Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 15
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza o errata applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 325 c.p.p., 606 lett. b) c.p.p., 309, comma 9, c.p.p., 324, comma 7 c.p.p., 321 c.p.p. art. 125, comma 3, c.p.p. e art. 27, comma 2, Cost e 6 par. 2 Cedu per violazione del principio dell'obbligo di motivazione del provvedimento, per carenza di motivazione, per motivazione illogica, apparente/apodittica

    Il Tribunale del riesame, pronunciandosi quale giudice del rinvio, dopo aver puntualmente perimetrato l'oggetto del giudizio di rinvio ed aver ripercorso i principi enunciati nella pronuncia delle S.U. n. 36959 del 2021, ha enucleato i presupposti da cui inferire con giudizio di natura prognostica la sussistenza del requisito del periculum in mora. Detto requisito nella fattispecie all'esame é stato desunto: 1) dal fatto che i valori patrimoniali nella disponibilità degli indagati e della Back Office s.r.l. si rivelavano nettamente inferiori all'entità del profitto confiscabile, sicché già al momento del sequestro tutti i soggetti erano incapienti rispetto alla futura confisca; 2) dalla circostanza che gli indagati, che avevano già creato artefatte apparenze documentali per eludere i loro obblighi tributari, a fortiori prima della pronuncia della sentenza definitiva, ben potevano con analoghi artifici eludere l'effettività di una futura confisca. In sintesi il Tribunale di Napoli ha ritenuto, sulla base di un giudizio prognostico di natura probabilistica, che fosse ragionevole e logicamente plausibile temere che soggetti incapienti accusati di aver compiuto atti in frode al fisco, potessero sottrarre beni suscettibili di confisca nelle more del processo.

  • Inammissibile
    Inosservanza o errata applicazione della legge penale con riguardo all'art. 325 c.p.p., all'art. 606 lett. b) c.p.p., 309 comma 9 c.p.p., 324, comma 7 c.p.p., 321 c.p.p. e art. 125 comma 3 c.p.p. e art. 27, comma 2 Cost e 6 par. 2 Cedu per violazione del principio dell'obbligo di motivazione del provvedimento, per carenza di motivazione, per motivazione illogica, apparente/apodittica

    Il Tribunale di Napoli ha preso in esame gli elementi addotti dalla difesa. Quanto alla procedura di accertamento con adesione, ne ha ritenuto l'irrilevanza atteso che i debiti tributari oggetto della domanda erano di gran lunga più ridotti rispetto a quelli oggetto di contestazione, non essendo stati nei primi ricompresi gli importi per indebita compensazione ex art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 nonché le evasioni Ires degli anni 2020 e 2021, concludendo quindi per l'irrilevanza della circostanza. Peraltro non è stato in alcun modo riscontrato l'esito di detta istanza. Quanto agli importi confluiti sul conto corrente intestato alla Back Office s.r.l. dopo il sequestro, gli stessi non costituivano una volontaria e spontanea offerta allo Stato di somme aggiuntive, non essendo così indicativi di una maggiore affidabilità degli indagati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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