Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
Il diritto del difensore di estrarre copia dei documenti in sequestro sancito dall'art. 366, comma 1, ult. parte, cod. proc. pen., non concerne le modalità di rilascio delle copie che sono rimesse alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che - nell'ipotesi in cui il contenuto del floppy disk sia trasfuso su supporto cartaceo - il diritto della parte deve ritenersi soddisfatto nel rilascio della copia del documento scritto, salvo il diritto di esame della cosa in sequestro nel luogo in cui si trova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2002, n. 34070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34070 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 19/09/2002
1. Dott. GIUSEPPE COSENTINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA - Consigliere - N. 793
3. Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 39840/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UC SI
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 11.07.01 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Casucci
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. M. De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti Morsillo Giuseppe e Bova Giovanni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28.6.2001, la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Macerata del 13.4.99, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER LE, OL AU, LI RA, AG NI e AN SI in ordine alle imputazioni di truffa e danneggiamento loro rispettivamente ascritte per essere i reati estinti per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili;
riduceva la pena nel confronti dell'AN, quanto alle residue imputazioni di cui ai capi B e C del procedimento riunito n. 2513/95 (ricettazione di telefoni cellulari e ricettazione del programma informatico "Motorola"), ad anni uno mesi cinque di reclusione e L.
1.100.000 di multa e concedeva i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
La Corte territoriale, ritenuta l'infondatezza delle eccezioni difensive relative al mancato rilascio di copia del floppy disk, all'acquisizione dei verbali formati nel precedente procedimento celebrato dinanzi al Pretore di Osimo e alla denunciata violazione dell'art. 513 c.p.p., nel merito osservava che uno dei telefoni cellulari utilizzato per le operazioni di clonazione era compendio di furto perché la sua numerazione seriale risultava compresa nella black-list della Telecom e che il programma informatico trovato in suo possesso era quello della Motorola, abusivamente acquisito, attesa la mancanza di una logica spiegazione sul procedimento seguito per pervenire alla presunta invenzione, dello stesso. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato AN, assieme ai suoi difensori, che chiedeva l'annullamento dell'impugnata decisione per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 178, 116, 258 c.p.p. e 43 disp. att. c.p.p. e 24 Cost. in relazione all'art. 606 lett. c), d) ed e) c.p.p. per violazione dei diritti della difesa perché, nonostante autorizzazione pretorile non è stato consentito l'accesso diretto al dischetto Motorola per acquisizione di copia del floppy disk. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la richiesta fosse finalizzata ad ottenere un esame peritale, perché con essa si mirava esclusivamente all'identificazione del contenuto del documento ed all'esame della correttezza delle trascrizioni effettuate dalla P.G.;
2) violazione degli artt. 178, 191, 431, 468 c.p.p. e 131 disp att. in relazione all'art. 606 lett. b), e) e d) c.p.p. perché il consenso prestato dalla difesa del ricorrente per l'utilizzazione dei verbali del procedimento celebrato dinanzi al Pretore di Osimo venne revocato dopo che sia il P.M. che le altre parti processuali si opposero;
3) violazione dell'art. 513 c.p.p. in relazione all'art. 24 Cost, per illegittima acquisizione dei verbali del procedimento celebrato dinanzi al Pretore di Osimo senza consentire alla difesa l'esame in contraddittorio dei coimputati (Castagna in particolare);
4) violazione degli artt. 190, 191, 195, 468 c.p.p. e 648 c.p. per errata interpretazione delle risultanze processuali e vizio di motivazione perché il ragionamento della Corte territoriale si fonda in sostanza sul fatto che AN era in possesso della apparecchiature di intercettazione e controllo delle comunicazioni (legittimamente possedute in quanto esperto specializzato, al servizio anche di varie procure della Repubblica), senza peraltro tenere conto dell'intero quadro processuale ed, in particolare, delle dichiarazioni dell'Isp. Mengoli, senza accogliere le richieste di accertamento presso la Telecom sulla c.d. black list, trascurando circostanze fondamentali, quali la non necessità di disporre del "corpus" del cellulare e (quanto al c.d. programma Motorola) non tenendo conto dei riferimenti del teste RD nonché dell'Isp. Giudici e del V. Questore Genchi;
5) violazione degli artt. 157 e 648 c.p. e 129 c.p.p. perché il reato è prescritto.
In subordine, tenuto conto delle dichiarazioni di MA e ER, poiché il floppy disk è entrato in Italia ed è stato utilizzato prima del 1993, cioè prima che la legge sul diritto d'autore prevedesse la tutela del software, l'acquisto del dischetto non integrava il delitto di ricettazione;
6) mancata valutazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. perché l'incensuratezza e la condotta di vita avrebbero dovuto condurre ad una valutazione di prevalenza delle concesse attenuanti sulle aggravanti con conseguente declaratoria di prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In rito:
1.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt.178, 116, 258 c.p.p. e 43 disp. att. c.p.p, e 24 Cost. per violazione del diritto di difesa, per non aver consentito, nonostante autorizzazione del Pretore, di acquisire copia del dischetto in sequestro non è fondato.
Pur non essendo condivisibile la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l'art. 234 c.p.p., nel definire la prova documentale, non la riduce solo al documento scritto, ma l'estende al documento fotografico, fonografico, cinematografico e a qualsiasi altro mezzo riproduttivo ivi inclusa quindi la riproduzione su dischetto risulta, per ammissione dallo stesso ricorrente, che copia del contenuto documentate del floppy disk è stata rilasciata anche se su supporto cartaceo. Ma il valore di copia rappresentativa è lo stesso. Il ricorrente non ha contestato la corrispondenza di tale copia al contenuto del dischetto. Ha illogicamente sostenuto essergli stato precluso l'accesso ai dati effettivi contenuti nel dischetto. Si osserva che tale accesso la legge lo assicura, riconoscendo alla parte la possibilità di esaminare quanto in sequestro nel luogo in cui l'oggetto si trova. Le modalità di rilascio della copia sono ovviamente rimesse alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria). L'art. 366 c.p.p. nel riconoscere al difensore il diritto di estrarre copia dei documenti in sequestro, non ne impone le modalità. Pertanto se il contenuto del floppy disk viene trasfuso su supporto cartaceo, deve ritenersi soddisfatto il diritto della parte, fatto salvo il diritto di esame della cosa in sequestro, ma nel luogo in cui essa si trova. e questo, a norma dell'art. 223 c.p.p., anche per mezzo di un proprio consulente tecnico.
Tale motivo di ricorso è quindi infondato laddove manifesta la pretesa di ottenere copia su floppy disk del contenuto del dischetto in giudiziale sequestro.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato. A norma dell'art. 238 c. 4 c.p.p. i verbali delle prove acquisite in altro procedimento possono essere utilizzati nei confronti dell'imputato che abbia prestato il consenso a tale acquisizione. Risulta dalle ammissioni dello stesso ricorrente che proprio la sua difesa chiese di utilizzare i verbali assunti dinanzi al Pretore di Osimo. Il mancato consenso delle altre parti non ne elimina l'utilizzabilità, perché essa, per espressa disposizione del comma 4 del citato articolo 238, è limitata "soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta". Nè il consenso prestato può essere posto nel nulla dalla successiva revoca.
La soluzione in tal senso della questione, assorbe le successive. Non si verte in ipotesi disciplinate dall'art. 513 c.p.p. ovvero dalla disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 111 Cost., perché i verbali della cui acquisizione ed utilizzazione si discute hanno ad oggetto dichiarazioni rese all'udienza dibattimentale.
2. Nel merito:
2.1. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 190, 191, 195, 468 c.p.p. e 648 c.p., propone deduzioni in fatto, sottoponendo a nuova valutazione il materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostener il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri).
2.2. Anche l'ulteriore motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 157 e 648 c.p. e 129 c.p.p., è inammissibile perché propone valutazioni in fatto, con l'affermazione, che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata (e che non si deduce aver costituito motivo di doglianza con l'atto di appello), che dalle dichiarazioni di MA e ER risulterebbe che il floppy disk, della cui ricettazione si discute, sarebbe entrato in Italia in epoca prossima al 1987 e sarebbe stato utilizzato fino al 1991. 2.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per l'ultimo motivo di ricorso, perché la denunciata omissione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., si traduce nella richiesta di una diversa valutazione dell'incensuratezza e della condotta di vita dell'imputato, peraltro formulata in maniera errata, dal momento che le attenuanti generiche sono state applicate nella massima estensione (con riduzione di un terzo) sulla pena base quantificata nel minimo edittale (due anni di reclusione e L.
1.000.000 di multa per il delitto di ricettazione).
L'assunto secondo il quale, per effetto delle attenuanti generiche prevalenti, si sarebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto il secondo comma dell'art. 157 c.p. dispone che, per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato, si deve tener conto del massimo della pena edittale e della diminuzione minima per le attenuanti.
3. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2002