Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2020, n. 4641
CASS
Sentenza 2 ottobre 2020

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Massime1

L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell'imputato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha, altresì, sottolineato che era onere: a) del difensore, presente all'atto di interrogatorio di garanzia, successivo al deposito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., eccepire detta nullità, stante gli obblighi di collaborazione e cooperazione nell'esercizio della difesa; b) dell'imputato, informare il difensore presente della nomina di un codifensore, sicché il mancato rinvenimento nel fascicolo dell'atto di nomina non giustificava la mancata tempestiva eccezione di nullità).

Commentario1

  • 1La validità delle notificazioni come strumento di difesa
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 gennaio 2026

    abstract: La Corte nomofilattica affronta il tema della nullità delle notificazioni, soffermandosi sui rapporti tra elezione di domicilio, dichiarazione di residenza e notificazione presso il domicilio legale ai sensi dell'art. 161, co. 4 c.p.p. La decisione dà conferma della necessità di garantire la conoscenza sostanziale degli atti, mediante la rituale formazione degli stessi e l'effettività delle sanzioni processuali. In tal senso, il regime di nullità delle notificazioni si erge a presidio delle garanzie di difesa. Sommario: 1. Premessa – 2. Il ruolo di garanzia delle nullità delle notificazioni – 3. Gli avvertimenti all'indagato: diritti “minori” da non trascurare – 4. Nullità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2020, n. 4641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4641
Data del deposito : 2 ottobre 2020

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