Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/12/2002, n. 17476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17476 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
AC T 17476/02 REPUBBLICA IT LI IN NOME L PO LO LA CORTE SUPLEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 3864/00 RIGGIODott. Ugo Consigliere 41112 Cron. - Rep. 4670 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 05/06/02 Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - --- IB SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 8/A, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CIARROCCHI, difeso dall'avvocato ALFREDO TRUINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO AR, NA NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, difesi dall'avvocato ANTONIO CUPINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2002 - 888 avverso la sentenza n. 754/99 del Tribunale di -1- FROSINONE, depositata il 14/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato CUPINI, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore SCHIRO' che ha concluso per Generale Dott. Stefano rigetto. -2- R. G. N. 3864/00 Oggetto: Possesso-azioni a difesa del possesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 26-11-1997, il pretore di Frosinone respingeva il ricorso proposto da IB SC e MA RI nei confronti dei coniugi IA NE e NN IN, per la reintegra nel possesso della servitù di passaggio sui fondi di questi ultimi. Proposto reclamo dai ricorrenti e costituitisi i resistenti, che ne chiedevano il rigetto, il tribunale di Frosinone, qualificato il reclamo come appello ed assunte le prove testimoniali, con sentenza in data 12-7/14-9-1999, ha rigettato il gravame e condannato gli appellanti alle spese. L'adottata decisione si basa sulle argomentazioni che qui di seguito si riassumono. Per quanto riguarda l'appello del MA il quale, peraltro, non ha impugnato la sentenza sufficiente ricordare che il tribunale ha escluso che sia emersa una qualsiasi posizione di lui tutelabile con l'azione possessoria. 2 Altrettanto ha osservato, ma più dettagliatamente e diffusamente, il tribunale con riguardo al preteso della servitu possesso, da parte del IB, de passaggio sullo stradello in questione - strada agricola insistente su terreno di proprietà dei coniugi IA NE e NN IN, in Frosinone, distinto in catasto al foglio 33, part.lle 282 e 283 - non essendo emerso dagli interrogatori resi dalle parti dinanzi al pretore e dalle assunte testimonianze (ved. testi NO, RI, MA IC, NI Nunzio elementi di giudizio tali, da far ritenere l'esistenza in саро allo stesso di un possesso tutelabile. Ricorre per la cassazione della sentenza IB SC, deducendo cinque motivi di gravame. Resistono con controricorso i coniugi IA NE e NN IN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 703 e segg.c.p. c., per avere omesso il pretore di ricorso condisporre, una volta rigettato il ordinanza reclamabile, di fissare l'udienza per la 3 trattazione della causa;
e per non avere, il tribunale, successivamente riformato la decisione impugnata e rimesso le parti davanti al primo ITgiudice, a causa della giuridica inesistenza del giudizio". Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1147 e 2728 C.C., per avere, i giudici di merito, ignorando il principio, sancito nell'art.1147 comma 3 c.c., secondo cui nel (possesso) la buona fede è presunta e basta che vi sia al tempo dell'acquisto, cosicchè incombe su colui che intende paralizzare gli effetti della presunzione provare la malafede del possessore, ritenuto erroneamente che, nella fattispecie, i gravato dalla resistenti, proprietari del fondo di passaggio, avessero vinto tale servitù in realtà, non hanno presunzione, mentre, ottemperato all'onere di fornire siffatta prova, per cui la presunzione legale di cui agli artt. 1147 e 2728 c.c., con riguardo al possesso della servitù di passaggio vantato dal ricorrente, in definitiva, non poteva considerarsi superata. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1144 C. C., il ricorrente censura la statuizione del giudice di appello, con la quale si è ritenuto, in contrasto con quanto emerso dalle risultanze processuali, che il passaggio fosse stato esercitato per mera servente,tolleranza dei proprietari del fondo laddove è risultato, viceversa, che gli appellanti IB e MA si sono serviti della strada in questione nella consapevolezza di essere possessori della relativa servitù e, dunque, con l'animus possidendi. Con il quarto motivo viene denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo, peraltro, alla decisione assunta dal pretore, e con riferimento alla presunta tolleranza, da parte dei proprietari del fondo servente, nel consentire al IB il transito per la strada in questione, per cui il tribunale avrebbe dovuto riformare la decisione impugnata, "non avendo il pretore adeguatamente motivato" la decisione medesima. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 C. C., per avere escluso, il tribunale, disattendendo quanto dedotto e provato dal ricorrente, il possesso della servitù di passaggio, a causa della pretesa saltuarietà, da parte di lui, dell'esercizio della stessa, senza 5 tener conto che, viceversa, ne è stata provata la continuità; ferma rimanendo "la permanenza nel IB della convinzione di esercitare il possesso di buona fede". Il ricorso è infondato. E' priva di pregio la censura di cui al primo motivo, per la insussistenza della violazione di legge con esso denunciata (artt. 703 e segg.c.p.c.), atteso che, una volta definito dal pretore, previa l'istruttoria del caso 1 interrogatorio delle parti, sommarie informazioni, acquisizione di documentazione), il giudizio instaurato dal IB e MA con il ricorso per la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, ed impugnata dagli stessi, con reclamo al tribunale, l'ordinanza di rigetto del ricorso, correttamente il secondo giudice ha ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che l'ordinanza avesse natura di sentenza, er qualificato come appello il proposto reclamo, ha deciso, a sua volta, dopo ulteriore istruttoria, il merito della causa, rigettando l'appello e condannando gli appellanti alle spese (ved., tra le altre, Cass.SS.UU.n.480/99). 6 Il giudizio di primo grado non è, pertanto, “giuridicamente inesistente", come assume l'odierno ricorrente. Quanto al secondo motivo, con cui si denuncia violazione degli artt.1147 e 2728 C.C., si deve rilevare che la censura con esso rivolta alla sentenza impugnata è inammissibile, in quanto non risulta che nei precedenti gradi di giudizio si sia discusso della buona fede presunta, che qualificherebbe il possesso della servitù di passaggio vantata dal IB, e, quindi, della tutela che avrebbe dovuto essergli concessa e che, invece, non gli è stata concessa, nonostante che la presunzione della sua buona fede nel possesso della servitù non sia stata vinta, come assume, da prove che avrebbero dovuto essere fornite e, viceversa, non sono state fornite dai resistenti. E' il caso di osservare, infatti, che l'invocata tutela possessoria è stata negata per il semplice motivo che è mancata la prova del possesso della servitù di passaggio per la strada dei resistenti, da parte dell'odierno ricorrente (" non sono emersi elementi che consentano di ricollegare in capo all'appellante una situazione possessoria suscettibile di tutela", così in sentenza); e ciò a 7 prescindere dalla pretesa, e qui dedotta ignoranaza di lui di ledere l'altrui diritto. Analogo discorso va fatto con riguardo al terzo ed al quarto motivo, con cui, nel denunciare, rispettivamente, violazione dell'art.1144 C.C. e vizi di motivazione, il ricorrente si duole sostanzialmente dell'errata valutazione fatta dai giudici di merito (soprattutto dal pretore) delle risultanze processuali, dalle quali sarebbe emerso, secondo quei giudici, che egli avrebbe esercitato il passaggio per mera tolleranza dei proprietari del fondo servente, mentre, in realtà, si è sempre servito della strada con l'animus possidendi, quanto alla vantata servitù. Anche tali censure sono inammissibili e, comunque, infondate, atteso che, da un lato, non risulta dalla sentenza impugnata che la questione qui dedotta, della natura e della qualificazione degli atti compiuti dal ricorrente alla luce della disposizione che egli assume violata o falsamente applicata, sia stata esaminata e discussa in sede di merito e, in particolare, nel giudizio di appello;
e, dall'altro, la denuncia di vizio di motivazione di cui al quarto motivo è rivolta specificatamente alla sentenza del pretore e, g quindi, non può trovare ingresso in questa sede, in cui l'esame è riservato alla sentenza del tribunale, avverso la quale è stato proposto ricorso. Con il quinto motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1170 c.C., in effetti, si censura la sentenza impugnata,ma, per errata valutazione delle risultanze processuali, con riguardo alla ritenuta saltuarietà dell'esercizio della servitù di passaggio, che escluderebbe, secondo il tribunale, il possesso della stessa e, quindi, la sua tutelabilità. La censura non ha pregio, in quanto il tribunale, dall'esame e dalla valutazione di tutte le risultanze processuali (interrogatori, testimonianze, atti ), ha tratto il convincimento, che ha esposto e adeguatamente motivato, della insussitenza di fatti e comportamenti, dai quali potesse desumersi che sia sorto e sia perdurato nel tempo, in саро al IB, un possesso della servitù di passaggio attraverso la strada dei caratteristiche connotato dalle resistenti, C.C., ed ha dall'art.1140 delineate conseguentemente negato, analogamente a quanto statuito dal pretore, la tutela ex art.1168 C.C., 9 richiesta dal ricorrente. Così decidendo, ha, quindi, confermato che le attività 0 gli atti compiuti dal IB non denotano il sorgere di una situazione possessoria suscettibile di tutela;
e tale decisione, siccome basata su accertamenti in fatto non ripetibili in questa sede, ed in quanto sorretta da congrua motivazione, non rimane inficiata dalla censura contenuta nell'ultimo motivo. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il 91,05, per ricorrente alle spese, che liquida in euro spese, oltre a euro 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Franco Pontorierодобен IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri OQ DIC.2002 10