Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2009, n. 13322
CASS
Sentenza 23 gennaio 2009

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Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi richiede, per la sua configurabilità, la riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, laddove per l'integrazione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è sufficiente la mera imitazione del marchio, anche non registrato, purchè idonea a trarre in inganno l'acquirente. (Nel caso di specie è stata ritenuta la sussistenza del delitto "ex" art. 474 cod. pen. in considerazione della sostanziale identità del "logo" riprodotto rispetto a quello originale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2009, n. 13322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13322
    Data del deposito : 23 gennaio 2009

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