Sentenza 17 febbraio 2017
Massime • 1
Integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 cod. pen., e non il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta di acquisto per la rivendita al pubblico di beni con marchi o segni distintivi falsificati se vi è sostanziale identità del "logo" riprodotto rispetto a quello originale, in quanto il primo delitto si riferisce a prodotti recanti marchi - e, quindi, segni distintivi delle ditte produttrici - contraffatti, mentre il secondo, posto a tutela dell'ordine economico, punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2017, n. 27376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27376 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2017 |
Testo completo
27376-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA PUBBLICA SECONDA SEZIONE PENALE DEL 17/02/2017 SENTENZA Ne Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. MATILDE CAMMINO N. 40407/2016 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU XHIUA N. IL 24/04/1973 avverso la sentenza n. 2578/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Perla lori che ha concluso per l'ina v i bilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Monice Bercarelli, che si è emociate alle zi diiesta sel PG, el he defocitats spese alle Can dluzioni scritte euide quali 2è rifortato;
Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13.10.2014 dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica, ha dichiarato l'imputato LU XHIUA, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui agli artt. 648 (ricettazione di calzature di provenienza delittuosa), 474, comma 2, c.p. (così riqualificando il reato di cui al capo B), e 474, comma 1, c.p. (così riqualificato dal primo giudice il reato di cui al capo C), riducendo altresì la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice, e disponendo le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile NIKE International Ltd. Contro tale provvedimento, l'imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: violazione degli artt. 474 e 517 c.p. e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati sub B) e C); - violazione dell'art. 648, comma 2, c.p.; vizio di motivazione quanto alla disposta subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento dei danni (non potrebbe attribuirsi rilievo alla circostanza che, in ipotesi, il beneficio non dovesse essere concesso, in difetto di gravame del P.M.; la Corte di appello non avrebbe considerato le disagiate condizioni economiche dell'imputato, che egli asserisce di aver documentato). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte assolutamente privi di specificità (in quanto reiterativi di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello), in parte manifestamente infondati. де 1. Con riferimento alla qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi B) e C), deve premettersi che non è consentita la deduzione di vizi di motivazione, trattandosi di questione di puro diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo 24 maggio - 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata о contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993). Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta>>.
1.1. Ciò premesso, le specifiche doglianze del ricorrente riguardanti la qualificazione giuridica dei fatti contestati sub B) e sub C) sono, in diritto, manifestamente infondate. La Corte di appello, dopo avere in fatto incensurabilmente accertato che l'imputato non aveva introdotto nel territorio dello Stato i prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti di cui al capo B), essendosi limitato ad acquistarli da due commercianti in Italia per rivenderli al pubblico, ha correttamente ritenuto che detta condotta all'epoca di commissione integrava 2 gli estremi del reato di cui all'art 474, comma 2, c.p.), ed ha ancora una volta correttamente confermato (come già ritenuto dal primo giudice) che i fatti contestati sub C) integravano, sempre all'epoca di commissione, gli estremi del reato di cui all'art. 474, comma 1, c.p., conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte che, in particolare, valorizza, ai fini della qualificazione dei fatti ex art. 474 c.p., piuttosto che ex art. 517 c.p., la sostanziale identità del "logo" riprodotto rispetto a quello originale (Sez. V, n. 13322 del 23.1.2009, Rv. 243937, che lo stesso ricorrente cita, traendone peraltro conclusioni inesatte), nella specie incensurabilmente ritenuta. Invero, il reato di cui all'art. 474 cod. pen. si riferisce ai prodotti recanti marchi contraffatti, per tali dovendo intendersi i segni distintivi delle ditte produttrici;
il diverso reato di cui all'art. 517 cod. pen. è, invece, posto a tutela dell'ordine economico, e punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
1.2. La correttamente ritenuta qualificazione dei fatti di cui ai capi B) e C), ex art. 474 c.p., come innanzi precisato, assorbe le doglianze di cui al terzo motivo (volte ad escludere, oltre alla configurabilità del reato predetto, anche la configurabilità di quello di cui all'art. 517 c.p.).
2. La possibilità di qualificare i fatti di ricettazione ex art. 648, comma 2, c.p. è stata incensurabilmente esclusa valorizzando il rilevante numero di calzature recanti segni distintivi falsi in sequestro e l'accertata reiterazione della condotta pur a seguito di un primo sequestro, sintomatica di particolare intensità del dolo. 25Questa Corte ha, infatti, già chiarito (Sez. VI, sentenza n. 7554 del 2 febbraio 2011) che, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato e l'intensità del dolo. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello, rispetto alle cui argomentazioni le odierne doglianze risultano meramente reiterative, e quindi prive della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. 3 3. Ancora una volta meramente reiterative, e quindi anch'esse prive della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., sono le doglianze riguardanti la condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale (pur indebitamente concesso), non risultando elementi atti ad escludere che l'imputato sia in condizione di "effettuare l'esborso posto a suo carico a titolo di risarcimento del danno", perché "dalla cessazione della ditta sono trascorsi tre anni, non sono state allegate le condizioni di attuale mantenimento del prevenuto e non risulta che lo stesso versi in condizioni economiche precarie, non avendo neppure avanzato richiesta di ammissione al" patrocinio a spese delle Stato (da tempo non più "gratuito", come per mero ed evidente lapsus calami scrive ancora la Corte d'appello). Trattasi di rilievi in fatto, non costituenti frutto di documentati travisamenti, e quindi incensurabili in questa sede.
4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso - determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
4.1. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile NIKE International Limited, da liquidarsi (tenuto conto della natura delle imputazioni e della non estrema complessità delle attività svolte) in euro duemila, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile NIKE International Limited, che liquida in euro duemila, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. Così deciso in Roma, udienza pubblica 17 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Cammino lma DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 303- MAG, 2017 (+2 ) IL A O CANCELLIERE EM R P Claudia Pianelli U C E T R O C *