Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2007, n. 2951
CASS
Sentenza 20 settembre 2007

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Massime1

In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. (Fattispecie in cui il divieto è stato escluso, stante l'accertamento della non pertinenza dell'oggetto delle conversazioni intercettate all'attività professionale di psicologo esercitata dall'indagato).

Commentario1

  • 1Le garanzie difensive previste dall’art. 103 c.p.p..
    https://www.filodiritto.com/ · 16 settembre 2012

    Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2007, n. 2951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2951
Data del deposito : 20 settembre 2007

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