Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9245 /201LA CORTE SUIRE E Oggetto SELLONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 16738/99 CUOCO Consigliere Cron. 213.29 Dott. Pietro Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 23/03/01 Dott. Corrado DE RENZIS Consigliere Dott. Alessandro ha pronunciato la seguente S E NTENZA 4 sul ricorso proposto da: MA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEOPOLDO LEON, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta2001 1384 delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
FALLIMENTO IMPRESA LAVORI EDILI RODOLFO VIGANO' & C. s.r.l.; - intimato avverso la sentenza n. 204/99 del Tribunale di LODI, depositata il 08/06/99 R.G.N. 39/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato FAVATTA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. RL AN, dipendente della impresa edile Vigano e C. è stato dalla stessa licenziato per aver effettuato 274 giorni di assenza, così superando il periodo di comporto per malattia. Egli ha impugnato il licenziamento assumendo che parte delle assenze era dovuta a postumi di infortuni sul lavoro che alla stregua della disciplina contrattuale collettiva non potevano essere computati come assenze per malattia e che erano oggetto di un distinto computo previsto da altra norma della contrattazione collettiva. La controversia è quindi pervenuta innanzi a questa S.C. che, con sentenza n.860/97 ha cassato la sentenza del giudice d'appello e demandato al giudice di rinvio il compito d'accertare, nell'ambito del predetto periodo d'assenza, quali giorni fossero imputabili a malattia e quali ai predetti postumi. Il Tribunale di Lodi ha espresso il convincimento che nessun giorno di assenza fosse ascrivibile a postumi di infortunio. Esso, premesso che la c.t.u.,relativa alla sentenza, cassata aveva dichiarato che la maggior parte delle assenze effettuate dal lavoratore sono da riferire a manifestazioni morbose autonome connesse con lo stato generale di salute del lavoratore e dichiarando di avvalersi del suo ruolo di peritus peritorum ha rilevato che :
1 - che i primi due infortuni si sono verificati il 24.4.86 ed il 28.4.87 e dunque molto prima del periodo di assenza dal lavoro che è iniziato il 23.12.87; 2 la natura non grave dell'infortunio occorsogli in data 28.12.88 esclude che lo- stesso sia stato la causa dell'assenza iniziata il 14.2 89. Il sign. AN chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi. L'INAIL, chiamata in causa dal ricorrente, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.384 cpc. Egli sostiene che il giudice di rinvio non si è uniformato a quanto deciso da questa Corte che aveva disposto che egli provveddesse a determinare il numero dei giorni di assenza dal lavoro per malattia e quelli dei giorni per infortunio -in tal modo escludendo che tutti i giorni di assenza fossero per malattia, come ha invece ritenuto il predetto giudice. La doglianza è infondata. Questa Corte,come risulta dall'intero testo della decisione n.860/97, ha richiesto la determinazione del tipo di assenza per accertare se il periodo di comporto per malattia era stato superato: richiedendo,a tal fine, che la determinazione stessa fosse effetuata con precisione, senza alcuna affermazione, pertanto, circa l'esistenza, e comunque, di un certo numero di giorni di assenz per postumi da infortunio. 2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.61 e 115 cpc II comma e si duole che il Tribunale ha omesso di ricorrere ad un ausilio tecnico a fronte di un accertamento che non poteva esser fondato, su nozioni di comune esperienza. Con il terzo ed il quarto motivo si pongono censure sostanzialmente analoghe a quelle del secondo motivo accentuando il profilo della insufficiente motivazione;
sicchè essi devono esaminarsi congiuntamente allo stesso. Ora, se è vero che il giudice di merito allorchè debba compiere un determinato accertamento -che richieda cognizioni tecnico scientifiche- non è obbligato ad avvalersi dell'ausilio di un c.t.u., è, tuttavia, necessario che la motivazione che sorregge il suo convincimento abbia un contenuto che appalesi il possesso delle predette cognizioni, in maniera adeguata alle correnti e fondamentali nozioni proprie del tema tecnico affrontato sicchè la stessa si presenti adeguata. Le valutazioni del giudice che non appalesino tale conoscenza costituiscono valutazioni soggettive che non assolvono allo specifico obbligo di adeguata motivazione richiesto nella fattispecie (Su tale punto può ritenersi consolidato l'indirizzo di questa Corte che afferma che il principio secondo cui il provvedimentɔ che dispone che la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;
7964/95, 3209/91, 2712/92). 3 L'accertamento dell'esatto numero delle assenze imputabili ad infortunio e di quelle ascrivibili, invece, a malattia implica la soluzione di una questione di precisa individuazione del nesso di causalità fra patologia ed assenza atteso che, peraltro, il superamento del periodo di comporto per malattia è avvenuto per quattro giorni- rispetto alla quale del tutto inadeguata e la risposta del Tribunale. Questi ha escluso che il primo periodo di assenze fosse ricollegabile ai primi due infortuni subiti atteso il notevole tempo trascorso rispetto agli stessi, mentre ha ritenuto di escludere ogni collegamento fra il terzo infortunio ed il secondo periodo di assenze, attesa la lieve entità dello stesso. Tale motivazione, fondata esclusivamente su cognizioni del giudice di merito, non risulta adeguata rispetto all'accertamento che ad esso era stato richiesto. Il ricorso va quindi accolto, per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà alla predetta regola facendo, eventualmente ricorso ad ausilio tecnico ove non sia in grado di assolvere ad una motivazione con le predette connotazioni.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano. Roma 23 marzo 2001 lus Prestegne Il Consigliere es. Il 4 бор и louadoдидвлечноки % L CANCELLIERE IL Depositato in Cancelleria 7LUG. 2001 A M E R 1999 P U CANCELLIERE S R 1 7 O C 3 3 5 A . I . S T S D N R A , A T 3 O , L 7 L L - A L 8 O - B 1 I 3 D I N E A G T G O S G O A E A P D L O M E I T , A T O L A I R L R D I T E E S D I D T G O N E E R S E