Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 3
Nel caso di espropriazioni per la realizzazione a Napoli del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree terremotate, la giurisdizione sulle relative controversie spetta alla Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, posto che l'art. 80, sesto comma, della legge 219 del 1981, rinviando ai criteri di cui alla legge 2892 del 1885, introduce in materia una disciplina speciale, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale, compresa l'attribuzione della competenza alla Giunta, essendo escluso che possano prospettarsi dubbi di costituzionalità, sia con riferimento al divieto di istituire giudici speciali (ma quelli esistenti non sono stati soppressi, salva la loro revisione, contemplata dalla VI disp. transitoria), sia in relazione alla composizione della Giunta, per la presenza di giudici non togati (il che è espressamente previsto dall'art. 102, secondo comma, Cost.).
Il vizio di motivazione su questioni di fatto, nelle pronunce della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, è deducibile soltanto quale violazione di legge ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., quando si traduca in mancanza di motivazione, il che si verifica nei casi di assoluta carenza della stessa o nel difetto di esposizione idonea, alla stregua del provvedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della decisione.
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 219 del 1981, che non contiene previsioni incompatibili con i principi generali stabiliti dagli artt. 70 - 73 della legge 2359 del 1865, prevedendo anzi la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge 385 del 1980, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NUOVA MECFOND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (QUALE SOCIETÀ, INCORPORANTE LA INFRATECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato ERRICO DI LORENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MA IO, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO MAROTTA, GIORGIO SCALA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
FUNZIONARIO DELEGATO CIPE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 119/97 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 10/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli Avvocati Errico Di LORENZO, per la ricorrente, Giorgio SCALA, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 22 - 25 marzo 1996 il signor IO SO dichiarò che:
Con ordinanze n. 5751 del 6 aprile 1987, 7217 del 6 aprile 1988 e 8668 del 19 luglio 1989 il sindaco di LI - commissario straordinario del Governo, per la realizzazione delle opere affidate in concessione alla Infratecna s.p.a. (già Infrasud s.p.a.) e previste dal titolo VIII^ della legge n. 219 del 1981, aveva disposto l'occupazione di mq.2052 della particella 97 e di mq. 4135 della particella 99 di sua proprietà, riportate in catasto del comune di LI (località Soccavo) al fol. 125;
A seguito della materiale occupazione non erano stati comunicati al proprietario l'indennità di espropriazione ne' gli atti della procedura espropriativa.
Su tali premesse il SO convenne in giudizio davanti alla giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la corte di appello di LI, il funzionario delegato CIPE e la società Infratecna s.p.a., chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione, con condanna dei convenuti al relativo pagamento oltre agli interessi di legge e con vittoria di spese giudiziali.
Instaurato il contraddittorio, la Infratecna s.p.a. eccepì il difetto dì legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda. Anche la presidenza del Consiglio dei ministri si costituì, eccependo tra l'altro il proprio difetto di legittimazione passiva. All'esito la giunta speciale adita, con sentenza n. 119/97 depositata il 10 novembre 1997, decise come segue:
1. Dichiarò il difetto di legittimazione passiva della presidenza del Consiglio dei ministri e compensò le spese giudiziali tra questa e l'attore;
2. Determinò l'indennità di espropriazione dovuta al SO in lire 457.000.000 e condannò l'Infratecna s.p.a. a depositare presso la sezione di LI della Cassa depositi e prestiti la somma pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e quello eventualmente già depositato, oltre agli interessi legali dalla data della decisione fino all'effettivo deposito del dovuto;
3. Condannò l'Infratecna s.p.a. a pagare mediante deposito con le stesse modalità l'indennità di occupazione legittima, nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sull'importo di lire 631.360.000 (mq.4209 x lire 150.000 a mq.) con decorrenza dal momento della perdita del possesso del bene (16 aprile 1987) fino al 18 aprile 1988, sull'importo di lire 1.007.250.000 (mq.6716 x lire 150.000 a mq.) con decorrenza dal 18 aprile 1988 fino al 18 luglio 1989, sull'importo di lire 1.085.250.000 (mq.
7.235 x 150.000 lire a mq.) con decorrenza dal 27 luglio 1989 fino al 30 novembre 1992, sull'importo di lire 1.152.230.000 (mq. 7.68 2 x lire 150.000 a mq.) con decorrenza dal 30 novembre 1992 fino al 18 marzo 1996 e sull'importo di lire 910.500.000 ( mq.6070 x lire 150.000 a mq.) dal 18 marzo 1996 fino alla data di pubblicazione della - sentenza, dichiarando dovuti, sull'importo dell'indennità di occupazione in tal modo determinato, gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza stessa fino a quella dell'effettivo deposito;
4. Condannò la Infratecna s.p.a. al pagamento delle spese giudiziali (come in sentenza).
La giunta speciale osservò (per quanto qui rileva):
Che la legittimazione passiva, in ordine alla domanda proposta dal SO, andava attribuita in via esclusiva alla società concessionaria delle opere, Infratecna, s.p.a., e non alla presidenza del Consiglio dei ministri (funzionario delegato CIPE), in base al disposto degli artt. 80, 81, 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonché dell'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981;
Che all'attore spettava anche l'indennità di occupazione legittima, perché, come statuito anche da questa corte a sezioni unite, l'art.80 sesto comma della legge n. 219 del 1981 (norma ritenuta legittima con ordinanza n. 607/1987 della Corte costituzionale) riconosce ai proprietari tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, la quale nell'art. 2 considera anche l'indennità di occupazione;
Che l'attore era proprietario di un immobile sito nel comune di LI, località Soccavo, riportato nel N.C.T. al fol. 127, particella 97 di 4.500 mq., particella 99 di 4.985 mq., particella 661 (ex 97) di 3.650 mq. e particella 658 (ex 99) di 770 mq.;
che con una serie di ordinanze del commissario straordinario del Governo (analiticamente indicate nella sentenza della giunta speciale anche nella loro sequenza temporale, con i relativi verbali di consistenza e occupazione) parti dei suddetti cespiti erano state individuate ed occupate (in momenti diversi) in attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale previsto dal titolo VIII^ della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni;
che, anche alla stregua di ordinanza di assestamento n. 12816 del 5 marzo 1996, la superficie in esproprio era risultata essere di mq. 6070;
che per i cespiti di cui si tratta non risultavano emessi i decreti di espropriazione ne' depositate le indennità da parte del concessionario;
che i terreni in questione ricadevano nel vigente piano regolatore del comune di LI, in zona H sottozona H 1 dove le aree erano destinate ad attrezzature nel rispetto di adeguati spazi destinati a verde, la sottozona H 1 era destinata a scuola pubblica e privata, a edifici culturali, religiosi, sanitari, impianti sportivi, ricreativi, parcheggi, ed era soggetta a piani particolareggiati;
che, preso atto delle diverse valutazioni dei consulenti delle parti, bisognava rilevare che i terreni, per la loro posizione ed ubicazione, non potevano essere considerati come agricoli ma, attese le caratteristiche estrinseche, andavano qualificati urbani, trovandosi ai margini di un'arteria della città di LI, ossia via Pigna, che collegava Soccavo con via Iannelli e via Simone Martini ed era vicina a via Piave ed a via Epomeo;
che quindi, uniformandosi a valutazioni compiute in precedenti sentenze relative ad immobili ricadenti nella stessa zona, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cespite e della sua destinazione nel piano regolatore, nonché della dimunuzione di valore del fondo residuo, la giunta riteneva congruo stimare, all'attualità, un valore unitario di lire 150.000 a mq., da applicare alla superficie di mq. 6.070;
che, pertanto, il valore venale del fondo espropriato era di lire 910.500.000, al quale andava aggiunto il coacervo decennale del reddito catastale, ammontante a lire 3.500.000, sicché, operando la media aritmetica tra il valore di mercato del bene espropriato e il coacervo decennale, si otteneva l'indennità di espropriazione, determinata in lire 457.000.000, che la Infratecna era tenuta a depositare (detratto l'importo eventualmente già depositato), con gli interessi legali dalla data della decisione a quella dell'effettivo deposito;
che l'indennità di occupazione, pure spettante all'attore, poteva essere liquidata in base al calcolo degli interessi legali sul valore venale del bene oggetto del procedimento ablativo, avuto riguardo ai diversi periodi di occupazione (che si erano sovrapposti) e alle superfici interessate nei diversi archi di tempo ( come meglio specificato in sentenza);
che sull'importo dell'indennità di occupazione erano dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data della decisione fino a quella dell'effettivo pagamento.
Contro la suddetta sentenza la Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione (quale società incorporante la Infratecna s.p.a. in liquidazione) ha proposto ricorso per cassazione alle sezioni unite civili di questa Corte, sulla base di quattro motivi.
Il signor IO SO resiste con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. La presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione dell'art. 360 c.p.c. sub n. 1 e 2, per difetto di giurisdizione e di competenza funzionale della giunta speciale per le espropriazioni. Pur dichiarandosi edotta del diverso indirizzo di questa corte, essa sostiene che tale orientamento (che afferma la competenza giurisdizionale della giunta) sarebbe viziato da un duplice errore di valutazione:
a) in primo luogo non si terrebbe conto del fatto che la cognizione della G.S.E. sarebbe stata determinata in ragione dell'introduzione di un particolare criterio per la valutazione dell'indennità, criterio abrogato dalla norma successiva sul punto, come confermato anche da questa corte, con sentenza 14 novembre 1989 n. 4854, sia pur relativa ad una ipotesi di espropriazione disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865;
b) in secondo luogo si trascurerebbe di considerare che la competenza della corte d'appello a conoscere in unico grado delle opposizioni all'indennità di esproprio in generale, come prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sarebbe esclusiva e funzionale,
come tale non derogabile, neanche a mezzo di rinvio recettizio da parte di norme successive (art. 80 legge n. 219 del 1981). Il tutto senza considerare lo "sfavore" col quale la Costituzione vedrebbe, in via di principio, i giudici speciali, sicché si potrebbero avanzare anche dei dubbi sulla costituzionalità di una norma che restituisce vita ad organi giurisdizionali composti (per 2/3) da giudici non togati.
Le suddette censure non hanno fondamento.
Come la stessa ricorrente ricorda, questa corte ha ripetutamente affermato che la competenza giurisdizionale in ordine all'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa va individuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione ha promosso il procedimento ablativo e determinato l'indennità stessa;
con la conseguenza che, nel caso di espropriazione per la realizzazione di programma straordinario di edilizia residenziale in LI, ai sensi della legge 15 maggio 1981 n. 219, sugli interventi nelle zone terremotate, la giurisdizione spetta alla giunta speciale presso la corte di appello di LI, che è organo di giurisdizione speciale cui sono demandate le controversie attinenti all'indennità di espropriazione nel comune di LI (v., fra le altre, Cass., sez. un., 6 novembre 1993, n. 10998; 1^ luglio 1997, n. 5898; 10 marzo 1998, n. 2645). Questo orientamento (che il collegio condivide ed al quale intende dare continuità) trova saldo presidio nel disposto dell'art. 80, sesto comma, della legge n. 219 del 1981, il quale - nel rinviare ai criteri di cui alla legge n. 2892 del 1885 in caso di opposizione alla stima quando questa, cioè, deve essere rinnovata in sede giudiziaria - chiaramente introduce nella materia una disciplina di carattere speciale rispetto a quella prevista, nel sistema delle leggi n. 865 del 1971 e n. 247 del 1974 e successive modifiche, per la generalità degli interventi pubblici ( così Cass., sez. un., n. 10998 del 1993, cit., in motivazione). Ed il rinvio di cui al menzionato art. 80 comprende sia la disciplina sostanziale sia quella processuale, inclusa l'attribuzione della competenza, in materia di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e di occupazione, alla giunta speciale presso la corte d'appello di LI ( v.anche Cass., sez. un., 25 maggio 1995, n. 5804; 13 luglio 1993, n. 7703; 30 dicembre 1992, n. 13703). L'indirizzo suddetto non trova alcuna convincente smentita negli argomenti addotti dalla ricorrente. Infatti:
1) non è pertinente il richiamo alla legge n. 865 del 1971, e quindi alla giurisprudenza a questa relativa, perché (come si è notato) nella specie il parametro normativo di riferimento si rinviene nell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, che ben poteva introdurre nella materia de qua una disciplina di carattere speciale, contrariamente al diverso assunto propugnato dalla ricorrente in modo peraltro apodittico;
2) se è vero che la Costituzione ha previsto il divieto d'istituire giudici speciali (o straordinari: art. 102, comma 2^ Cost.), è altrettanto vero che non sono stati soppressi gli organi di giurisdizione speciale preesistenti, salva la revisione contemplata dalla VI disposizione transitoria, rimessa al legislatore ordinario. Nè possono prospettarsi dubbi di costituzionalità in relazione alla composizione della giunta, per la presenza di giudici non togati, perché tale presenza non è in contrasto con la Costituzione (che prevede anzi la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura: art. 102, comma II^), essendo invece necessario che siano assicurate le garanzie di autonomia e di indipendenza dell'organo giudicante (nella specie non poste in discussione;
e, peraltro, questa corte già verificò che, nella composizione della G.S.E., risultano assicurate le normali garanzie di indipendenza, connaturali all'istituzione di qualsiasi giudice: Cass., S.U., 11 aprile 1969, n. 1161). Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente deduce ulteriore violazione dell'art. 360 c.p.c., sub n. 1 e 2, per difetto di giurisdizione e di competenza funzionale della G.S.E. Invero, ove pur non si volesse condividere quanto sostenuto coi primo motivo, la determinazione dell'indennità di occupazione non sarebbe evocata dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981, sicché per essa non si potrebbe legittimamente affermare la cognizione della giunta speciale, non essendovi argomento alcuno - giuridico o logico - per sostenerla.
Il motivo non è fondato.
Non può essere condivisa la tesi secondo cui la legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni non recherebbe previsioni del versamento a favore delle ditte espropriate dell'indennità per occupazione legittima.
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita di proprietà del cespite, postula un ristoro separato. E ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al d.l. 18 marzo 1981 n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981 n. 219, che non contiene previsioni incompatibili con i principi generali stabiliti dagli artt. 70 - 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, prevedendo anzi la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge 29 luglio 1980 n. 385 (cfr. art, 80, sesto comma, L. n. 219 del 1981), e quindi anche dell'indennità di occupazione indicata nell'art. 2 della medesima legge n. 385 del 1980 ( cfr. Cass., S.U., 10 marzo 1998, n. 2645; 25 maggio 1995, n. 5804;
24 giugno 1994, n. 6083).
Con il terzo mezzo di cassazione la ricorrente, tornando all'indennità di esproprio, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Pur volendo riconoscere la competenza giurisdizionale della G.S.E., andrebbe comunque posta in evidenza la violazione e la falsa applicazione delle citate norme ad opera della sentenza impugnata, essendo stato seguito un criterio diverso e non compatibile con quello previsto nelle norme medesime.
Richiamato il precetto dell'art. 13 cit., la ricorrente deduce che esso farebbe esclusivo riferimento al valore degli immobili espropriati e non già agli eventuali danni arrecati alle attività produttive su di essi esistenti.
La G.S.E., invece, nella sentenza impugnata sembrerebbe aver calcolato proprio i danni alle attività produttive, piuttosto che il fondo in quanto tale.
Neppure tale censura ha fondamento.
La sentenza impugnata, dopo aver descritto gli immobili espropriati ed aver dato atto delle diverse stime operate dai consulenti delle parti, ha osservato che i terreni, per le loro caratteristiche di posizione, dovevano considerarsi urbani. Richiamando quindi valutazioni compiute in precedenti sentenze relative ad immobili ricadenti nella stessa zona, avuto riguardo alle caratteristiche del cespite ed alla sua destinazione nel piano regolatore, considerata la diminuzione di valore del fondo residuo, è pervenuta a stimare (all'attualità) un valore unitario del suolo pari a lire 150.000 a mq.
Come si vede, in tale percorso argomentativo - che è lineare e dunque si sottrae alla critica di scarsa chiarezza mossa dalla ricorrente - la giunta ha determinato per l'appunto il valore del fondo in quanto tale, senza alcun richiamo ad eventuali danni alle attività produttive, di cui non si rinviene cenno. Di qui l'infondatezza della doglianza.
Con il quarto mezzo, infine, la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quale la valutazione dell'ammontare dell'indennità.
Afferma che, a prescindere da ogni considerazione in ordine al criterio (che non sarebbe determinato) effettivamente seguito dalla G.S.E. per la determinazione del valore del fondo espropriato, esso sarebbe stato ancorato a precedenti decisioni adottate dalla stessa giunta speciale su fondi limitrofi a quelli presi in esame nel presente processo. Anzi la motivazione sarebbe interamente poggiata su tali valutazioni.
Senonché, andando ad esaminare i precedenti addotti dalla giunta come elementi fondanti per la decisione qui censurata, sarebbe agevole constatare che le valutazioni ivi riportate non consentirebbero affatto di ritenere congruo l'importo di lire 150.000 a mq. quale valore unitario del fondo espropriato al signor SO. Infatti la sentenza n. 42/96 attribuirebbe al fondo limitrofo a quello dello stesso SO un valore unitario di lire 75.000 a mq., mentre la sentenza n. 118/97 attribuirebbe un valore unitario vicino a tale cifra.
Resterebbe perciò pressoché ignota, oltre che illegittima, la ragione in base alla quale la giunta, partendo da simili valutazioni, avrebbe poi attribuito al fondo SO un valore di lire 150.000 al metro quadrato.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
Si deve ribadire che, come questa corte ha più volte affermato, il vizio di motivazione su questioni di fatto, nelle pronunzie della giunta speciale delle espropriazioni presso la corte d'appello di LI, è deducibile soltanto quale violazione di legge ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Costituzione, quando si traduca in mancanza di motivazione, il che si verifica nei casi di assoluta carenza della stessa o nel difetto di esposizione idonea, alla stregua del provvedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della decisione (v:, per tutte, Cass., S.U., 6 novembre 1993, n. 10998;
Cass., 5 gennaio 1995, n. 184). Nel caso in esame, come si è messo in luce trattando del terzo motivo, la sentenza impugnata ha sviluppato un suo percorso argomentativo, supportato anche da apprezzamenti di fatto comunque non censurabili in sede di legittimità.
Non è esatto che detta sentenza sia integralmente poggiata su precedenti valutazioni relative ad immobili ricadenti nella stessa zona. Questo è uno dei dati considerati dalla giunta. Ma, come si è notato trattando del terzo motivo, la decisione richiama anche le caratteristiche di posizione dei suoli, la destinazione di piano regolatore, la diminuzione di valore del fondo residuo. Sono quindi esposti gli elementi che danno conto delle ragioni della stima effettuata e che dimostrano come la giunta abbia tenuto ben presente lo stato di fatto complessivo e le circostanze influenti sulla qualità degli immobili. Per il resto, la materiale determinazione del quantum rientra nell'esercizio del potere cognitorio spettante al detto organo (a composizione anche tecnica) e si traduce in un apprezzamento di fatto non suscettibile di censure nella presente sede di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannata al pagamento dele spese del giudizio di cassazione in favore del SO, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del SO, che liquida in complessive lire 15.043.200=, di cui lire quindici milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999