CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 22315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22315 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 18320/2022 R.G. proposto da: O.S.A. – OPERATORI SANITARI ASSOCIATI soc. coop. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini n. 13, presso lo studio dell’avv. Andrea Di Porto, che la rappresenta e difende con l’avv. Isabella Loiodice, come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BR DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aurelia n. 353, presso lo studio dell’avv. Barbara Cataldi, rappresentata e difesa dagli avv.ti EA CC e Maurizio Friolo, come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22315 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 25/07/2023 N. 18320/22 R.G. 2 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 679/2022, depositata il 3.5.2022; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 19.4.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
udite le conclusioni del P.G. dr. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Andrea Di Porto e Isabella Loiodice per la ricorrente, nonché l’avv. EA CC per la controricorrente. FATTI DI CAUSA La Onlus O.S.A. (Operatori Sanitari Associati) gestisce una casa di cura per anziani (Villa Bianca) non autosufficienti, in provincia di Brindisi. Essa non ha un regime di convenzionamento con il sistema sanitario nazionale. Ha tuttavia accettato il ricovero della signora AR CO AI LO, in una situazione di urgenza, ed ha poi chiesto alla apposita struttura della ASL l’autorizzazione al ricovero, chiedendo l’intervento della unità di valutazione multidimensionale, per la verifica dei presupposti per l’erogazione del servizio, o, in alternativa, per l’indicazione di una struttura convenzionata alternativa, ove collocare la paziente. Non avendo ricevuto risposta dalla ASL, la Onlus O.S.A. ha accolto comunque la paziente, l’ha curata ed ha poi emesso fattura per il corrispettivo. Ha dunque chiesto alla ASL, ottenuto decreto ingiuntivo, il pagamento della somma corrispondente alla spesa sanitaria di quel ricovero, e precisamente € 1.950,50, oltre interessi. Avverso detta ingiunzione ha proposto opposizione la ASL, che il Giudice di pace di Brindisi ha accolto, osservando come, non essendovi alcun rapporto di convenzionamento, o contrattuale in genere, la ASL N. 18320/22 R.G. 3 non era obbligata al rimborso. Allo stesso modo ha deciso il Tribunale di Brindisi con la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Onlus O.S.A., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’ASL di Brindisi. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo si lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 595/1985 e dell’art.
3-septies della legge n. 502/1992, nonché dell’art. 2 della legge regionale Puglia n. 19/2006 e dell’art. 3, commi 8 e 9, del regolamento regionale n. 4/2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente ammette (ma la circostanza è comunque pacifica), di non avere alcun rapporto contrattuale con la ASL di Brindisi, né di tipo simile al convenzionamento, né sotto altra forma. Tuttavia, ritiene che la mancanza di un rapporto contrattuale non sia di ostacolo al diritto al rimborso, il quale sarebbe basato sia sulla necessità di tutela del diritto alla salute, sia sulla situazione di urgenza che si è determinata. Quanto al primo aspetto, la ricorrente segnala come sia la legislazione nazionale e regionale, che la giurisprudenza, affermino il principio per cui la tutela della salute non può essere compromessa da ragioni di bilancio, di contabilità o di altro simile genere;
quanto alla seconda come la stessa disciplina regionale pugliese (art. 3 del regolamento regionale n. 4 del 2007) preveda il rimborso nei casi di ricovero di urgenza. In sostanza, la tesi è che, nel caso di cure necessarie ed urgenti, spetta il rimborso anche se la struttura non è convenzionata, ed a prescindere dalla autorizzazione da parte della ASL: ciò in N. 18320/22 R.G. 4 quanto, diversamente, sarebbe compromesso il diritto alla salute, dovendo il cittadino sopportare l’onere della spesa. 2.1 – Sulla questione illustrata può rinvenirsi un precedente specifico di questa Corte: si tratta dell’ordinanza n. 8383/2022, che ha deciso un ricorso analogo a quello qui in esame. La ratio della citata decisione è la seguente: a) si sostiene che, in base alle leggi regionali ed al regolamento n. 4/2007 Regione Puglia, il medesimo qui invocato, intanto il paziente non può scegliere se ricoverarsi presso una struttura non convenzionata, ma deve necessariamente sceglierne una in convenzione;
b) il ricovero operato in una struttura convenzionata è suscettibile di rimborso solo ove sia stato autorizzato o ritenuto necessario dalla Unità di valutazione;
c) il rimborso spetta semmai al paziente e non alla struttura. 2.2 - Detta decisione tuttavia non è condivisibile, e comunque non è riferibile al caso in esame. Infatti, innanzitutto il ricorso qui in esame pone una questione diversa, e cioè quella della rimborsabilità di prestazioni indirette, ossia operate al di fuori dal sistema di convenzionamento in ragione della urgenza e necessità che esse presentano e che, evidentemente, non consente di attendere la procedura di autorizzazione. In secondo luogo, come riconosciuto da quel precedente, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che quando c’è la necessità ed urgenza, non occorre alcuna autorizzazione e la prestazione va rimborsata. Così si esprime Cass. n. 9319 del 2010: “il suddetto diritto, se dà accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito N. 18320/22 R.G. 5 preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l'ulteriore requisito dell'urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi (giurisprudenza costante da Cass. S.U. n. 117/99; S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione;
Cass. n. 2444/01)”. Il principio per cui, in caso di necessità ed urgenza, va comunque salvaguardata la salute in maniera effettiva, è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell'allegato I, punto 8.6, della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui quella norma escludeva “in modo indifferenziato ed assoluto ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l’assistito non abbia preventivamente chiesto l’autorizzazione per accedere all’assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità , di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili”. Ed ancora, Corte Costituzionale n. 509 del 2000: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga N. 18320/22 R.G. 6 neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità e urgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole”. In sostanza, si ripete: ove la cura sia necessaria ed urgente, essa è a carico del sistema pubblico, e non rileva che sia stata effettuata in una struttura convenzionata o meno, né rileva che sia stata autorizzata dalla ASL secondo una qualche procedura. Essa è rimborsabile in quanto, se non lo fosse, il relativo onere sarebbe a carico del paziente e se costui non avesse le risorse, la salute sarebbe compromessa. Di tale principio ha preso atto l’ordinanza n. 8383/2020, che lo riporta integralmente (p. 5), salvo poi disattenderlo nel momento in cui pretende l’autorizzazione anche in caso di necessità ed urgenza. 2.3 – Ciò chiarito, la ricorrente pone la seguente questione: se al di fuori del regime di convenzionamento, e dunque nell’ambito delle prestazioni indirette, competa il rimborso anche senza che vi sia stata autorizzazione al ricovero, quando ricorrono i requisiti della necessità ed urgenza. Da quanto già esposto, discende dunque che, in linea di principio, il motivo sarebbe fondato;
senonché, non è la struttura ad essere titolare del diritto al rimborso nel caso che occupa, bensì il paziente stesso. Infatti, il principio sopra richiamato – ossia quello per cui, quando la cura è necessaria ed urgente, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente - opera per l’appunto nel senso che lo Stato si fa carico della salute del cittadino N. 18320/22 R.G. 7 garantendo a lui il rimborso della spesa sostenuta. È il cittadino ad avere diritto al rimborso di una cura che, comunque effettuata (in convenzionamento o meno, con o senza preventiva autorizzazione), essendo necessaria per la sua salute, va a lui rimborsata, non già alla struttura in cui è praticata. Nei precedenti citati, infatti (Cass. n. 9319/2010; Cass. n. 2444/ 2001) avevano agito direttamente i pazienti o i loro eredi. 2.4 - La difesa della ricorrente sul punto - che è oggetto di eccezione di difetto di legittimazione da parte della ASL - è nel senso che il paziente ha corrisposto la metà del dovuto, in quanto l’altra metà è posta a carico della ASL, che ha obbligo legale di compartecipare. La tesi, però, costituisce chiaramente una petizione di principio: che la ASL debba partecipare alla spesa, nei confronti della struttura, anziché del cittadino, è ciò che va, per l’appunto, dimostrato. 3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi, per la novità della questione. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 18320/22 R.G. 8 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno
- ricorrente -
contro AZIENDA SANITARIA LOCALE BR DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aurelia n. 353, presso lo studio dell’avv. Barbara Cataldi, rappresentata e difesa dagli avv.ti EA CC e Maurizio Friolo, come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22315 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 25/07/2023 N. 18320/22 R.G. 2 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 679/2022, depositata il 3.5.2022; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 19.4.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
udite le conclusioni del P.G. dr. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Andrea Di Porto e Isabella Loiodice per la ricorrente, nonché l’avv. EA CC per la controricorrente. FATTI DI CAUSA La Onlus O.S.A. (Operatori Sanitari Associati) gestisce una casa di cura per anziani (Villa Bianca) non autosufficienti, in provincia di Brindisi. Essa non ha un regime di convenzionamento con il sistema sanitario nazionale. Ha tuttavia accettato il ricovero della signora AR CO AI LO, in una situazione di urgenza, ed ha poi chiesto alla apposita struttura della ASL l’autorizzazione al ricovero, chiedendo l’intervento della unità di valutazione multidimensionale, per la verifica dei presupposti per l’erogazione del servizio, o, in alternativa, per l’indicazione di una struttura convenzionata alternativa, ove collocare la paziente. Non avendo ricevuto risposta dalla ASL, la Onlus O.S.A. ha accolto comunque la paziente, l’ha curata ed ha poi emesso fattura per il corrispettivo. Ha dunque chiesto alla ASL, ottenuto decreto ingiuntivo, il pagamento della somma corrispondente alla spesa sanitaria di quel ricovero, e precisamente € 1.950,50, oltre interessi. Avverso detta ingiunzione ha proposto opposizione la ASL, che il Giudice di pace di Brindisi ha accolto, osservando come, non essendovi alcun rapporto di convenzionamento, o contrattuale in genere, la ASL N. 18320/22 R.G. 3 non era obbligata al rimborso. Allo stesso modo ha deciso il Tribunale di Brindisi con la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Onlus O.S.A., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’ASL di Brindisi. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo si lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 595/1985 e dell’art.
3-septies della legge n. 502/1992, nonché dell’art. 2 della legge regionale Puglia n. 19/2006 e dell’art. 3, commi 8 e 9, del regolamento regionale n. 4/2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente ammette (ma la circostanza è comunque pacifica), di non avere alcun rapporto contrattuale con la ASL di Brindisi, né di tipo simile al convenzionamento, né sotto altra forma. Tuttavia, ritiene che la mancanza di un rapporto contrattuale non sia di ostacolo al diritto al rimborso, il quale sarebbe basato sia sulla necessità di tutela del diritto alla salute, sia sulla situazione di urgenza che si è determinata. Quanto al primo aspetto, la ricorrente segnala come sia la legislazione nazionale e regionale, che la giurisprudenza, affermino il principio per cui la tutela della salute non può essere compromessa da ragioni di bilancio, di contabilità o di altro simile genere;
quanto alla seconda come la stessa disciplina regionale pugliese (art. 3 del regolamento regionale n. 4 del 2007) preveda il rimborso nei casi di ricovero di urgenza. In sostanza, la tesi è che, nel caso di cure necessarie ed urgenti, spetta il rimborso anche se la struttura non è convenzionata, ed a prescindere dalla autorizzazione da parte della ASL: ciò in N. 18320/22 R.G. 4 quanto, diversamente, sarebbe compromesso il diritto alla salute, dovendo il cittadino sopportare l’onere della spesa. 2.1 – Sulla questione illustrata può rinvenirsi un precedente specifico di questa Corte: si tratta dell’ordinanza n. 8383/2022, che ha deciso un ricorso analogo a quello qui in esame. La ratio della citata decisione è la seguente: a) si sostiene che, in base alle leggi regionali ed al regolamento n. 4/2007 Regione Puglia, il medesimo qui invocato, intanto il paziente non può scegliere se ricoverarsi presso una struttura non convenzionata, ma deve necessariamente sceglierne una in convenzione;
b) il ricovero operato in una struttura convenzionata è suscettibile di rimborso solo ove sia stato autorizzato o ritenuto necessario dalla Unità di valutazione;
c) il rimborso spetta semmai al paziente e non alla struttura. 2.2 - Detta decisione tuttavia non è condivisibile, e comunque non è riferibile al caso in esame. Infatti, innanzitutto il ricorso qui in esame pone una questione diversa, e cioè quella della rimborsabilità di prestazioni indirette, ossia operate al di fuori dal sistema di convenzionamento in ragione della urgenza e necessità che esse presentano e che, evidentemente, non consente di attendere la procedura di autorizzazione. In secondo luogo, come riconosciuto da quel precedente, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che quando c’è la necessità ed urgenza, non occorre alcuna autorizzazione e la prestazione va rimborsata. Così si esprime Cass. n. 9319 del 2010: “il suddetto diritto, se dà accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito N. 18320/22 R.G. 5 preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l'ulteriore requisito dell'urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi (giurisprudenza costante da Cass. S.U. n. 117/99; S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione;
Cass. n. 2444/01)”. Il principio per cui, in caso di necessità ed urgenza, va comunque salvaguardata la salute in maniera effettiva, è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell'allegato I, punto 8.6, della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui quella norma escludeva “in modo indifferenziato ed assoluto ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l’assistito non abbia preventivamente chiesto l’autorizzazione per accedere all’assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità , di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili”. Ed ancora, Corte Costituzionale n. 509 del 2000: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga N. 18320/22 R.G. 6 neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità e urgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole”. In sostanza, si ripete: ove la cura sia necessaria ed urgente, essa è a carico del sistema pubblico, e non rileva che sia stata effettuata in una struttura convenzionata o meno, né rileva che sia stata autorizzata dalla ASL secondo una qualche procedura. Essa è rimborsabile in quanto, se non lo fosse, il relativo onere sarebbe a carico del paziente e se costui non avesse le risorse, la salute sarebbe compromessa. Di tale principio ha preso atto l’ordinanza n. 8383/2020, che lo riporta integralmente (p. 5), salvo poi disattenderlo nel momento in cui pretende l’autorizzazione anche in caso di necessità ed urgenza. 2.3 – Ciò chiarito, la ricorrente pone la seguente questione: se al di fuori del regime di convenzionamento, e dunque nell’ambito delle prestazioni indirette, competa il rimborso anche senza che vi sia stata autorizzazione al ricovero, quando ricorrono i requisiti della necessità ed urgenza. Da quanto già esposto, discende dunque che, in linea di principio, il motivo sarebbe fondato;
senonché, non è la struttura ad essere titolare del diritto al rimborso nel caso che occupa, bensì il paziente stesso. Infatti, il principio sopra richiamato – ossia quello per cui, quando la cura è necessaria ed urgente, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente - opera per l’appunto nel senso che lo Stato si fa carico della salute del cittadino N. 18320/22 R.G. 7 garantendo a lui il rimborso della spesa sostenuta. È il cittadino ad avere diritto al rimborso di una cura che, comunque effettuata (in convenzionamento o meno, con o senza preventiva autorizzazione), essendo necessaria per la sua salute, va a lui rimborsata, non già alla struttura in cui è praticata. Nei precedenti citati, infatti (Cass. n. 9319/2010; Cass. n. 2444/ 2001) avevano agito direttamente i pazienti o i loro eredi. 2.4 - La difesa della ricorrente sul punto - che è oggetto di eccezione di difetto di legittimazione da parte della ASL - è nel senso che il paziente ha corrisposto la metà del dovuto, in quanto l’altra metà è posta a carico della ASL, che ha obbligo legale di compartecipare. La tesi, però, costituisce chiaramente una petizione di principio: che la ASL debba partecipare alla spesa, nei confronti della struttura, anziché del cittadino, è ciò che va, per l’appunto, dimostrato. 3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi, per la novità della questione. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 18320/22 R.G. 8 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno