Sentenza 6 febbraio 2015
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte in altro procedimento, è sufficiente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare, non occorrendo, invece, la produzione dei relativi decreti autorizzativi. (Fattispecie in tema di intercettazioni tra presenti).
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 19791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19791 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/02/2015
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 319
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 42805/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE LU N. IL 19/09/1990;
avverso l'ordinanza n. 1015/2014 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 28/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Calabro ES che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata il 28.07.2014 il Tribunale di Torino, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il. 11.07.2014 dal giudice per le indagini preliminari in sede nei confronti, per quanto qui interessa, di ER IO, gravemente indiziato di concorso nei reati di violazione della disciplina delle armi e degli esplosivi, di danneggiamento seguito da incendio, di violenza e minaccia aggravate a pubblico ufficiale, commessi in occasione dell'assalto al cantiere TAV della Torino- Lione di Chiomonte eseguito con tecniche paramilitari la notte del 14.05.2013, in qualità di appartenente al gruppo d'assalto denominato RC e di autore materiale del taglio delle reti del cantiere.
Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti delittuosi e le indagini che ne erano seguite, che avevano consentito di individuare alcune utenze cellulari in contatto tra loro nel contesto spaziotemporale dell'assalto notturno del 14.05.2013 e ritenute perciò in uso ai soggetti coinvolti, il Tribunale dava atto del contenuto del colloquio intercettato, in altro procedimento, presso un ristorante di Milano il 14.01.2014 tra l'odierno indagato e tale AV DR, nel corso del quale l'ER aveva confidato all'amico in termini espliciti, muniti di valenza confessoria, la partecipazione propria e di altri due soggetti (LL IA e LA ES IC, in tal modo chiamati in correità) all'assalto al cantiere, descrivendo particolari e dettagli dell'operazione che solo un appartenente al gruppo degli assalitori poteva conoscere;
il Tribunale riteneva giustificati gli SS contenuti nel decreto autorizzativo dell'attività captativa sulla scorta della necessità di tutelare il segreto investigativo e di non pregiudicare le indagini in corso a carico di altri soggetti, rilevando l'assenza di un obbligo dell'accusa di operare una completa discovery degli atti d'indagine al momento del deposito della richiesta di misura cautelare e dando atto della compatibilità degli atti depositati con l'esercizio del diritto di accesso ai documenti essenziali per l'impugnazione previsto dalla direttiva europea 2012/13. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale valorizzava il concreto pericolo di recidiva, specificamente desumibile dalle modalità e circostanze dei fatti e dai tratti peculiari della personalità dell'indagato, e riteneva adeguata, a fronte della refrattarietà manifestata dall'ER rispetto alle pregresse, recenti, esperienze giudiziarie in cui era stato coinvolto, la massima misura custodiale.
2. Ricorre per cassazione ER IO, personalmente, deducendo due motivi di gravame.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 116 c.p.p., art. 11 Cost. e art. 7, par. 1 della direttiva 2012/13 del parlamento e del consiglio europeo. Il ricorrente deduce che la conversazione ambientale intercettata (in altro procedimento penale) con AV DR il 14.01.2014, dal cui contenuto l'ordinanza impugnata aveva tratto i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, era stata autorizzata con decreto che il pubblico ministero aveva prodotto, a supporto della richiesta di applicazione della misura coercitiva, con la motivazione pressoché integralmente omessa perché secretata per ben 50 pagine, così da non consentire alla difesa di prenderne conoscenza e di verificarne la legittimità;
rileva che l'istanza difensiva di rilascio di copia integrale del decreto era stata rigettata dall'organo inquirente sul presupposto che l'atto conteneva il riferimento ai nominativi e alle utenze di altri indagati, nonché a circostanze che non avevano ancora costituito oggetto di discovery;
deduce la conseguente inutilizzabilità, ai fini cautelari, della conversazione intercettata, e lamenta la violazione dei principi contenuti nella direttiva 2012/13 del parlamento e del consiglio europeo, che attribuisce alle persone arrestate il diritto di accedere ai documenti in possesso delle autorità competenti, che siano essenziali per impugnare in modo effettivo la legittimità dell'arresto o della detenzione, direttiva il cui termine di attuazione nel diritto interno era scaduto il 4.06.2014 e aveva trovato solo parziale e insufficiente recepimento nell'ordinamento italiano mediante la modifica dell'art. 293 c.p.p., comma 1 attraverso la previsione della comunicazione al destinatario della misura cautelare del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento, così che la norma comunitaria, in quanto avente ad oggetto il riconoscimento in termini chiari, precisi e incondizionati di una posizione soggettiva, deve trovare diretta e integrale applicazione da parte del giudice nazionale;
lamenta l'errore nell'interpretazione della portata della direttiva in cui era incorsa l'ordinanza impugnata nel ritenere comprimibile il diritto di accesso agli atti escludendolo con riguardo a quelli ritenuti non essenziali ai fini dell'impugnazione, sulla base del disposto del paragrafo 4 dell'art. 7 che doveva invece intendersi riferito al solo diritto dì accesso contemplato dal par. 2, riguardante il processo di merito e non quello cautelare, disciplinato dal par. 1 (sollecitando sul punto un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE);
eccepisce la nullità a regime intermedio verificatasi in conseguenza della lesione del diritto di difesa, inficiante l'acquisizione dell'intercettazione la cui inutilizzabilità era idonea a vanificare l'intero compendio indiziario a carico dell'ER.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., censurando la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio di adeguatezza della custodia in carcere a fronteggiarle, sulla base di valutazioni carenti e generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in entrambe le sue deduzioni e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
2. Con riguardo alla prima doglianza del ricorrente, occorre anzitutto ricordare che, in tema di richiesta di applicazione di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione del giudice gli atti di indagine nella loro integrante, ma è legittimato a selezionare, tra gli atti di investigazione in suo possesso, quelli che intende sottoporre alla valutazione giudiziale, limitandosi in particolare a trasmettere semplici stralci di verbali e potendo anche oscurarne parte del contenuto mediante "SS", al fine di garantire il segreto investigativo senza impedire lo sviluppo del contraddittorio: il principio, ripetutamente affermato e anche di recente ribadito da questa Corte (ex plurimis Sez. 6 n. 50949 del 19/09/2014, Rv. 261371;
Sez. 1 n. 47353 del 25/11/2009, Rv. 245636; Sez. 1 n. 25589 del 17/06/2005, Rv. 232105, secondo cui gli atti d'indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche in sede di riesame), non è d'altronde contestato dalla difesa del ricorrente, e trova pacifica applicazione anche con riguardo ai decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, la cui trasmissione al giudice del riesame "amputata" di parti - anche molto rilevanti - della relativa motivazione, a fini di tutela del segreto investigativo, deve ritenersi senz'altro legittima (vedi, sul punto, Sez. 6 n. 28009 del 15/05/2014, ric. Alberto + altri). È bene chiarire, su quest'ultimo punto, che nell'ipotesi in esame non si pone una questione di assenza formale, ne' tantomeno sostanziale, della motivazione del decreto autorizzativo dell'attività di captazione, censurabile - in sede di riesame, e successivamente di legittimità - sotto il profilo della nullità del provvedimento e della conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 267 comma 1 e 271 comma 1 del codice di rito (Sez. Un. n. 17 del 21/06/2000, Primavera), in quanto la motivazione pacificamente esiste (è lo stesso ricorrente a dare atto che la relativa parte secretata si estende per ben 50 pagine), ma è resa in larga misura non conoscibile, all'indagato e al suo difensore, mediante gli SS apposti dal pubblico ministero a tutela del segreto investigativo, così che la doglianza dedotta nel ricorso è diretta in realtà a sindacare la compatibilità delle modalità di esercizio del relativo potere di secretazione con la verifica dell'esistenza di un'idonea e controllabile motivazione del provvedimento autorizzativo (con riguardo, in particolare, all'intercettazione ambientale del 14.01.2014, dai cui contenuti i giudici del merito cautelare hanno tratto i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ER), evocando un diritto dell'indagato di accedere al contenuto integrale dell'atto (comprensivo delle sue parti secretate) che troverebbe specifico riconoscimento nell'art. 7 della direttiva 2012/13 del parlamento e del consiglio europeo, e la cui violazione sarebbe sanzionata da una nullità di ordine generale riconducibile - ex art. 178 c.p.p., lett. c) - alla lesione del diritto di difesa, destinata a travolgere l'utilizzabilità come fonte di prova (anche in sede cautelare) dei risultati dell'intercettazione. La questione così posta non è fondata.
L'intercettazione ambientale del 14.01.2014 è stata (pacificamente) disposta in altro procedimento penale, per cui la sua utilizzabilità nel presente procedimento a carico dell'ER non è subordinata alla produzione del relativo decreto autorizzativo, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 270 c.p.p., (comma 2), che prevede come adempimento necessario il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare (Sez. Un. n. 45189 del 17/11/2004, Rv. 229244, Esposito;
Sez. 1 n. 38626 del 21/10/2010, Rv. 248665), rispetto ai cui contenuti deve perciò essere apprezzata l'autosufficienza degli atti d'indagine depositati - e resi ostensibili - dal pubblico ministero ad integrare un compendio indiziario munito della gravità richiesta per l'applicazione della misura coercitiva. Nel caso di specie, il contenuto della suddetta captazione ambientale, da cui emergono i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ER in ordine ai reati di cui lo stesso è incolpato nel presente procedimento, non risulta essere stato prodotto e messo a disposizione della difesa in modo soltanto parziale, incompleto od oscurato da SS (nessuna contestazione è stata sollevata sul punto dal ricorrente), di tal che correttamente l'ordinanza impugnata ha escluso l'esistenza di un pregiudizio all'esercizio del diritto dell'indagato di essere informato e di poter accedere agli elementi essenziali dell'accusa a suo carico, anche alla stregua dell'art. 7 della direttiva comunitaria (2012/13) evocata dalla difesa (ove la stessa sia ritenuta direttamente applicabile nell'ordinamento interno dopo la scadenza del termine di recepimento del 2 giugno 2014, sul presupposto della sua formulazione in termini sufficientemente precisi e incondizionati: Sez. 1 civile n. 23937 del 9/11/2006, Rv. 594866): il paragrafo 1 del citato art. 7 prevede, infatti, la messa a disposizione della persona arrestata e del suo difensore dei (soli) documenti che siano "essenziali" per impugnare effettivamente la legittimità del provvedimento incidente sulla libertà personale, che è stata concretamente assicurata, nei riguardi dell'ER, dal deposito del contenuto integrale dell'intercettazione ambientale che lo incrimina. Per completezza di motivazione sul punto, è opportuno rilevare che il riferimento testuale, così operato dalla norma comunitaria alla rilevanza essenziale che deve caratterizzare gli atti ostensibili, si rivela coerente alla natura incidentale del procedimento afferente l'impugnativa de libertate, rendendo inconferenti le ulteriori questioni interpretative prospettate dal ricorrente (anche con riguardo alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia) sulla riferibilita al solo procedimento di merito (disciplinato dal paragrafo 2) della possibilità prevista dal successivo paragrafo 4 dell'art.
7 - a salvaguardia dell'interesse pubblico ad evitare la messa a repentaglio delle indagini in corso - di rifiutare l'accesso dell'imputato a parte della documentazione relativa agli atti investigativi che lo riguardano, posto che soltanto in relazione alla fase di merito del procedimento assume significato la previsione espressa di un limite al diritto di accesso altrimenti garantito in forma integrale agli atti processuali, essendo la relativa limitazione invece connaturata alla discovery solo parziale e incompleta, rimessa all'iniziativa dell'organo d'accusa, che connota il procedimento cautelare de libertate e che non abbisogna, perciò, di un'analoga, specifica, previsione normativa, bastando a fugare ogni dubbio ermeneutico sul punto l'evidenziato richiamo alla natura essenziale degli atti soggetti a ostensione. Esigere il deposito, da parte del pubblico ministero, della motivazione integrale del decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali disposte in altro procedimento, mediante il rilascio di copia dell'atto comprensiva delle parti secretate, si risolverebbe dunque - così come correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame - in un vulnus del tutto ingiustificato al segreto delle indagini in corso nei confronti di altri soggetti, diversi dall'ER, le cui conversazioni sono sottoposte a monitoraggio, tutelato dalla legge (anche) mediante l'evidenziato disposto dell'art. 270 c.p.p., comma 2, che subordina l'utilizzabilità dei risultati dell'attività captativa nel diverso procedimento a carico del ricorrente al solo deposito dei verbali e delle registrazioni che lo riguardano: è dunque con riferimento ai risultati probatori dell'attività di intercettazione che deve essere verificata, nella fattispecie, la garanzia dell'effettività del diritto di difesa - in sede di impugnazione cautelare - mediante la messa a disposizione dell'indagato e del suo difensore degli atti e dei documenti essenziali al relativo esercizio, che nel caso in esame è stata assicurata dal deposito della conversazione ambientale del 14.01.2014 nel suo contenuto integrale.
A garantire la legittimità genetica dell'attività di captazione effettuata nel procedimento a quo basta, d'altronde, l'allegazione del relativo decreto autorizzativo, la pacifica esistenza della cui motivazione (per quanto in larga misura secretata) è sufficiente ex se a dimostrare la sussistenza del preventivo vaglio giudiziale al quale la legge subordina la limitazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni private (vedi Sez. Un. n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, secondo cui solo la mancanza, e non anche l'inadeguatezza, della motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni può dar luogo alla inutilizzabilità dei relativi risultati).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato fino a rasentare l'inammissibilità, esaurendosi in una censura essenzialmente in fatto, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, delle puntuali argomentazioni con cui l'ordinanza impugnata ha congruamente motivato la sussistenza a carico dell'indagato delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) e l'adeguatezza della misura custodiale in concreto applicata, sulla scorta non solo delle specifiche modalità e circostanze dei fatti, ampiamente descritte nel testo del provvedimento in relazione alla natura pianificata, preordinata e organizzata secondo tecniche paramilitari dell'assalto armato al cantiere della TAV al quale ha partecipato l'ER, ma anche della personalità inaffidabile, refrattaria al rispetto delle regole, e insensibile agli effetti delle pregresse denunce ed esperienze giudiziarie, del ricorrente.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'ER al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015