Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10089 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
9% 662 ESENTE PAZIONE AI SENT 1 2 36/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA * 331 P N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE CAMPIONE CIVILE OGGETTO: N. 66238 Accertamento induttivo di redditi a fini IRPEF e ILOR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Glauco EBNER PRESIDENTE R.G.N. 18039/1999 Dott. Antonio MERONE CONSIGLIERE GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Dott. Paolo RAGONESI CONSIGLIERE Cron. 27582 Dott. Vittorio Dott. Francesco Antonio GENOVESE CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 21.2.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
SHOP WELL s.n.c. di TA V. e C., nonché Vittorio TA
- INTIMATI -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.66/41/98 pubblicata il 23.6.1998. 1 5 - 9 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con quattro distinti ricorsi proposti davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Avellino, la Shop Well s.n.c. di TA Vittorio e C., nonché quest'ultimo in nome proprio quanto al reddito da partecipazione, impugnavano altrettanti avvisi di accertamento emessi dal locale Ufficio Imposte Dirette per gli anni 1982 e 1983. Deduceva segnatamente la ricorrente l'illegittimità dell'operato di tale Ufficio per palese violazione dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R.n.600 del 1973, potendo gli accertatori ricostruire il reddito in questione sulla scorta delle scritture contabili, dal momento che non sussistevano i presupposti alla base dell'accertamento induttivo. La Commissione adita, con decisione del 21.5.1993, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, confermando il reddito da fabbricati accertato dal sopra indicato Ufficio ai fini IRPEF ed ILOR per gli anni 1982 e 1983, demandando all'Ufficio medesimo i calcoli relativi al recupero delle imposte sull'imponibile di fabbricato accertato ed annullando, quanto al resto, gli impugnati accertamenti, assumendo che non fosse legittimo il procedimento induttivo posto in essere per modificare le risultanze reddituali, atteso che, in mancanza di dati e fatti certi, non risultava in forza di quale reddito gli stessi accertamenti fossero stati operati e su quali presupposti l'Ufficio avesse ritenuto inattendibili le scritture contabili, essendo del resto rimasta dimostrata, 2 in sede penale, l'insussistenza di qualsiasi comportamento evasivo. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio medesimo, vuoi insistendo affinché venisse ritenuta la legittimità dell'accertamento induttivo, considerato che i giudici di prime cure non erano entrati nel merito della controversia sul rilievo che l'accertamento non fosse basato su dati e fatti certi, vuoi sostenendo che le conclusioni di quest'ultimo fossero chiarite nella motivazione dell'avviso contestato, vuoi deducendo che la rilevanza della non conformità delle annotazioni ai principi della tecnica contabile era elemento il quale aveva portato l'Ufficio stesso a disattendere i valori di bilancio e ad applicare il disposto degli artt. 15 e 39, secondo comma, del d.P.R. n.600/73. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza pubblicata il 23.6.1998, rigettava l'appello assumendo, pur nella considerazione che i redditi derivanti dai fabbricati dovessero essere accertati, che l'Ufficio non avesse addotto motivi validi per confermare le sue richieste e che, sulla scorta di precise decisioni, testualmente richiamate, i metodi dello stesso non potessero venire condivisi. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo un solo motivo di gravame cui non resistono la società intimata e Vittorio TA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art.39 del d.P.R. n.600 del 1973, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., nonché difettosa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art.360, n.5, c.p.c., assumendo: a) che la Commissione Regionale ha laconicamente condiviso la decisione di 3 primo grado sull'illegittimità del ricorso, da parte dell'Ufficio, all'accertamento induttivo di cui al secondo comma dell'art.39 sopra citato, riportando una generica decisione della Commissione Tributaria Centrale, evidentemente dettata in tema di generali condizioni di ammissibilità dell'accertamento ai sensi del richiamato art.39; b) che la lettera "d" del secondo comma del medesimo art.39 conferisce la facoltà all'Ufficio accertatore di procedere all'accertamento c.d. "induttivo" (vale a dire basato sui dati comunque raccolti, prescindendo in tutto o in parte dalla contabilità e con l'utilizzo di presunzioni semplici) allorché le irregolarità della contabilità stessa alla cui tenuta il contribuente è obbligato siano di tale gravità da rendere quest'ultima inattendibile;
c) che, nel momento in cui la Commissione di appello ha ritenuto che, nella specie, non sussistessero i requisiti per l'applicazione della norma sopra richiamata, detta Commissione doveva altresì spiegare il perché di tale convincimento e non rifarsi ad una generica decisione di altra Commissione Tributaria;
d) che, ove pure la Commissione Regionale abbia fatto propria la motivazione della decisione di primo grado confermata, il riferimento di quest'ultima al procedimento penale cui è stato sottoposto il socio e rappresentante legale della società TA, conclusosi con l'archiviazione, non può essere minimamente probante, contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso primo giudice. Il motivo è fondato. Conviene premettere come la Commissione Regionale abbia: a) dato espressamente atto, nella parte narrativa della propria decisione, che, secondo la Commissione di primo grado, “senza il supporto di dati e fatti certi sul piano della legittimità, gli operati accertamenti...andavano contestati e rigettati giacché non risultava in base a quale reddito era stato operato l'accertamento e su quali presupposti l'Ufficio riteneva inattendibili le scritture contabili", tanto vero che “la sentenza del Tribunale Penale, la perizia del CTU, la richiesta di archiviazione del Sostituto Procuratore ed infine il decreto di archiviazione del GIP chiarivano che era da escludersi qualsiasi comportamento evasivo"; b) dato parimenti atto, nella narrativa, che l'Ufficio, in sede di appello avverso la decisione del primo giudice, avesse insistito "perché fosse ritenuta la legittimità dell'accertamento induttivo, considerato che i giudici di prime cure non erano entrati nel merito della controversia, ritenendo che l'accertamento non fosse basato su dati e fatti certi" ed avesse altresì sostenuto che "l'accertamento redatto dallo stesso Ufficio...e le conclusioni erano chiarite nella motivazione dell'avviso contestato”, laddove “la rilevanza della non conformità ai principi della tecnica contabile delle annotazioni era elemento che portava l'Ufficio a disattendere i valori di bilancio ed applicare il disposto degli artt. 15 e 39, 2° comma, DPR 600/73"; c) affermato, infine, nella parte strettamente motiva della sentenza, che "l'Ufficio non ha addotto motivi validi per confermare le sue richieste", rilevando, "sulla scorta di decisioni precise..., che i metodi dell'Ufficio non possono essere condivisi" e richiamando la pronuncia della Commissione Tributaria Centrale n.2698 del 19.7.1994, integralmente trascritta quanto al principio enunciato da quest'ultima. Tanto premesso, si osserva come la Commissione Regionale sia incorsa nelle censure dedotte dal ricorrente e, segnatamente, nel vizio di omessa 5 motivazione (sotto le specie della motivazione meramente apparente, la quale corrisponde all'ipotesi in cui il giudice di merito, pur senza omettere completamente di illustrare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, indichi tuttavia questi elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica: Cass. 24 febbraio 1995, n.214; Cass. 25 febbraio 1998, n.2067; Cass. 14 aprile 2000, n.4891), avendo adottato una motivazione affatto inadeguata a sorreggere la decisione, posto che non valgono minimamente a confutare le censure proposte dall'Ufficio con il gravame in appello (specificatamente riportate nella stessa sentenza della Commissione Regionale) né i rilievi semplicemente generici ivi contenuti ("...l'Ufficio non ha addotto motivi validi per confermare le sue richieste...i metodi dell'Ufficio non possono essere condivisi"), né il richiamo esplicito alla pronuncia della Commissione Tributaria Centrale, la quale, ancorché integralmente (nel significato di cui sopra) trascritta, appare inidonea allo scopo non essendo per nulla aderente al caso in esame, né, infine, il richiamo implicito alla decisione di primo grado (espressamente "confermata...poiché validamente motivata"), avendo proprio le ragioni a fondamento di quest'ultima costituito oggetto di critica con il medesimo atto di appello, laddove la predetta Commissione non ha dato in alcun modo conto di aver esaminato e valutato criticamente né il provvedimento censurato né le censure contro di esso proposte sì da ritenerle infondate (Cass. 8 giugno 1998, n.5612; Cass. 28 gennaio 2000, n.985; Cass. 10 aprile 2000, n.4485). Pertanto, il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. 6
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, ad Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002. IL CANCELLIERE C1 OC Battista impugnata in relazione al motivo altra sezione della Commissione IL PRESIDENTE L'ESTENSORE 11 LUG. 2002 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986ESENTE DA REGISTRAZIONE MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA