che liquida in euro 91/00 per esborsi ed euro 3.000/00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2003