Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi richiede, per la sua configurabilità, la riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, laddove per l'integrazione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è sufficiente la mera imitazione del marchio, anche non registrato, purchè idonea a trarre in inganno l'acquirente. (Nel caso di specie è stata ritenuta la sussistenza del delitto "ex" art. 474 cod. pen. in considerazione della sostanziale identità del "logo" riprodotto rispetto a quello originale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2009, n. 13322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13322 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 23/01/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 251
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 38114/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 21.7.2008 da:
avv. Linchi Giorgio S.C., difensore di IA HA, nata in [...] il [...], e di JI EI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 31 marzo 2008;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. BRUNO Paolo Antonio;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. IACOVIELLO Francesco, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 ottobre 2005, il Tribunale di Roma dichiarava NG Ha e IN AO colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 474 c.p. (per avere introdotto nello Stato e/o detenuto per la vendita n. 1.540 capi di jeans con il logo della Levi Strauss contraffatto) e, per l'effetto, li condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.000 ciascuno, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore degli imputati, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia impugnata, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 474 c.p., sul riflesso dell'insussistenza del reato in questione, che presupponeva la contraffazione o l'alterazione di un marchio protetto e riconosciuto, ove invece, nel caso di specie, si trattava di un marchio simile (Lavis in luogo di Levis), inidonea ad ingannare la pubblica fede per la notorietà del marchio originale. Esclusa l'ipotesi della contraffazione, non sussisteva neppure la residuale condotta dell'alterazione, che consisteva nella parziale modifica di un marchio genuino. D'altra parte, la capacità ingannatoria del marchio in questione non avrebbe potuto essere affidata alle valutazioni acritiche del consulente tecnico del P.M., peraltro privo di competenza giuridica. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 474 c.p., in relazione all'art. 517 c.p., sul rilievo che la fattispecie dell'imitazione avrebbe dovuto essere ricondotta nell'ipotesi del menzionato art. 517 c.p., che prevede un reato sussidiario.
2. - Stante l'identità di ratto, le censure anzidette possono essere congiuntamente esaminate, confluendo, attraverso la contestazione delle ritenuta contraffazione, nella critica della qualificazione giuridica prescelta dai giudici di merito, nei termini di cui all'art. 474 c.p., in luogo di quella, ritenuta più appropriata, dell'art. 517 c.p.. Le doglianze sono manifestamente infondate. Ed invero, in forza di argomentato apprezzamento di merito, la Corte distrettuale ha ravvisato nella fattispecie gli estremi della contraffazione, stante la sostanziale identità del logo rispetto a quello originale (la cui denominazione, peraltro, era perfettamente identica nella pronuncia:
Levis). Ed il rilievo, adeguatamente motivato, è ineccepibile essendo pacifico che il reato di cui all'art. 474 c.p. richiede, per la sua configurabilità, la falsa riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, in ciò differenziandosi dalla fattispecie di cui all'art. 517 c.p. per la cui integrazione è invece sufficiente la mera imitazione del marchio anche se non registrato, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente (cfr., tra le altre, Cass. 19.6.2007, n. 31482, rv. 237578; id. sez. 5, 21.1.1988, n. 4534, rv. 178128). È, pertanto, corretto il nomen iuris attribuito dai giudici di merito alla fattispecie.
3. - Per quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009