Sentenza 14 ottobre 2003
Massime • 1
Nel reato di abuso di ufficio, la sussistenza del concorso del privato non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta ed il provvedimento emesso dal pubblico ufficiale, essendo necessario, invece, che il contesto fattuale dimostri che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o da sollecitazioni. (Fattispecie in cui il privato ha accompagnato la richiesta con documentazione giustificativa non idonea e tale da dimostrare la consapevolezza di non aver maturato alcun diritto al rilascio della concessione edilizia, palesemente contrastante con un precedente parere degli uffici tecnici e inseritasi in una procedura amministrativa illegittima).
Commentario • 1
- 1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Reato di abuso d’ufficio, elementi per l’integrazione c.d. “doppia ingiustizia”.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di abuso d'ufficio – Elementi per l'integrazione – C.d. “doppia ingiustizia”. Ai sensi dell'art 323 cp, il reato di abuso d'ufficio non può configurarsi se non “in presenza di una violazione di norma di legge o di regolamento”, (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) (requisito sub A). Ne consegue che é stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso dei poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. Inoltre, l'ingiustizia del vantaggio -che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2003, n. 43020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43020 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
2. Ilario Martella "
3. Francesco Serpico "
4. Domenico Carcano "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA AN, nato in [...] il [...];
2) DE NO CO, nato in [...], il [...];
3) SS CI, nato in [...] il [...];
contro la sentenza resa, l'8 novembre 2002, dalla Corte d'appello di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Loreto D'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Sentito l'avv. to Giovanni Iacobelli che, quale difensore di fiducia del Comune di Solofra costituito parte civile in persona del Sindaco pro-tempore Prof. Antonio Guarino, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
I difensori di PA AN, DE NO CO, e SS CI propongono ricorso contro la sentenza 8 novembre 2002, con la quale la Corte d'appello Napoli, in riforma della decisione 5 febbraio 2001 del Tribunale di Avellino, ha dichiarato i predetti PA AN, DE NO CO, e SS CI colpevoli del delitto di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 c.p. e di non doversi procedere nei loro confronti per la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) legge n. 47 del 1985, perché estinto per intervenuta amnistia.
La Corte territoriale, non condivisa la pronuncia del Tribunale di assoluzione degli imputati dal delitto di abuso perché il fatto non costituisce reato e dalla contravvenzione edilizia per insussistenza del fatto, ha ritenuto che le risultanze processuali offrissero la prova di colpevolezza di PA AN per avere rilasciato, in violazione di leggi e regolamenti urbanistici, una prima concessione e, poi, altro atto in sostituzione e modifica della prima, in tal modo intenzionalmente favorendo i beneficiari degli atti de quo, CO DE NO, proprietario dell'erigendo fabbricato, e CI SS, legale rappresentante della Meridionale fabbricati, entrambi dichiarati responsabili ex art. 110 c.p. del reato di abuso per avere sollecitato il rilascio della originaria concessione e di quella successiva e modificativa della prima mediante la produzione di documentazione giustificativa della propria richiesta. Propone ricorso AN PA e lamenta il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, poiché la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che il delitto di cui all'art. 323 c.p., come novellato ad opera della legge n. 234 del 1997, non potrebbe configurasi se non in presenza di "violazione di legge o di regolamento", essendo stata espunta la rilevanza penale di condotte non riconducibili a tali violazioni. Inoltre, la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato, nonostante l'assoluta mancanza di prove e l'assenza di elementi oggettivi che avrebbero potuto dare conferma alla collusione tra privato e pubblico ufficiale, non essendo "... intercorsa alcuna intesa o pressione per compimento dell'atto illegittimo ...". Infine, vi sarebbe una evidente carenza di motivazione in ordine ai criteri applicati per la determinazione della pena e sarebbe stato violato l'obbligo di indicare le diverse componenti della pena, in presenza di un reato continuato, e di operare l'aumento di pena e, poi, la sua diminuzione per le attenuanti generiche, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 133 c.p.. In conclusione, si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione, nonostante PA fosse del tutto incensurato.
Propone ricorso la difesa di CI SS e di CO DE NO e deduce:
che la sentenza impugnata non motiverebbe in modo adeguato, sotto il profilo giuridico, in ordine alla prova della sussistenza del elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto previsto dall'art. 323 c.p. e non avrebbe tenuto conto delle specifiche ed argomentate ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado ad opposta conclusione;
che il giudice d'appello avrebbe dichiarato colpevoli CO DE NO e CI SS, a titolo di concorso con il vice sindaco PA, soltanto sulla circostanza che l'uno avrebbe richiesto ab origine la concessione e l'altro avrebbe presentato istanza di modifica della stessa con la quale era richiesta l'abolizione la prescrizione apposta all'originaria concessione, nonostante avesse dato atto dell'inesistenza di collusione tra i beneficiari della concessione ed il pubblico ufficiale e non avesse contestato gli argomenti posti in risalto dal giudici di primo grado circa l'assenza di rapporti che avrebbero potuto giustificare favoritismi;
che il concorso degli estranei nel delitto proprio del pubblico ufficiale non potrebbe essere dimostrato unicamente sulla coincidenza tra la richiesta dell'atto ed il provvedimento adottato dal pubblico ufficiale, alla stregua dell'indirizzo della stessa giurisprudenza di legittimità.
CO DE NO ha integrato, poi, i motivi di ricorso con un autonomo atto presentato l'1 aprile 2003 - in pendenza ancora del termini di presentazione dell'impugnazione avverso la sentenza, il cui estratto contumaciale fu notificato il 3 marzo 2003 - con il quale chiede l'annullamento della decisione impugnata per la nullità del giudizio di secondo grado per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, in particolare, poiché non sarebbe stata eseguita, diversamente che per i precedenti atti del medesimo procedimento, nel domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore, avv.to Gustavo Pansini, bensì in altro indirizzo e non a mani proprie o di un proprio famigliare.
In tal modo riassunti a norma dell'art. 173, comma 1, c.p.p. i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorso di AN PA è inammissibile per genericità.
Come noto, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non soltanto per la sua indeterminatezza, ma anche, e fondamentalmente, per la carenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della decisione.
La decisione impugnata individua con assoluta chiarezza gli elementi che, anche dopo la modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 323 c.p., configurano violazione di legge e regolamenti in materia urbanistica e pone l'accento sulle modalità attraverso le quali PA ha disposto la modifica dei contenuti della concessione ab origine rilasciata, trasmettendo agli uffici competenti un appunto con la propria sigla per la redazione della concessione senza l'apposizione della condizione di efficacia, cui era subordinato il primo atto in conformità dei pareri degli uffici tecnici.
Elementi che il ricorrente non considera affatto, limitandosi a censurare la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della novella del 1997 e del necessario elemento costitutivo della "violazione di norme di legge o di regolamento" e di non avere valutato adeguatamente elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
È evidente la genericità dei motivi di ricorso, in realtà mere enunciazioni di principi senza deduzione di elementi che ne avrebbero dovuto dimostrare il loro asserito fondamento. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic rv. 210157). Analoghe le ragioni d'inammissibilità dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio. A fronte di una valutazione complessiva operata dalla Corte di merito in ordine alla quantificazione della pena, determinata sulla soglia dei limiti edittali, il ricorrente lamenta la mancata descrizione del computo effettuato per pervenire alla pena inflitta.
Sebbene il computo della pena debba risultare con chiarezza dalla sentenza, tenuto conto della finalità di controllo della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è da ritenere, però, che là dove la commisurazione della sanzione venga individuata in un ambito che lambisce il minimo edittale, al pari della determinazione della pena base e degli aumenti e diminuzioni operate per le attenuanti generiche, la motivazione deve rispondere a criteri di estrema sinteticità e può essere riferita, come nel caso di specie, unicamente all'adeguatezza al singolo caso concreto (Sez. 6, 12 gennaio 1966, Moscato rv. 205540). In ogni caso, la genericità dei motivi si dimostra tale per l'aspecificità delle ragioni per le quali si censura in concreto l'operato del giudice di merito.
Quanto infine al beneficio della non menzione, la censura, oltre che generica, è comunque manifestamente infondata.
Il ricorrente non specifica se abbia o meno formulato espressa richiesta di applicazione del beneficio in parola, limitandosi ad affermare che "... andava concesso all'imputato, del tutto incensurato, il beneficio della non menzione della condanna ... ". La genericità della censura si fonda sul principio di diritto secondo cui il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione (Sez. 5, 1 luglio 1998, Romaniello, rv. 211450). Pertanto, il motivo di ricorso avrebbe dovuto essere preceduto da una specifica richiesta formulata nel corso del giudizio di appello, della cui formulazione il ricorrente avrebbe dovuto allegare precise indicazione, non essendo compito di questa Corte procedere all'esame degli atti processuali al di fuori di quelli oggetto del controllo di legittimità.
2. - Il ricorso di CI SS è inammissibile, oltre che per essere volto a censurare le scelte del giudice di merito circa la ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione, anche per manifesta infondatezza.
Alla logica ricostruzione dell'intera vicenda effettuata dalla Corte di appello di Napoli, che non si è limitato a fare riferimento alla presentazione dell'istanza da parete di Rossi, il ricorrente oppone una diversa versione dei fatti evocando a sostegno della stessa un precedente principio di diritto enunciato da questa Corte con specifico riferimento a tutt'altra fattispecie concreta. Nella fattispecie in esame, la condotta della persona favorita dall'abuso non si è concretizzata nella sola presentazione di un'istanza alla quale abbia fatto seguito un provvedimento del pubblico ufficiale corrispondente al contenuto della richiesta formulata, bensì Rossi - afferma la Corte di merito - "... ribadendo quanto già esposto nella lettera con la quale era stata presentata la domanda di rilascio della concessione, chiedeva l'emissione di un provvedimento che eliminasse le prescrizioni imposte, adducendo che attraverso l'atto di cessione bonaria del 5 aprile 1996 da lui esibito la società aveva sostanzialmente adempiuto a quelle prescrizioni e che appariva eccessivamente penalizzante per la società da lui rappresentata il mantenimento di quelle prescrizioni che dovevano essere rispettate pena la nullità della concessione ...". Il provvedimento richiesto fu predisposto dagli uffici amministrativi "... sulla base di un'annotazione a penna a firma del PA ..." e sottoscritto dal predetto PA, nonostante lo specifico parere del capo dell'ufficio tecnico e della seconda Commissione del Comune adottati entrambi prima del rilascio della prima concessione in favore della società MERIDIONALE fabbricati che - come accertato dal consulente tecnico del pubblico ministero e ".. riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado .." - era da ritenere illegittima per essere stata adottata in base ad un progetto "... non solo carente del calcolo planivolumetrico, ma soprattutto implicante in concreto un aumento di volumetria superiore a quello preesistente e comunque non consentito dalla normativa vigente in materia ...".
Non solo, dunque, mera presentazione di un istanza da parte di CI SS, bensì consapevole richiesta di adozione di un atto palesemente contrastante con un precedente parere degli uffici tecnici e che, oltre ad inserirsi in una procedura amministrativa illegittima riconducibile al rilascio della originaria concessione, si era esteriorizzata con una sollecitazione "... attraverso la produzione di documentazione giustificativa della legittimità della ... richiesta assolutamente non idonea (e cioè un atto di cessione bonaria al Comune di arre appartenenti al proprietario dell'erigendo fabbricato anziché permuta delle arre effettuata attraverso la stipulazione di un atto pubblico come imposto dalle prescrizioni) agendo in perfetta mala fede e nella consapevolezza di non avere maturato alcun diritto ...".
Il quid pluris posto in risalto dalla Corte di merito è elemento che non contraddice la giurisprudenza evocata dal ricorrente circa la insufficienza di una mera richiesta, bensì ne fa corretta applicazione. Il concorso di CI SS nel reato proprio commesso dal pubblico ufficiale ha fondamento su una concreta, positiva condotta di determinazione e istigazione che risponde ad una ragionevole e completa ricostruzione dei fatti da parte del giudice d'appello.
La prova che un atto amministrativo sia il risultato di collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta di per sé sola dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo, invece, necessario che - secondo il principio di diritto enunciato dà questa Corte (Sez. 6, 29 maggio 2000, Margini rv. 216719) - il contesto fattuale desunto, al di là dei rapporti personali tra le parti, da un quid pluris il quale dimostri che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o, comunque, da sollecitazioni che possono essersi concretizzate, come è accaduto nel caso in esame attraverso la produzione di documentazione giustificativa della legittimità della richiesta assolutamente non idonea e tale da dimostrare la consapevolezza di non avere maturato diritto alcuno al rilascio dell'atto richiesto.
Non sussiste, dunque, la mancanza e il vizio logico della motivazione denunciati dal ricorrente e manifestamente infondato è il vizio di violazione di legge.
3. - I ricorsi di AN PA e CI SS, dunque, sono inammissibili e, norma dell'art. 616 c.p.p., gli imputati vanno condannati, oltre che al pagamento in solido delle spese del procedimento, ciascuno a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186. Entrambi gli imputati vanno, inoltre, condannati alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile liquidate in complessive euro 1650, di cui euro 1500 per onorario. 4. - Fondato è il motivo di ricorso di CO DE NO, ritualmente proposto entro i termini stabiliti per la presentazione dell'impugnazione, col quale si eccepisce la nullità assoluta del decreto di citazione al giudizio di appello. Questione, pregiudiziale rispetto alle altre, poiché comporta, oltre all'invalidazione del decreto di citazione de quo, anche la nullità assoluta di tutti gli atti ad esso conseguenti e, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. Come noto, quando vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita, non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione è affetta da nullità assoluta, anche se effettuata al domicilio reale e di effettiva abitazione del soggetto (Sez. 6, 19 marzo 1997, Iannotti, rv. 208114). Le Sezioni unite hanno, anche se con specifico riferimento all'avviso per l'udienza preliminare, che la notifica effettuata in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione determina la nullità assoluta ed insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza e di tutti gli atti ad essa successivi (Sez. un., 9 luglio 2003, Ferrara, rv. 225361 ed in motivazione).
Nel caso in esame il decreto di citazione del giudizio d'appello risulta notificato il 30 settembre 2002 in luogo diverso da quello del domicilio eletto e non a mani proprie dell'imputato, bensì a persona indicata quale "domestica". Peraltro, nell'intestazione dello stesso decreto di citazione non è riportato l'elezione del domicilio presso il difensore, bensì l'indicazione del luogo di residenza dell'imputato dove, poi, è stata eseguita la notificazione. Mentre, il decreto di citazione relativo al giudizio di primo grado, al pari di altri atti relativi allo stesso procedimento, è stato notificato a CO DE NO nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia, avv.to Gustavo Pansini, secondo quanto indicato nell'intestazione di tale decreto di citazione del 30 marzo 1999 e riportato in altri atti del procedimento di primo grado e nel verbale di udienza del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di PA AN e SS CI che condanna al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000, 00 alla cassa delle ammende. Condanna altresì i predetti in solido alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 1.650,00, di cui euro 1.500,00 per onorario.
Annulla la impugnata sentenza nei confronti di DE NO CO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 NOVEMBRE 2003.