CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33831 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Maria Francesca Loy, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33831 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 15/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 dicembre 2021 la Corte d'appello di Palermo, salvo ridurre la pena inflitta e revocare la sospensione dell'esecuzione della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Marsala del 16 gennaio 2019, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di EN AT:
1.1. per il delitto di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 7, cod. pen., in tal modo riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 648 cod. pen. (capo a);
1.2. per il delitto di cui agli artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 2, 61, n. 5, 99 cod. pen. (capo b);
1.3. per il delitto di cui all'art. 624, 99 cod. pen. (capo c). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a), alla luce della denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, tenuto conto del fatto che il capo di imputazione originario, articolato attorno al contestato delitto di ricettazione, non aveva indicato gli elementi fondamentali del delitto di furto, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa dell'imputato. Peraltro, essendo stata chiesta la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, l'imputato, oltre a non avere avuto la possibilità di difendersi da un'accusa della quale non era stato informato, era stato pregiudicato, poiché non aveva potuto revocare la richiesta del rito alternativo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sempre con riguardo all'affermazione per il capo di imputazione a). Il ricorso: a) contesta il richiamo errato della sentenza impugnata alla nozione di quasi flagranza in cui l'imputato era stato colto, attesa la mancanza dei presupposti indicati dall'art. 382 cod. proc. pen.; b) rileva che il tentativo di occultare il p.c. rinvenuto, alla vista degli operanti si spiegava non con il fatto di essere l'imputato autore di una condotta furtiva, ma con il rinvenimento casuale di un bene non proprio;
c) che l'individuazione del profilo genetico dell'imputato sul mozzicone di sigaretta trovato all'intendo della scuola dalla quale il p.c. era stato sottratto rappresentava un indizio isolato, inidoneo a giustificare la condanna;
d) * che il giudice di merito non poteva ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., non contestata. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), contestando la sussistenza sia della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1 5, cod. pen., alla luce della vicinanza della stazione dei carabinieri, sia della circostanza aggravante della violenza sulle cose, dal momento che, nella sentenza impugnata, si dava atto della mera forzatura delle persiane e della finestra. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con riguardo al reato di cui al capo c). 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione: a) al diniego delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente argomentato in base alla pregressa condanna irrevocabile per delitti della stessa indole;
b) al riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale, in difetto di una precedente applicazione della recidiva e di una puntuale valutazione dell'accresciuta pericolosità dell'imputato. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la riduzione di un terzo prevista per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., verosimilmente calcolata assumendo come pena base il minimo edittale, non era stata applicata alla pena pecuniaria;
b) che il giudice aveva omesso di motivare sia con riferimento alla determinazione della pena base, sia con riferimento agli aumenti per la continuazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Maria Francesca Loy, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Come, sia pure in relazione ad altre fattispecie incriminatrici, è stato di recente osservato (Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 - 0), il discrimen tra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, da un lato, e legittimo esercizio del potere di attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto, dall'altro, dipende, in definitiva, dalla effettiva ricostruzione dei termini in cui quest'ultimo è stato contestato, fermo restando che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ora, nel caso di specie, il capo di imputazione ha con esattezza indicato sia il bene del quale il AT aveva conseguito l'illegittima disponibilità, sia il luogo dal 2 quale era stato sottratto, ossia la scuola Nosengo di Petrosino;
la mancata indicazione del giorno esatto del mese di giugno del 2019 nel quale il furto era avvenuto non incide significativamente sull'esatta portata della contestazione. Ne discende che la diversa definizione giuridica del fatto - che include anche i suoi elementi circostanziali: nella specie, secondo quanto puntualizzato dalla sentenza di primo grado, la circostanza aggravante dell'essere il delitto stato commesso su un bene ubicato in edificio pubblico (sul punto si tornerà alla fine del secondo motivo) -, peraltro operata sin dal primo grado, non ha inciso affatto sull'adeguato svilupparsi del diritto di difesa dell'imputato, che, infatti, non ha indicato nessun pregiudizio concretamente sofferto, anche rispetto al rito alternativo richiesto (sulla possibilità della riqualificazione giuridica dei fatti anche all'esito di giudizio abbreviato, v., peraltro, in motivazione, Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 - 0). 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, del tutto genericamente, fraziona atomisticamente i dati valorizzati dal giudice di merito, rappresentati dall'essere il AT stato trovato in possesso del p.c. che era stato sottratto dalla scuola e dalla non altrimenti spiegata presenza di profilo genetico corrispondente a quello dell'imputato su un mozzicone di sigaretta trovato all'interno della scuola stessa. Il cenno argomentativo della sentenza impugnata alla quasi flagranza va inteso, appunto, come una espressione sintetica rappresentativa del fatto che l'imputato era stato sorpreso con il corpo del reato, in tal modo apparendo, per le circostanze di tempo e di luogo, che egli avesse commesso il delitto del quale si tratta immediatamente prima. Si tratta di una considerazione finalizzata non a giustificare una misura restrittiva della libertà dell'indagato - talché del tutto fuori fuoco sono le critiche sul punto del ricorrente - ma solo a descrivere una situazione che, unitamente all'accertamento genetico sopra ricordato, depone logicamente per la conclusione dell'affermazione di responsabilità. Da questo punto di vista, del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). 3 Si è detto esaminando il primo motivo, della manifesta infondatezza del cenno finale sviluppato nel secondo motivo, quanto all'impossibilità di ritenere sussistente la circostanza aggravante sopra ricordata di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. (l'essere il bene stato sottratto da un edificio pubblico). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la razionale valutazione operata dai giudici di merito, quanto ai presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (orario notturno e assenza, per le caratteristiche dei luoghi, di una possibilità di pronto intervento delle Forze dell'ordine), sono contrastate da mere asserzioni (la vicinanza della stazione dei carabinieri e la possibilità di immediata reazione) che non sono correlate ad alcuna specifica risultanza di carattere processuale idonea a scardinare la tenuta del percorso argomentativo della sentenza impugnata. Del pari assertiva e generica è la critica che, a fronte dell'accertata forzatura delle persiane e della finestra, contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. 4. Inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità è il quarto motivo. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ora, la Corte territoriale ha razionalmente valorizzato, al riguardo, le plurime condotte di furto attribuite al AT e dell'omogeneo precedente dal quale è gravato. 5. Il quinto motivo è inammissibile, dal momento: a) che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione che valorizza le caratteristiche della condotta e l'esistenza di un precedente irrevocabile per reati della stessa indole, esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia 4 riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244); b) che anche la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza della recidiva non esibisce alcuna illogicità, in quanto valorizza lo sviluppo cronologico delle condotte e la loro specifica offensività. 6. Inammissibile per manifesta infondatezza è il sesto motivo. La prima censura, secondo la quale non sarebbe stata operata la riduzione di un terzo per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione alla pena pecuniaria, muove dall'indirnostrato presupposto che la pena base applicata per la multa, prima della riduzione, si attestasse sul minimo edittale. La seconda articolazione, che investe la motivazione giustificativa della pena base e degli aumenti ex art. 81 cod. pen., è manifestamente infondata e aspecifica, dal momento: a) che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre;
b) in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, fermo restando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nella specie, il contenuto aumento per la continuazione (sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui al capo b e due mesi e 200 euro di multa per il reato di cui al capo c) rendono adeguata la complessiva motivazione dedicata dalla sentenza impugnata alle caratteristiche dei diversi episodi e, sotto altri profili, alla dosimetria della pena. 7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 5 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Maria Francesca Loy, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33831 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 15/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 dicembre 2021 la Corte d'appello di Palermo, salvo ridurre la pena inflitta e revocare la sospensione dell'esecuzione della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Marsala del 16 gennaio 2019, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di EN AT:
1.1. per il delitto di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 7, cod. pen., in tal modo riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 648 cod. pen. (capo a);
1.2. per il delitto di cui agli artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 2, 61, n. 5, 99 cod. pen. (capo b);
1.3. per il delitto di cui all'art. 624, 99 cod. pen. (capo c). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a), alla luce della denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, tenuto conto del fatto che il capo di imputazione originario, articolato attorno al contestato delitto di ricettazione, non aveva indicato gli elementi fondamentali del delitto di furto, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa dell'imputato. Peraltro, essendo stata chiesta la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, l'imputato, oltre a non avere avuto la possibilità di difendersi da un'accusa della quale non era stato informato, era stato pregiudicato, poiché non aveva potuto revocare la richiesta del rito alternativo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sempre con riguardo all'affermazione per il capo di imputazione a). Il ricorso: a) contesta il richiamo errato della sentenza impugnata alla nozione di quasi flagranza in cui l'imputato era stato colto, attesa la mancanza dei presupposti indicati dall'art. 382 cod. proc. pen.; b) rileva che il tentativo di occultare il p.c. rinvenuto, alla vista degli operanti si spiegava non con il fatto di essere l'imputato autore di una condotta furtiva, ma con il rinvenimento casuale di un bene non proprio;
c) che l'individuazione del profilo genetico dell'imputato sul mozzicone di sigaretta trovato all'intendo della scuola dalla quale il p.c. era stato sottratto rappresentava un indizio isolato, inidoneo a giustificare la condanna;
d) * che il giudice di merito non poteva ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., non contestata. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), contestando la sussistenza sia della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1 5, cod. pen., alla luce della vicinanza della stazione dei carabinieri, sia della circostanza aggravante della violenza sulle cose, dal momento che, nella sentenza impugnata, si dava atto della mera forzatura delle persiane e della finestra. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con riguardo al reato di cui al capo c). 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione: a) al diniego delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente argomentato in base alla pregressa condanna irrevocabile per delitti della stessa indole;
b) al riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale, in difetto di una precedente applicazione della recidiva e di una puntuale valutazione dell'accresciuta pericolosità dell'imputato. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la riduzione di un terzo prevista per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., verosimilmente calcolata assumendo come pena base il minimo edittale, non era stata applicata alla pena pecuniaria;
b) che il giudice aveva omesso di motivare sia con riferimento alla determinazione della pena base, sia con riferimento agli aumenti per la continuazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Maria Francesca Loy, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Come, sia pure in relazione ad altre fattispecie incriminatrici, è stato di recente osservato (Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 - 0), il discrimen tra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, da un lato, e legittimo esercizio del potere di attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto, dall'altro, dipende, in definitiva, dalla effettiva ricostruzione dei termini in cui quest'ultimo è stato contestato, fermo restando che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ora, nel caso di specie, il capo di imputazione ha con esattezza indicato sia il bene del quale il AT aveva conseguito l'illegittima disponibilità, sia il luogo dal 2 quale era stato sottratto, ossia la scuola Nosengo di Petrosino;
la mancata indicazione del giorno esatto del mese di giugno del 2019 nel quale il furto era avvenuto non incide significativamente sull'esatta portata della contestazione. Ne discende che la diversa definizione giuridica del fatto - che include anche i suoi elementi circostanziali: nella specie, secondo quanto puntualizzato dalla sentenza di primo grado, la circostanza aggravante dell'essere il delitto stato commesso su un bene ubicato in edificio pubblico (sul punto si tornerà alla fine del secondo motivo) -, peraltro operata sin dal primo grado, non ha inciso affatto sull'adeguato svilupparsi del diritto di difesa dell'imputato, che, infatti, non ha indicato nessun pregiudizio concretamente sofferto, anche rispetto al rito alternativo richiesto (sulla possibilità della riqualificazione giuridica dei fatti anche all'esito di giudizio abbreviato, v., peraltro, in motivazione, Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 - 0). 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, del tutto genericamente, fraziona atomisticamente i dati valorizzati dal giudice di merito, rappresentati dall'essere il AT stato trovato in possesso del p.c. che era stato sottratto dalla scuola e dalla non altrimenti spiegata presenza di profilo genetico corrispondente a quello dell'imputato su un mozzicone di sigaretta trovato all'interno della scuola stessa. Il cenno argomentativo della sentenza impugnata alla quasi flagranza va inteso, appunto, come una espressione sintetica rappresentativa del fatto che l'imputato era stato sorpreso con il corpo del reato, in tal modo apparendo, per le circostanze di tempo e di luogo, che egli avesse commesso il delitto del quale si tratta immediatamente prima. Si tratta di una considerazione finalizzata non a giustificare una misura restrittiva della libertà dell'indagato - talché del tutto fuori fuoco sono le critiche sul punto del ricorrente - ma solo a descrivere una situazione che, unitamente all'accertamento genetico sopra ricordato, depone logicamente per la conclusione dell'affermazione di responsabilità. Da questo punto di vista, del tutto razionalmente la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). 3 Si è detto esaminando il primo motivo, della manifesta infondatezza del cenno finale sviluppato nel secondo motivo, quanto all'impossibilità di ritenere sussistente la circostanza aggravante sopra ricordata di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. (l'essere il bene stato sottratto da un edificio pubblico). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la razionale valutazione operata dai giudici di merito, quanto ai presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (orario notturno e assenza, per le caratteristiche dei luoghi, di una possibilità di pronto intervento delle Forze dell'ordine), sono contrastate da mere asserzioni (la vicinanza della stazione dei carabinieri e la possibilità di immediata reazione) che non sono correlate ad alcuna specifica risultanza di carattere processuale idonea a scardinare la tenuta del percorso argomentativo della sentenza impugnata. Del pari assertiva e generica è la critica che, a fronte dell'accertata forzatura delle persiane e della finestra, contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. 4. Inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità è il quarto motivo. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ora, la Corte territoriale ha razionalmente valorizzato, al riguardo, le plurime condotte di furto attribuite al AT e dell'omogeneo precedente dal quale è gravato. 5. Il quinto motivo è inammissibile, dal momento: a) che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione che valorizza le caratteristiche della condotta e l'esistenza di un precedente irrevocabile per reati della stessa indole, esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia 4 riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244); b) che anche la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza della recidiva non esibisce alcuna illogicità, in quanto valorizza lo sviluppo cronologico delle condotte e la loro specifica offensività. 6. Inammissibile per manifesta infondatezza è il sesto motivo. La prima censura, secondo la quale non sarebbe stata operata la riduzione di un terzo per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione alla pena pecuniaria, muove dall'indirnostrato presupposto che la pena base applicata per la multa, prima della riduzione, si attestasse sul minimo edittale. La seconda articolazione, che investe la motivazione giustificativa della pena base e degli aumenti ex art. 81 cod. pen., è manifestamente infondata e aspecifica, dal momento: a) che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre;
b) in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, fermo restando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nella specie, il contenuto aumento per la continuazione (sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui al capo b e due mesi e 200 euro di multa per il reato di cui al capo c) rendono adeguata la complessiva motivazione dedicata dalla sentenza impugnata alle caratteristiche dei diversi episodi e, sotto altri profili, alla dosimetria della pena. 7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 5 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/06/2023