Sentenza 2 ottobre 2020
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell'imputato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha, altresì, sottolineato che era onere: a) del difensore, presente all'atto di interrogatorio di garanzia, successivo al deposito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., eccepire detta nullità, stante gli obblighi di collaborazione e cooperazione nell'esercizio della difesa; b) dell'imputato, informare il difensore presente della nomina di un codifensore, sicché il mancato rinvenimento nel fascicolo dell'atto di nomina non giustificava la mancata tempestiva eccezione di nullità).
Commentario • 1
- 1. La validità delle notificazioni come strumento di difesaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 gennaio 2026
abstract: La Corte nomofilattica affronta il tema della nullità delle notificazioni, soffermandosi sui rapporti tra elezione di domicilio, dichiarazione di residenza e notificazione presso il domicilio legale ai sensi dell'art. 161, co. 4 c.p.p. La decisione dà conferma della necessità di garantire la conoscenza sostanziale degli atti, mediante la rituale formazione degli stessi e l'effettività delle sanzioni processuali. In tal senso, il regime di nullità delle notificazioni si erge a presidio delle garanzie di difesa. Sommario: 1. Premessa – 2. Il ruolo di garanzia delle nullità delle notificazioni – 3. Gli avvertimenti all'indagato: diritti “minori” da non trascurare – 4. Nullità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2020, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2020 |
Testo completo
04641-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GEPPINO RAGO - Presidente - Sent. n. sez. 1888/2020 UP 02/10/2020- ANNA MARIA DE SANTIS R.G.N. 48254/2019 STEFANO IL CE TUTINELLI - Relatore - ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CE TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito l'Avv. Raffaele Longo del Foro di Napoli per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi proposti . RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza 13 marzo 2013 del Tribunale di Nola, ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia confermando la dichiarazione di penale responsabilità in ordine a fattispecie di riciclaggio consistita nella apposizione, su un trattore avente il telaio con matricola abrasa, di targhe intestate a soggetti estranei all'effettivo proprietario. A fondamento l'accertata provenienza furtiva del bene, l'esito degli accertamenti di PG da cui si poteva accertare che l'imputato aveva formalmente svolto la funzione di intermediario nell'acquisto del bene ma in effetti ne aveva la disponibilità, che le targhe apposte sull'automezzo corrispondevano ad altro trattore, le dichiarazioni del coimputato DI SA e della moglie RA RO;
il carattere di assoluta inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato stesso. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte affermava l'insussistenza della attenuante di cui al comma terzo dell'art. 648 bis cod. pen. in relazione al fatto che l'effrazione della portiera e la sostituzione del blocco d'accensione dovevano ritenersi coeve al furto e finalizzate allo stesso, negava i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma riteneva di rimodulare la pena per adeguare la risposta sanzionatoria al fatto.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato CO RI articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 416 comma primo cod proc pen in relazione all'art. 415 cod proc pen con conseguente nullità della sentenza di appello per effetto della eccezione di nullità tempestivamente dedotte nell'udienza preliminare e vizio di motivazione sul punto. Secondo il ricorrente sussiste nel caso di specie una omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis al codifensore dell'imputato, Avvocato RI Dell'Aglio. La difesa afferma che l'eccezione relativa a tale nullità, effettuata in sede di udienza preliminare e in sede di interrogatorio dell'imputato conseguente alla notifica dell'art. 415 bis cod. proc. pen. sarebbe tempestiva a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla Corte. Infatti, vi era la possibilità che l'omessa notifica fosse svolta anche in un momento successivo e quindi solo con la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe stato possibile avere contezza della nullità medesima.
2.2. Violazione degli artt. 125-192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 bis cod. pen. in conseguenza della inconferenza degli elementi di prova acquisiti in dibattimento peraltro valutati nel contesto di una motivazione intrinsecamente contraddittoria. Secondo la difesa, l'acquisto del veicolo incidentato (effettuato in data 6 ottobre 2005) risulta essere precedente al furto dell'automezzo oggetto di asserito S 2 riciclaggio (avvenuto il 28 ottobre 2005 e quindi 22 giorni dopo). Di conseguenza, per collegare l'acquisto del primo veicolo con il furto del secondo bisognerebbe dimostrare che l'acquirente già sapeva che, al momento dell'acquisto, sarebbe entrato in possesso illecitamente di un mezzo avente le stesse caratteristiche;
circostanza che nel caso di specie non sarebbe né dimostrata né dimostrabile. Nemmeno potrebbe ritenersi una sostanziale contestualità tra le condotte.
2.3. Violazione dell'art. 49 comma secondo in relazione all'art. 648 bis cod. pen. e vizio di motivazione non potendo essere oggetto di riciclaggio l'automezzo oggetto di furto essendo stato lo stesso già precedentemente sottoposto ad attività tale da impedire ostacolare la provenienza delittuosa. La difesa afferma che, prima ancora dell'acquisto e dell'apposizione delle targhe, vi era l'impossibilità di individuare gli originari segni distintivi dell'automezzo rubato in conseguenza del fatto che il numero di telaio era stato abraso. Di conseguenza, la posizione delle targhe non avrebbe permesso di nascondere un qualche cosa che era comunque già impossibile scoprire.
2.4. Violazione dell'art. 648 bis terzo comma cod. pen., travisamento del verbale di sequestro 28 ottobre 2005 e vizio di motivazione. Secondo la difesa, non risultando provato nulla in ordine alle modalità ed alle circostanze di luogo di tempo del furto, non potrebbe ritenersi che lo stesso fosse aggravato con la conseguenza che dovrebbe applicarsi la fattispecie attenuata di cui al terzo comma dell'art. 648 bis cod. pen. potendosi ipotizzare esclusivamente un furto semplice punito con sanzione inferiore ai cinque anni di reclusione. Tra l'altro, nel verbale di sequestro del trattore non si fa riferimento all' effrazione della portiera potendosi in esso leggere soltanto che "risultava sostituito il blocco di accensione e la cremagliera di apertura del lato sinistro mentre quella destra risultava originale ma danneggiata". Ciò impedirebbe di ritenere che l'operazione di sostituzione del blocco di accensione, lunga e complessa, abbia potuto essere effettuata per commettere il furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La nullità che si è verificata è di ordine generale riconducibile nello schema dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e, in quanto di tipo intermedio, a differenza delle nullità assolute di cui all'art. 179 cod. proc. pen., comma 1, può essere eccepita o rilevata non oltre il limite temporale stabilito dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. Nel caso concreto, la nullità ha incontrato i limiti di deducibilità previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e si è sanata in quanto sarebbe stato onere del 3 codifensore eccepire la nullità all'atto dell'interrogatorio di garanzia svoltosi immediatamente dopo e richiesto in conseguenza del deposito dell'avviso di conclusione delle indagini. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 44551 del 18/09/2009 Rv. 245502-01). Nel caso di specie, infatti, non doveva mancare quella reciproca comunicazione tra i difensori che è un aspetto tipico ed istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa. Sul punto, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 - dep. 01/06/2011, Scibè, la quale osserva: "non può trascurarsi l'esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto di vincoli di solidarietà fra i codifensori. (Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998, imp. Crocianelli;
Sez. 4, n. 37471 del 09/07/2003, imp. Massari) tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, imp. Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, imp. D'Aria, in motivazione). Queste affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercorrere all'interno della posizione difensiva... (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi
contro
Italia;
nonché 28/02/2008, Demebukov
contro
Bulgaria) L'esistenza di un collegamento 441 informativo tra difensori costituenti la medesima "parte" deve essere apprezzata con riferimento anche a dati normativi di natura deontologica che caratterizzano l'esercizio della professione forense". In tale situazione, sarebbe stato inoltre onere [dell'imputato] informare [il difensore presente] della nomina [del difensore assente] sicché il fatto che dell'atto di nomina di quest'ultimo legale non vi fosse traccia non può essere addotto come motivo che avrebbe impedito all'altro difensore di eccepire tempestivamente la nullità.
3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, articolati integralmente in fatto, risultano introdurre valutazioni probabilistiche ed eventuali nemmeno supportate da elementi concreti e verosimili. Infatti, il fatto che l'acquisto del veicolo incidentato sia precedente al furto nulla permette di desumere in ordine alla concatenazione degli eventi essendo ben possibile esservi stato un furto su commissione. Per altro verso, il fatto che l'alterazione e in particolare l'abrasione del numero di telaio possa essere stato effettuato prima dell'acquisto è circostanza allegati in maniera del tutto apodittica. Ad ogni modo, posto che ex post è risultato che l'abrasione del telaio non abbia impedito l'identificazione del numero stesso, l'apposizione delle targhe non تھا 4 corrispondenti al telaio ha contribuito ulteriormente a rendere difficoltosa l'identificazione dell'illegittima provenienza del bene. - -4. Il quarto motivo di ricorso è ancora manifestamente infondato. Quanto alla sussistenza di un furto aggravato e alla conseguente inapplicabilità del disposto del terzo comma dell'art. 648 bis cod. pen., il giudice di primo grado faceva riferimento alla presenza di una evidente forzatura della portiera desumibile dal verbale di sequestro (danneggiamento della cremagliera dello sportello destro, circostanza pacificamente ritenuta sussistente anche dalla difesa del ricorrente in sede di appello - cfr. pagina 15 dell'appello medesimo). La Corte territoriale ha ribadito tale valutazione facendo genericamente riferimento alla effrazione della portiera con ciò non potendosi ritenere né la sussistenza di alcun travisamento né la presenza di alcuna contestazione in sede di merito in ordine alla presenza del danneggiamento della cremagliera dello sportello destro dovendosi invece rilevare che la motivazione sul punto risulta lineare, logica, congrua e in quanto tale insuscettibile di ulteriori profili di sindacato in sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente (Vincenzo Tutinelli) (Geppino Rago) DEPOSITATO IN CANCELLERIA --- 5 FEB. 2021 IL REMAD CANCELLIERRE E DI CA IL R P Claudia Pianelli U S O N S 5