Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 111
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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Nel caso di espropriazioni per la realizzazione a Napoli del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree terremotate, la giurisdizione sulle relative controversie spetta alla Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, posto che l'art. 80, sesto comma, della legge 219 del 1981, rinviando ai criteri di cui alla legge 2892 del 1885, introduce in materia una disciplina speciale, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale, compresa l'attribuzione della competenza alla Giunta, essendo escluso che possano prospettarsi dubbi di costituzionalità, sia con riferimento al divieto di istituire giudici speciali (ma quelli esistenti non sono stati soppressi, salva la loro revisione, contemplata dalla VI disp. transitoria), sia in relazione alla composizione della Giunta, per la presenza di giudici non togati (il che è espressamente previsto dall'art. 102, secondo comma, Cost.).

Il vizio di motivazione su questioni di fatto, nelle pronunce della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, è deducibile soltanto quale violazione di legge ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., quando si traduca in mancanza di motivazione, il che si verifica nei casi di assoluta carenza della stessa o nel difetto di esposizione idonea, alla stregua del provvedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della decisione.

Ogni occupazione temporanea e d'urgenza, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 219 del 1981, che non contiene previsioni incompatibili con i principi generali stabiliti dagli artt. 70 - 73 della legge 2359 del 1865, prevedendo anzi la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge 385 del 1980, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 111
Data del deposito : 2 marzo 1999

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