Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. (Fattispecie in cui il divieto è stato escluso, stante l'accertamento della non pertinenza dell'oggetto delle conversazioni intercettate all'attività professionale di psicologo esercitata dall'indagato).
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive previste dall’art. 103 c.p.p..https://www.filodiritto.com/ · 16 settembre 2012
Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2007, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/09/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1538
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 13196/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA FR, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno 29 novembre 2006 nel procedimento n. 418/06 R.T.L. e n. 11891/03 R.G. D.D.A.. Letta la memoria difensiva in favore di PA FR, pervenuta il settembre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Santi CONSOLO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.M. e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
il rigetto del ricorso del PA;
Sentita l'arringa del difensore, avv. PITARO Giuseppe, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del PA e il rigetto del ricorso del P.M..
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 9 novembre 2006 il P.M. presso il Tribunale di Salerno ordinava nel procedimento n. 11891/03 R.G. D.D.A. la perquisizione dell'abitazione, del luogo di lavoro, di ogni altro immobile e dei veicoli nella disponibilità di FR PA ed il sequestro di quanto rinvenuto, costituente corpo dei reati o cosa pertinente ai reati di cui agli artt. 110 e 378 c.p., contestati ai capi 01 e 03 dell'imputazione provvisoria, e art. 61 c.p., n. 2, art.81 cpv., 110 c.p. e art. 615 ter c.p., comma 2, contestato al capo 02
dell'imputazione provvisoria. Il decreto veniva eseguito il 10 novembre 2006 dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia mediante la materiale apprensione di un telefono cellulare marca Motorola, di una pen-driver marca Transcen e di un'unità centrale p.c. marca Mitas. Con ordinanza del 29 novembre 2006 n. 418/06 R.T.L. il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell'istanza del PA annullava il predetto decreto, eseguito il 10 novembre 2006, ordinando la restituzione al PA di quanto in sequestro.
Avverso l'ordinanza di riesame hanno proposto ricorso per cassazione ilo Procuratore della Repubblica di Salerno e PA FR, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
Il P.M.:
- Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 319 e 319 ter c.p.p. nonché dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis in relazione all'art. 309 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché dalle conversazioni intercettate emerge che PA FR mediante colloqui telefonici e un incontro riservato si sta adoperando per aiutare la dr.ssa Serena IZ QU, magistrato in servizio presso il Tribunale di Vibo Valentia, a eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria, fornendole informazioni e suggerendole strategie elusive delle indagini, seguite pedissequamente dalla dr.ssa QU.
Il PA:
- Violazione e omessa applicazione degli artt. 200, 256 c.p.p. e art.271 c.p.p., comma 2 perché in virtù del segreto professionale che copriva il rapporto fra il ricorrente e la dr.ssa QU le intercettazioni non potevano essere eseguite e comunque non possono essere utilizzate.
Il ricorso del P.M. è fondato.
Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza del G.i.p. nel capo in cui assumeva che dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, e particolarmente in quella avvenuta il 4 novembre 2004 (n. 6323), emergeva che FR PA aveva fornito a QU IZ non già il frutto di "visioni" da "sensitivo", ma preziose informazioni sulle indagini in corso per eluderle e fermare l'attività degli inquirenti.
Oggetto della contestazione - si puntualizza nell'ordinanza - è la condotta del PA, il quale, acquisita in qualche modo notizia dell'esistenza di un pentito che stava rendendo dichiarazioni a carico della QU, di un procedimento in corso a carico della stessa per corruzione e associazione per delinquere e della possibilità che il deputato Gianfranco EL conoscesse il contenuto delle indagini, aveva comunicato queste informazioni alla QU.
Il Tribunale non ha condiviso questa valutazione, ritenendo che nella fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione difettassero i requisiti minimi anche per un provvedimento cautelare reale come quello emesso dal G.i.p..
In particolare, ha rilevato che proprio dalla conversazione posta dal G.i.p. a fondamento del suo giudizio appariva chiaro e incontrovertibile che l'interlocutore del magistrato si attribuiva doti di veggenza. Doti che la stessa QU gli riconosceva e che nel colloquio intercettato il PA ostentava.
In questo contesto, riconosciuto reale e non artefatto perché ricorrente in altre conversazioni intercettate intercorse fra i due, il Tribunale ha inquadrato l'intera vicenda, osservando peraltro che la singolarità di esso non doveva destare soverchio stupore perché nella richiesta di applicazione della misura cautelare si era dato atto di un inquietante intreccio tra il magistrato QU e sedicenti maghi e santoni, dei quali si facevano i nomi ed ai quali doveva aggiungersi il PA. Fatta questa premessa il Tribunale passa ad analizzare il contenuto dei dialoghi fra i due, mettendo in rilievo come il colloquio sin dalle prime battute correva lungo binari a dir poco surreali, contraddistinti comunque dalla sperimentata tecnica del veggente che suscitava le inquietudini dell'interlocutrice - secondo una tecnica che l'interessato aveva confermato nell'interrogatorio del 21 novembre 2006, chiarendo che erano cose che si inventava seguendo un profilo terapeutico noto come transazione di alleanza terapeutica e utilizzandola per superare il timore della QU di perdere il suo lavoro di magistrato allo scopo di indurla ad amare maggiormente il suo lavoro ed i suoi colleghi - ne eccitava la memoria degli scontri avuti e in corso con appartenenti al proprio ufficio giudiziario o delle vicissitudini personali e giudiziarie e ne carpiva in modo insinuante informazioni subito però riproposte come proprie intuizioni e restituite alla QU in modo assolutamente generico e volutamente vago, comunque tale da lasciare aperte le più varie interpretazioni. Segue nell'ordinanza un esame dettagliato delle battute del dialogo, in forza delle quali il Tribunale ritiene confermato il proprio assunto, partendo dalle informazioni che erano state elevate alla dignità di elementi integranti la contestazione del reato di cui al capo O1 dell'imputazione provvisoria.
Si osserva tuttavia che nella descrizione dell'episodio delineato lo stesso Tribunale rileva che è il PA a fare il nome dell'on. EL, sia pure storpiando come EL e chiedendo all'interlocutrice di precisargli l'esatto cognome, ed è sempre lui che, sia pure traendo spunto dalle domande dell'interlocutrice o assecondandone le indicazioni, attribuisce un ruolo nel complotto in danno di quest'ultima, dicendole che si era messo di mezzo, che sapeva, che sapeva tutto ma faceva il doppio gioco. Attribuzione di un ruolo che non è poi così differenziato come il Tribunale deduce, in seguito alla quale il PA addita il EL come un semplice puntello, che la QU deve sbrigarsi a sfruttare nella sua opera di resistenza all'azione meschina dei suoi avversari e detrattori. Il risultato è che il PA non ha carpito alla QU alcuna indicazione, bensì le ha dato, sia pure con le apparenze della veggenza, una precisa informazione e un suggerimento strategico in equivoco - puntualmente seguito dall'interlocutrice nel seguito della vicenda, secondo i dati forniti dal P.M. - per cui appare palesemente contraddittoria la conclusione cui perviene l'ordinanza impugnata, che non risponde affatto al contenuto reale del colloquio che FR PA abbia indicato alla dr.ssa QU IZ la circostanza che l'on. Gianfranco EL era a conoscenza delle indagini in corso nei confronti della predetta.
Non smentisce l'effettiva natura dell'episodio ne' vale a sminuirne la consistenza la successiva considerazione del Tribunale che il PA non ha rivelato alla QU l'esistenza di un processo penale a suo carico per corruzione e associazione per delinquere. Il fatto rilevante è che l'indagata ha appreso dal PA del coinvolgimento dell'on.le EL e che è stata così messa in grado di contattarlo telefonicamente il 19 novembre 2004 e di far riferimento nel corso della conversazione a un processo penale a suo carico con l'imputazione di associazione per delinquere...associazione esterna, e che tale colloquio si è svolto dopo l'incontro con il PA in data 5 novembre 2004. Non si può non rilevare che, seppure l'indisponibilità del contenuto dell'ulteriore colloquio svoltosi in questo incontro non consente di dare per certo che tale informazione sia stata data alla QU ancora dal PA, benché l'asserzione del presunto veggente di vederci meglio da vicino abbia in tal senso indubbio valore indiziario, tuttavia l'ipotesi del Tribunale che tanto l'esistenza del processo quanto l'imputazione, sia pure parziale, di cui la QU ha discusso con il EL, abbiano avuto come fonte una sua personale speculazione appare, anche riguardo al tipo di delitto ascrittole, logicamente non giustificabile.
Successivamente il Tribunale affronta, con raffigurazione dei fatti analoga, la circostanza desumibile secondo la contestazione sempre dal colloquio telefonico del 4 novembre 2004, relativa alla comunicazione da parte del PA alla QU della notizia dell'esistenza delle rivelazioni di un pentito a suo carico. Secondo il Tribunale, la semplice lettura delle frasi in sequenza permette di avvertire appieno come pure questo riferimento sia frutto solo della capacità divinatoria di FR PA.
La conversazione riportata nel provvedimento si apre con la riflessione della QU, che si vuole darle fastidio, la si vuole spostare, ma che non si può farle gran che perché non c'è niente su cui appoggiarsi. Il PA ne interrompe però la previsione ottimistica profetizzandole che avrà una brutta notizia: tutte palle, però fatte bene. La QU insiste che non ha fatto niente, che è pulitissima, che non sa chi affrontare - come le suggerisce PA - perché nessuno le viene davanti, che non capisce su cosa la possono fondare che non esiste niente, ma PA prosegue dicendole:
qualcuno che...o qualche pentito.... E alla QU che esclude il pentito, perché fa civile e non fa il penale da anni, ribatte:
Qualcuno che sta facendo il tuo nome. Ammette tuttavia di non sapere per cosa, ma rinvia al loro incontro, perché lui da vicino vede meglio.
Questa volta non si può sostenere che il PA abbia appreso con astuzia maieutica una notizia di cui la QU era già in possesso. Tuttavia il Tribunale, in considerazione della genericità dell'accenno, più che per una notizia reale propende per un luogo comune ormai invalso nell'uso, per cui qualsiasi attività investigativa non può che essere promossa e incentrata sull'accusa, eventualmente calunniosa di un pentito.
Subito però si contraddice, perché il pentito visto dal PA c'è davvero, ma attribuisce a una pura coincidenza, un accidente - per il curioso paradosso che non si può ragionevolmente attribuire al ricorrente reali doti di veggenza - che il cenno del PA all'esistenza di un pentito sia caduto proprio nel periodo in cui effettivamente si stavano raccogliendo le dichiarazioni di CE IC. Anche in questo caso la conclusione del Tribunale appare contraddittoria, nella parte in cui attribuisce apoditticamente a mera casualità il fatto che il PA fosse al corrente della presenza nell'indagine del collaboratore di giustizia e non trae le debite conclusioni in ordine alla comunicazione intenzionale della notizia all'interessata.
L'ulteriore episodio di cui il Tribunale del riesame si occupa riguarda la conversazione del 7 agosto 2006.
Nell'ordinanza impugnata si osserva che l'intero colloquio è incentrato sull'abile drammatizzazione da parte del PA dello stato delle indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Salerno, ma appare chiaro che egli non è a conoscenza di alcuna notizia precisa.
Il dato saliente che si desume dalle battute del dialogo è rappresentato dal fatto che anche in questo caso le notizie, siano o no precise, vengono dal PA, mentre è la QU a sollecitarne le confidenze.
In particolare, il PA introduce un elemento di preoccupazione (qualcosa di preoccupante) con riguardo a quella questione là di Salerno ossia all'inchiesta in corso da parte della Procura della Repubblica di quella città.
La QU, che è tranquilla perché sa che è tutto bloccato, apprende da lui la notizia allarmante, anche se poi lo stesso non può o non vuole specificare di che si tratta. E tuttavia si avventura nella previsione dei tempi di durata di quello che definisce un disturbo temporaneo. Il Tribunale conclude che nulla autorizza a ipotizzare che FR PA fosse venuto a conoscenza in qualche modo addirittura della pendenza di una richiesta cautelare a carico del magistrato, ma non offre alcuna spiegazione delle rivelazioni del PA e non ricorre neppure all'antiveggenza, ma si limita ad attribuire il fatto alla sua abilità captatoria di notizie, che tuttavia l'interlocutrice non possedeva. La motivazione appare di conseguenza lacunosa e contraddittoria, considerando peraltro che anche in questo caso si verifica una coincidenza, che tuttavia il provvedimento impugnato non registra, cioè che, come segnala il P.M., alla data della conversazione la richiesta di applicazione di misura cautelare alla QU, già presentata al G.i.p. di Salerno il 22 febbraio 2006, era in corso di valutazione.
In conclusione, all'analisi del provvedimento impugnato la decisione adottata appare intrinsecamente contraddittoria e incompatibile con le premesse e si rivela manifestamente illogica la motivazione dell'impostura o della suggestione o anche della transazione di alleanza terapeutica, nella quale solo fortunose e accidentali combinazioni dovute alla concomitanza di indagini in corso in danno della dr.ssa QU consentirebbero di verificare ex post coincidenze tra le profezie di FR PA e le vicende giudiziarie della sua interlocutrice.
Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione del P.M. l'ordinanza di riesame dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, che provvederà tenendo conto della motivazione dell'annullamento nonché degli elementi dedotti a sostegno della richiesta del P.M. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in tema di sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova (v., per tutte, Cass., Sez. 2, 22 marzo 2007 n. 16639, ric. Gallo). L'impugnazione del PA è inammissibile.
L'opposizione del segreto professionale resta superata secondo la disposizione dell'art. 252 c.p.p. allorché la relativa dichiarazione risulta infondata, per cui legittimamente l'Autorità Giudiziaria, che ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti e i documenti e ogni altra cosa esistente presso il professionista, ne dispone il sequestro (Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2007 n. 25755, ric. P.M. in proc. Pomarici e altri).
In particolare, la dichiarazione del segreto professionale deve ritenersi infondata e il sequestro legittimamente disposto quando si procede per i reati previsti dagli artt. 378 e 615 ter c.p.p. e il segreto è opposto dal professionista nei cui confronti si svolgono le indagini.
Per quanto riguarda il secondo vizio eccepito, non sussiste il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271 c.p.p., comma 2, per mancanza dei presupposti di fatto che ne condizionano l'applicazione, qualora le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200 c.p.p., comma 1 e non riguardino per conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione da loro esercitata. Nella specie non ricorre il divieto predetto riguardo alle intercettazioni delle conversazioni intercorse fra il PA e la QU, atteso l'accertamento della non pertinenza dell'oggetto delle conversazioni interessate all'attività professionale di psicologo esercitata dal PA, sicché le stesse sono state legittimamente utilizzate. Pertanto il ricorso del PA dev'essere dichiarato inammissibile. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
In accoglimento del ricorso del P.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso del PA che condanna al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008