Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15252 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REPUBBLICA ITALIAN DEL ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI LA LE GGE 11 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA -8-73 N . 5 1 52 52 02 NO DEL POPOLO ITALIANO ᏞᎪ Ꮯ NE tto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 5682/00 Cron. 35521 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 24/05/02 - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente E N TE NZA sul ricorso proposto da: EL IN NA, IN TO GO, IN LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELL'ASSUNZIONE 154 PAL. 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ARIETA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 "2002 rappresenta e difende ope legis;
2371 controricorrenti -1- avversO la sentenza n. 868/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 15/07/99 R.G.N. 2181/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DI FEDE per delega ARIETA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 15 gennaio 1997 GA MI, VI UG MI ed EL MI nella qualità di eredi di LA RI AT, chiesero che il RE di PA dichiarasse che la decorrenza dell'indennità d'accompagnamento, a costei amministrativamente riconosciuta dal 1° ottobre 1992, fosse fissata al 1° marzo 1991, con condanna del MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento delle relative somme. Ritenendo che fino al 5 dicembre 1995 la Commissione sanitaria non Кешего potesse riconoscere la decorrenza del diritto da una data diversa dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, il RE dichiarò che il diritto decorreva dal 1° gennaio 1992, condannando il MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento delle somme conseguentemente dovute. Accogliendo l'appello del MINISTERO DELL'INTERNO e respingendo l'incidentale impugnazione proposta dagli iniziali ricorrenti, il Tribunale di Catanzaro respinse la domanda. Afferma il Tribunale che, poiché presupposto del diritto all'indennità d'accompagnamento è la situazione fisica prevista dalla legge, il diritto è riconosciuto solo quando questa situazione sussista. E l'art. 5 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, nel prevedere l'ipotesi d'una decorrenza successiva alla decorrenza connessa alla domanda amministrativa, esplicita quanto in nuce contenuto nella previgente normativa. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorrono GA MI, VI UG MI ed EL MI, percorrendo le linee di due motivi;
il MINISTERO DELL'INTERNO resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, i ricorrenti sostengono che questa disposizione prevedeva inizialmente un'unica decorrenza del diritto: il primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. E la modifica introdotta con l'art. 5, primo comma, del d.P.R. 21 Anolo settembre 1994 n. 698, ove è prevista l'alternativa decorrenza dalla “data successiva eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie", è prova della precedente unitaria decorrenza, e della conseguente illegittimità d'una diversa decorrenza eventualmente fissata dalla commissione prima dell'ingresso di questa normativa (la quale era peraltro intrinsecamente illegittima, in quanto emessa in violazione della legge delega, che non prevedeva la possibilità d'una decorrenza diversa dal mese successivo alla domanda amministrativa). Nel caso in esame, poiché la domanda amministrativa era stata presentata il 23 ottobre 1990 e la visita della Commissione era stata effettuata il 10 febbraio 1993, la nuova normativa, entrata in vigore solo il 5 dicembre 1995 (e peraltro illegittima), non era applicabile. Il motivo è infondato. Il diritto all'indennità di accompagnamento presuppone l'esistenza dello stato fisico previsto dalla legge (impossibilità di deambulare senza l'aiuto d'un accompagnatore o necessità di un'assistenza continua per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita). Ed è questo l'assunto della domanda (art. 3, primo comma: “i quali ritengano di essere nelle condizioni previste dall'art. 1"). Con questo presupposto (che non è tacito, in quanto espresso dall'art.
3. primo comma) è da, leggersi la previsione dell'art. 3, quarto comma, dell'indicata legge: "Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda". Poiché il normativo presupposto del diritto è il predetto stato fisico, la Commissione, ove accerti che il presupposto sanitario del diritto sia sorto o solo in un tempo posteriore alla domanda amministrativa, e che pertanto al , non potrebbe riconoscere tempo della domanda il presupposto non sussista il diritto stesso con decorrenza dal tempo della domanda. Ed è da escludersi che il legislatore, dopo avere specificamente indicato il presupposto del diritto, preveda (nella stessa disposizione) l'ipotesi d'una decorrenza anteriore alla materiale esistenza del presupposto stesso (previsione che non avrebbe fondamento né giuridico né logico). La ragione della generale decorrenza è da leggersi, attraverso l'indicato presupposto, nel tempo ovviamente intercorrente fra domanda ed accertamento (distanza temporale espressa specificamente, per i minori, dall'art. 3, terzo comma: “entro sei mesi dalla domanda"): fatto che esige di riferire il riconoscimento al tempo della domanda. E pertanto, anche prima dell'ingresso dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, la Commissione, che accertava l'esistenza del presupposto sanitario del diritto con decorrenza posteriore alla domanda 5 amministrativa,da un canto non poteva riconoscere la decorrenza del diritto dalla domanda;
altro canto, l'esistenza del presupposto di legge rendeva inipotizzabile la reiezione della domanda (ipotesi che, esigendo una nuova domanda dell'interessato, non solo sarebbe stata contraria al principio di economia dei giudizi, bensi avrebbe ingiustificatamente escluso il riconoscimento del diritto fino al tempo della nuova domanda). E pertanto la Commissione aveva l'obbligo di riconoscere il diritto stesso dal tempo in cui era sorto lo stato fisico che ne era il presupposto normativo. devoro E, come affermato dal Tribunale, la nuova normativa, ipotizzando questa eventualità, ha espresso un principio inscritto nella logica della preesistente normativa. E questo principio è stato applicato nel caso in esame. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che la Commissione non aveva un potere di accertamento costitutivo, bensì la sola funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione;
ed il Tribunale, acriticamente recependo la decorrenza fissata dalla Commissione e contraddittoriamente affermando che non sono le Commissioni a determinare la decorrenza, non aveva giustificato autonomamente la decorrenza del diritto in base alla situazione sanitaria (aspetto, questo, rilevabile d'ufficio). 9 Il contrasto fra le parti rendeva necessaria l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la decorrenza della situazione che determinava il diritto il controversia. Con il controricorso il MINISTERO DELL'INTERNO sostiene che l'eccezione relativa alla effettiva preesistenza della situazione è questione nuova, e pertanto inammissibile. Il motivo è fondato. Nelle cause per prestazioni assistenziali in materia di invalidità o di non autosufficienza, poiché oggetto della controversia non è la legittimità dell'accertamento amministrativo bensi l'esistenza dei presupposti del diritto, ed in particolare, ove queste siano женого contestate, l'esistenza e la decorrenza della situazione fisica (invalidità o non autosufficienza), il giudice deve giustificare la ritenuta esistenza (od inesistenza) del diritto, e della relativa decorrenza, attraverso la situazione materiale effettivamente accertata (questa necessità è inscritta nella stessa domanda di accertamento dell'esistenza o dell'anteriore decorrenza del diritto). La motivazione può essere effettuata anche per relationem, con riferimento all'accertamento eseguito in sede amministrativa (al limite, anche senza indagine tecnica d'ufficio): ciò esige, tuttavia, che il giudice giustifichi, ed in modo analitico (escludendo, in particolare, ogni elemento di segno contrario, potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione), la fondatezza di questo accertamento e l'inutilità d'ogni altra indagine. Nel caso in esame questa giustificazione non è stata data: il Tribunale non ha accertato (attraverso un esame del merito 7 dell'accertamento amministrativo e l'esclusione della necessità d'ogni altra indagine) che la situazione di non autosufficienza decorresse effettivamente dal tempo indicato dalla Commissione e non da un tempo anteriore. Per questa ragione il ricorso deve essere accolto. E, con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che provvederà ad accertare l'effettiva decorrenza del diritto in controversia, e, nel contempo, alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il primo motivo;
accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2002. Fietso Croes Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Vincenzo Tressa i Vilure Bri IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 29 OTT. 2002 oggi, ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, O. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS/ IL CANCELLIERE . ША АЛ O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 T N O R DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8