Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 9578
CASS
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche

    La Corte riafferma il costante orientamento secondo cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituiscono un potere discrezionale del giudice di merito, il quale è obbligato a motivare solo in caso di espressa istanza con indicazione delle ragioni giustificatrici. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno riportato argomenti a sostegno della concessione delle attenuanti né hanno sollecitato la valutazione d'ufficio.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche

    La Corte riafferma il costante orientamento secondo cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituiscono un potere discrezionale del giudice di merito, il quale è obbligato a motivare solo in caso di espressa istanza con indicazione delle ragioni giustificatrici. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno riportato argomenti a sostegno della concessione delle attenuanti né hanno sollecitato la valutazione d'ufficio.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena

    La Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui l'imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito. Si precisa inoltre che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio i benefici di legge, se non sollecitato da una delle parti, non costituisce motivo di ricorso per cassazione. Tale sollecitazione concreta e specifica è mancata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena

    La Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui l'imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito. Si precisa inoltre che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio i benefici di legge, se non sollecitato da una delle parti, non costituisce motivo di ricorso per cassazione. Tale sollecitazione concreta e specifica è mancata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena

    La Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui l'imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito. Si precisa inoltre che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio i benefici di legge, se non sollecitato da una delle parti, non costituisce motivo di ricorso per cassazione. Tale sollecitazione concreta e specifica è mancata nel caso di specie.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione

    La Corte dichiara inammissibile il motivo in quanto il ricorrente non ha allegato di aver sollecitato in modo concreto il riconoscimento del beneficio dinanzi al giudice di merito.

  • Rigettato
    Omessa declaratoria di prescrizione del reato per l'annualità 2014

    La Corte rileva che la sentenza rescindente, dopo aver annullato senza rinvio per prescrizione il reato relativo all'annualità 2013, ha confermato l'irrevocabilità della responsabilità per il reato relativo all'annualità 2014, rinviando solo per la rideterminazione della pena. Pertanto, si è formato un giudicato sull'an della responsabilità, precludendo la rilevazione di ulteriori cause estintive sopravvenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 9578
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9578
    Data del deposito : 12 marzo 2026

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