Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2002, n. 34070
CASS
Sentenza 19 settembre 2002

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Il diritto del difensore di estrarre copia dei documenti in sequestro sancito dall'art. 366, comma 1, ult. parte, cod. proc. pen., non concerne le modalità di rilascio delle copie che sono rimesse alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che - nell'ipotesi in cui il contenuto del floppy disk sia trasfuso su supporto cartaceo - il diritto della parte deve ritenersi soddisfatto nel rilascio della copia del documento scritto, salvo il diritto di esame della cosa in sequestro nel luogo in cui si trova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2002, n. 34070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34070
    Data del deposito : 19 settembre 2002

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