Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
La riparazione per ingiusta detenzione, richiesta dal condannato sottoposto a regime cautelare carcerario per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli, è pur essa condizionata, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., all'accertamento del fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2010, n. 45428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45428 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 01/12/2010
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1523
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 36540/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
contro
TO VA;
avverso l'ordinanza n. 73/2008 CORTE APPELLO DI MILANO, del 15.7.2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE ENRICO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 15.7.2009 la Corte di Appello di Milano liquidava in favore di DA NN la somma di Euro 31.900,00 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal predetto.
La Corte osservava che DA\ era stato raggiunto da diverse ordinanze cautelari, nell'ambito di distinti procedimenti di poi riuniti;
e che il prevenuto aveva sofferto un complessivo periodo di detenzione cautelare superiore alla entità della pena finalmente inflittagli.
La Corte riteneva che nel caso di specie non fosse consentito al giudice della riparazione valutare la condotta posta in essere dall'indagato, al fine di verificare l'eventuale sussistenza del dolo o della colpa grave, rispetto alla adozione della misura cautelare. Tanto chiarito, la Corte di Appello procedeva alla quantificazione dell'indennizzo dovuto.
Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle finanze, deducendo la violazione dell'art. 314 c.p.p.; l'amministrazione censura l'ordinanza impugnata, osservando che la Corte di Appello erroneamente ha ritenuto che nel caso di specie non si doveva tener conto della condotta dell'imputato che con dolo o colpa grave ha dato causa alla detenzione, essendo pacifico il dolo in caso condanna definitiva. Il ricorrente osserva che anche nelle ipotesi di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2, al giudice della riparazione deve ritenersi consentito procedere alla valutazione, ex ante, della condotta tenuta dall'indagato. Richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 219/2008, il ricorrente considera che il ragionamento seguito dalla Corte di Appello conduce al paradosso di applicare un trattamento di favore al condannato, rimasto in carcere per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli, rispetto all'indagato di poi assolto, nel caso in cui costui non dimostri di non aver dato luogo alla detenzione con il proprio comportamento colpevole. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte, rigetti il ricorso proposto dall'Avvocatura. Osserva il PG che nell'ipotesi di condanna ad una pena inferiore alla custodia cautelare subita si ha l'inapplicabilità della causa ostativa di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1 giacché in detta ipotesi l'ingiustizia della detenzione non è connessa ad una valutazione del titolo custodiale ma ad una oggettiva comparazione tra la durata della custodia cautelare e la durata della pena inflitta.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esplicitati. Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 219/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Il Giudice delle leggi ha considerato costituzionalmente non ammissibile che l'incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell'individuo, nella fase anteriore alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con esclusivo riferimento all'esito del processo penale, e per il solo caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni. Preme evidenziare che la Corte costituzionale ha chiarito che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato;
e ciò con specifico riferimento al giudizio che oggi occupa, circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi temporalmente la durata della pena inflitta. La Corte ha pure ritenuto opportuno sottolineare che la distinzione tra prosciolto e condannato, irrilevante ai fini dell'an debeatur, alle condizioni appena esposte, torna a manifestarsi in sede di determinazione del quantitum debeatur.
Occorre poi considerare che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è stato recentemente oggetto di attenzione da parte delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. La Corte regolatrice ha in particolare considerato che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
e che l'elemento della accertata 'ingiustizia' della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento. Tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica in definitiva l'oggettiva 'inerenza' al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Cass. Sez. Un., Sentenza n 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno pure evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima"; e che risulta perciò infondata la tesi che considera normativamente inapplicabile all'ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2 la condizione ostativa della causa sinergica discendente dal comportamento doloso o colposo del richiedente. Le Sezioni Unite hanno conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: "La circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche nella ipotesi, prevista dall'art. 314 c.p.p., comma 2, di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.; tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi,
in forza del meccanismo 'causale' che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell' insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione" (Cass. Sez. Un., Sentenza n 32383, cit.).
Orbene, deve ritenersi che il sistema della riparazione, come delineato dalla Corte regolatrice, risulti permeato dal principio solidaristico, in forza del quale il diritto alla riparazione, in ogni sua estrinsecazione, inerisce oggettivamente al limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia. Ed invero la Suprema Corte, già con sentenza n. 6628 del 2009, espressamente richiamata dalle Sezioni Unite nella decisione sopra ricordata, ha considerato che il principio solidaristico sotteso all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, "trova ... il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati". Deve, conseguentemente, ritenersi che, per effetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 219/2008, il limite della non interferenza causale della condotta posta in essere dal richiedente operi anche nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione che concernono il soggetto condannato, sottoposto a regime cautelare carcerario per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con la quale la Corte territoriale aveva ritenuto che nel caso di specie non fosse consentito al giudice della riparazione valutare la condotta posta in essere dall'indagato, al fine di verificare l'eventuale sussistenza del dolo o della colpa grave, rispetto alla adozione della misura cautelare, con rinvio alla Corte di Appello di Milano che procederà all'esame della materia conformandosi ai principi sopra enunciati, oltre che al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per il presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010