Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
La permanenza, nel territorio dello Stato, dello straniero cui sia stata applicata la pena su richiesta per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, oltre a costituire il reato di cui all'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. leggi sull'immigrazione), integra anche quello previsto dall'art. 10-bis dello stesso D.Lgs., qualora si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha introdotto quest'ultima disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16297 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 325
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44364/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) HA DA N. IL 25/03/1973 C/;
avverso la sentenza n. 19/2009 GIUDICE DI PACE di CREMA, del 29/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI SILVESTRI;
udito il P.G. in persona del Dott. Salvi Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.9.2009, il Giudice di Pace di Crema assolveva AN AD dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, introdotto dalla L. n. 94 del 2009, per essere entrato e per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza essere munito del permesso di soggiorno: a giustificazione della pronuncia il Giudice rilevava che lo straniero era stato colpito da ordine di allontanamento del Questore di Brescia del 28.10.2008, alla cui inosservanza aveva fatto seguito l'applicazione di pena con sentenza del 10.4.2009, onde il successivo trattenimento in Italia non poteva integrare la fattispecie di reato prevista dal citato art. 10 bis. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, in quanto il carattere residuale della norma incriminatrice non comporta l'automatico assorbimento nel delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendi introdotto dall'impugnazione del Procuratore Generale si compendia nel quesito diretto ad accertare se l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato siano punibili a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, inserito con L.15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, qualora prima dell'entrata in vigore della normativa che ha introdotto la nuova fattispecie di reato lo straniero abbia riportato condanna irrevocabile per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, e successivamente abbia continuato a trattenersi in Italia.
Per la soluzione della questione testè esposta occorre anzitutto precisare che l'ingresso e la permanenza non sono punibili a norma dell'art. 25 c.p., comma 2, Cost. e art. 2 c.p. allorché dette situazioni si siano completamente esaurite prima della data dell'8 agosto 2009 in cui è entrata in vigore la L. n. 94 del 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 24.7.2009. Per contro, pur essendo avvenuto l'ingresso illegale in Italia anteriormente all'8 agosto 2009, se lo straniero non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento emesso dal questore la condotta dell'essere rimasto nel territorio dello Stato, oltre a costituire il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, integra il reato di cui all'art. 10-bis nel momento stesso in cui entra in vigore quest'ultima norma incriminatrice, essendo indubbio che questa configura una fattispecie di reato permanente quando punisce lo straniero che "si trattiene" in Italia.
Dai precedenti rilievi si evince che l'intervenuta sentenza in data 10.4.2009 di applicazione della pena per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter non preclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 10-bis in relazione all'essersi trattenuto illegalmente in Italia dopo l'8 agosto 2009, non potendo operare la clausola di sussidiarietà con cui si apre lo stesso art. 10-bis ("salvo che il fatto costituisca più grave reato").
Pertanto, alla stregua dei precedenti rilievi, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Crema.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010