Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8100 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' NNOME DEL POROLO TALIA0 81 00/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 18142/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 22210 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 12/02/02 DE RENZIS ConsigliereDott. Alessandro ha pronunciato la seguente SE N T ENZ A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE D'ANNA CLEMENTE, FONTANA VINCENZO, FRATELLO BERNARDO, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 GIANGONTIERI UMBERTO, GIGLIO ANTONINO, MADONIA il - 4 GIU. 2002 ANTONINO, MARCHESE GIOVANNI, MILAZZO MICHELE, PROIETTO IL CANCELLIERE NICOLA, SCAMINACI GASPARE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 144, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, rappresentati e dall'avvocato NINO LO PRESTI, giusta delega in difesi atti;
ricorrenti contro 2002 FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 656 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2329/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 14/10/98 R.G. N. 555/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ROBERTO D'ATRI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 28 aprile 1994 al Pretore di Palermo in funzione di giudice del Lavoro. CL D'NN ed altri, sostenendo di avere lavorato alle dipendenze della FERROVIE DELLO STATO S.p.a., di avere diritto all'indennità di buonuscita in relazione al trattamento economico goduto Аного alla data delle dimissioni, e di avere ottenuto l'indennità non calcolata in relazione agli aumenti salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo della relativa vigenza negli anni 1990 - 1992. chiesero che il loro diritto fosse rideterminato anche in base a questi aumenti. Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 14 ottobre 1998 il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'appello proposto dalla società e sull'incidentale impugnazione proposta dai lavoratori, respinse la domanda che costoro avevano proposto. Afferma il Tribunale che la stessa letterale formulazione dell'art. 37 del contratto. ove si prevedevano specifiche decorrenze per gli aumenti stipendiali, escludeva il fondamento del diritto in controversia. Di ciò era riscontro la lettera dell'art. 38 terzo comma del contratto. da cui emergeva che il momento genetico del diritto era scaglionato nel tempo, e nel contempo mancava un'indicazione globale degli aumenti. Era poi significativo, aggiunge la sentenza, che l'art. 96 del contratto con il terzo comma prevede che per la buonuscita continuino ad applicarsi le disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829, e che con il quarto comma. disciplinando il trattamento pensionistico. disponga l'incidenza, integrale ed alle singole decorrenze. degli aumenti economici. 3 Né questa interpretazione trova ostacolo nell'art. 38 del contratto: l'incidenza. ivi prevista, degli aumenti sull'indennità di buonuscita è limitata all'ipotesi in cui l'aumento sia maturato con la decorrenza prevista dal contratto. Юного Per la cassazione di questa sentenza ricorrono CL D'NN e gli altri lavoratori, percorrendo le linee di due motivi;
la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo. denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362. 1363 e 1364 cod. civ. e dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829. i ricorrenti sostengono che 1. il fondamentale criterio di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è il letterale: e nel caso in esame la lettera dell'art. 96 e dell'art. 38 del contratto collettivo del settore per gli anni 1990 1992 è estremamente chiara, prevedendo l'integrale applicazione dei miglioramenti economici sulla misura dell'indennità di buonuscita:
2. sarebbe poi incomprensibile come l'aumento stipendiale incida sulla misura della pensione e non sull'indennità di buonuscita:
3. la norma collettiva non è in contrasto con l'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 289. in quanto, come l'ultimo stipendio mensile è modificato ai fini della pensione. in egual modo è modificato ai fini della buonuscita:
4. la distribuzione degli aumenti nel tempo della vigenza 4 contrattuale è giustificata da esigenze di cassa: per cui l'ammontare dell'ultimo stipendio mensile è da intendersi come stipendio virtualmente maturato con gli aumenti previsti nella vigenza:
5. di ciò sono riscontro anche precedenti disposizioni, come l'art. 3 della legge 426 del 1982. in materia di liquidazione dell'indennità di buonuscita. бного Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente negato che nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente della FERROVIE DELLO STATO S.p.a. siano computabili gli aumenti retributivi contrattualmente stipulati prima del suo collocamento in quiescenza e temporalmente scaglionati in periodi successivi al collocamento stesso. A questa conclusione la Corte giunge attraverso molteplici argomentazioni. Da un'angolazione generale. i principi dell'ordinamento previdenziale e la stessa funzione dell'indennità di buonuscita esigono che nella base della determinazione siano compresi solo gli emolumenti effettivamente percepiti al momento dell'estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400. Cass. 25 maggio 2001 n. 7173. n. 15433 del 2001); ed “una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni proprie dell'istituto dell'indennità di buonuscita" (Cass. n. 11003 del 1998). Da un'angolazione formale (Cass. 5 ottobre 1999 n. 11080, 18 aprile 2000 n. 5042. Cass. 23 giugno 2000 n. 8558. 4 ottobre 2000 n. 13222). per la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario (art. 34 della legge 14 dicembre 1973 n. 829), vige il principio della corrispondenza fra contributi 5 versati ed indennità di buonuscita, del quale è riscontro anche l'art. unico della legge 7 giugno 1990 n. 1141, ove si dispone che il contributo sia versato sulla base dell'ultima retribuzione imponibile. e pertanto della retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto. E poiché. per definizione. non è normativamente ipotizzabile la contribuzione sugli aumenti astrattamente previsti nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, questi aumenti non sono computabili nella base dell'indennità. E stato poi significativamente osservato che anche per l'art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 base di computo dell'indennità di buonuscita è “l'ultimo stipendio integralmente percepito" (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Con queste osservazioni si giunge ad affermare che, nell'ambito del contratto collettivo. "anche se risultasse che i contraenti avessero voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto ed il loro integrale computo nell'indennità di buonuscita, la previsione contrattuale non avrebbe potuto alterare la regola stabilita dalla legge. della corrispondenza fra contributi versati e misura della prestazione” (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). E pertanto, poiché alcuna autorizzazione legislativa era stata data all'autonomia privata per incidere sull'istituto. resta irrilevante anche l'indagine sulla volontà contrattuale. Anche ai sensi della disciplina comune. dettata dalla legge 29 maggio 1982 n. 297. che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva. sarebbe poi inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di 6 compensi puramente convenzionali. stante l'inderogabile disposto dell'art. 4 commi 10 ed 11 della legge stessa (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Da un'angolazione contrattuale. è da osservare che frequentemente. nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, gli aumenti retributivi sono distribuiti lungo il periodo di vigenza del contratto. Generale fondamento di questo meccanismo non è un diritto che nasce con lo stesso contratto. bensì è UC lo stesso trascorrere del tempo (temporale compromesso fra affermazione e negazione dell'aumento). La distribuzione non è pertanto fondata su una mera dilazione dell'adempimento di un'obbligazione avente per oggetto fin dall'inizio l'integrale importo degli aumenti, bensi sul termine cui la stessa obbligazione è sottoposta: è la stessa maggiore obbligazione (con il suo maggior importo retributivo) a sorgere al singolo scaglionamento. Da ciò discende che con il collocamento in quiescenza il dipendente acquista il diritto ad una buonuscita che sia fondata solo sugli incrementi assunti nella sua retribuzione. Né è fondata l'affermazione per cui il diritto agli incrementi retributivi previsti dal contratto (e pertanto al relativo coinvolgimento nella base del computo) sarebbe acquisito dal dipendente con lo stesso inizio del periodo di vigenza contrattuale. Con questo inizio il dipendente acquista i diritti previsti dal contratto, con la loro distribuzione temporale: e questi diritti sono condizionati alla permanenza del suo rapporto di lavoro nel tempo. Da una più specifica angolazione contrattuale, e per mera esigenza di completezza, è da osservare che le singole disposizioni devono essere lette. com'è ovvio (art. 1363 cod. civ.) nell'ambito complessivo del contratto. e. 7 in particolare, in relazione al terzo comma dell'invocato art. 96 del contratto collettivo (ove si prevede, agli specifici fini della buonuscita. l'applicazione delle disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829. e pertanto il riferimento all'ultimo stipendio mensile). all'art. 37 (ove si prevedono specifiche decorrenze per gli aumenti stipendiali) ed all'art. 38 (che. differenziando l'attribuzione. esprime lo scaglionamento temporale dello stesso momento genetico del diritto). Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa ed insufficiente motivazione. i ricorrenti sostengono che le informazioni ed osservazioni chieste dal giudicante e rese dai rappresentanti sindacali sono soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove, e pertanto non possono essere disattese senza adeguata motivazione. Anche il secondo motivo è infondato. Come è stato affermato da questa Corte (Cass. 23 febbraio 2002 n. 2656). il giudice di merito deve dare adeguata ragione della necessità che giustifica la sentenza (necessità intesa quale rapporto logico che escluda ogni alternativa decisione). e. nell'ambito di questa necessità, deve escludere l'astratta potenzialità probatoria di ogni elemento di segno contrario (nella sua idoneità a condurre ad una diversa decisione). E tuttavia. il ricorrente che questo elemento invochi. ha l'onere di esporne in modo adeguato la sua consistenza e la sua potenzialità probatoria. E nel caso in esame il ricorrente non fornisce in alcun modo queste indicazioni. Il ricorso deve essere respinto. L'alterno iter processuale giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio. 8
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002. Il Consigliere estensore о IL PRESIDENTE Siek Спог /slative ме IL CANDE LIERE I Depositat A S D S , 3 A 6 O T 3 1 L , 5 L . A O T . S DANCEL 179Sell B E R N P I A S ' D 3 I L 7 L N A - E T G 8 D S - O 1 I O S 1 A P D N M E I E E S , G A I O G D A R E T E L S O T I T N G T A E I E L S R R I L E E D O D 9