Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
L'abusiva riproduzione di opere letterarie tutelate dal diritto d'autore integra il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. b) L. 22 aprile 1941, n. 633, solo nel caso di uso non personale ed in presenza del fine di profitto, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo contemplato dall'art. 68 della citata Legge. (Fattispecie di sequestro probatorio eseguito all'interno di una copisteria di alcune fotocopie di un libro che una cliente stava riproducendo per uso personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 24277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24277 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/05/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 735
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1603/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;
ind. Garneri Maria Rita n. 29.11.1964;
avverso la ordinanza 12 maggio 2009 del Tribunale di Rimini;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento della richiesta di riesame, il Tribunale di Rimini ha annullato un sequestro probatorio gravante su fotocopie che, secondo la tesi accusatoria del Pubblico Ministero, erano abusivamente riprodotte e compendio del reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. b;
a sostegno della conclusione, i
Giudici hanno rilevato che il decreto di sequestro fosse motivato in modo insufficiente con riferimento alla attività della Polizia Giudiziaria e che non fosse configurabile il contestato illecito/atteso che si trattava di violazione della L. n. 633 del 1941, art. 68, comma 4 che è punita con sanzione amministrativa.
Per l'annullamento della ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione deducendo erronea applicazione di legge;
osserva che il decreto di sequestro conteneva tutti i requisiti richiesti e che la menzione della L. n. 633 del 1941, art. 68 chiariva che si erano superati i limiti consentiti (quindici per cento) per la riproduzione e, pertanto, la condotta aveva rilevanza penale. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. La L. n. 633 del 1941, art. 68, commi 3 e 4 (introdotti dalla L. n.248 del 2000, art. 2, comma 2) individuano l'ambito di liceità delle riproduzione per uso personale, mediante fotocopia o sistemi analoghi, di volumi o fascicoli di periodici stabilendo, tra l'altro, che le riproduzioni devono essere mantenute nello ambito del quindici per cento dello intero scritto e che deve essere corrisposto un compenso forfetario agli aventi diritto.
A sensi della L. n. 633 del 1941, art. 171, u.c. (aggiunto dalla L. n. 248 del 2000, art. 2, comma 4), si punisce con la sospensione della attività di riproduzione e con una sanzione amministrativa le violazioni delle disposizioni previste al comma terzo e quarto dell'art. 68; la norma riguarda esclusivamente le riproduzioni, effettuate con gli strumenti precisati, destinate ad uso personale (ex plurimis Cass. Sezione 3 sentenza 126/2008). La L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. b, aggravato a sensi del comma 2, punisce, tra le altre condotte, chi abusivamente riproduce opere letterarie tutelate dal diritto di autore "per uso non personale" e "per trarne profitto".
Pertanto, si evidenzia che l'elemento caratterizzante la ipotesi delittuosa inserita nell'art. 171 ter sia la connotazione non occasionale della condotta di chi commette l'abuso e la finalizzazione allo utilizzo di terze persone.
Ora, nel caso in esame, dalle indagini espletate ed allegate al verbale di sequestro, emerge che una cliente è stata sorpresa in una copisteria mentre, di persona e fuori dal controllo della gerente dell'esercizio, stava effettuando copie a sè destinate di un libro;
stante il contesto fattuale, la conclusione dei Giudici sulla configurabilità della previsione dell'art. 68 menzionato, non è censurabile (almeno,allo stato delle investigazioni pur suscettibile di ulteriori sviluppi). Questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dallo esaminare la residua censura dell'atto di ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010