Sentenza 22 marzo 2007
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può essere esteso alla verifica della concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo circa la qualificazione dell'oggetto in sequestro come "corpus delicti", per riscontrare la sussistenza, o meno, della relazione di immediatezza tra quell'oggetto e l'illecito penale per il quale si procede.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2007, n. 16639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16639 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente - del 22/03/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO AN - Consigliere - N. 439
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 045373/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SC, N. IL 08/04/1974;
avverso ORDINANZA del 10/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di AVELLINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 10/11/2006, il Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza di riesame proposta da LL AN avverso il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio operato dai C.C. di Avellino in data 12/10/2006, avente ad oggetto (tra l'altro) n. 64 schede telefoniche per cellulari "Vodafone" in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648, 56 e 640 c.p.. Il Tribunale osservava che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - il P.M. aveva compiutamente specificato le esigenze probatorie cui era finalizzato il sequestro e che non rilevava l'omessa indicazione della data e dell'ora del sequestro, stante l'allegazione al provvedimento di convalida del verbale dello stesso sequestro;
in base agli atti del procedimento era, altresì, ipotizzabile il fumus del reato di ricettazione, tenuto conto delle modalità di acquisto delle schede (quali riferite dallo stesso LL in sede di spontanee dichiarazioni) in circostanze sicuramente estranee al normale circuito di distribuzione della merce;
le schede telefoniche sequestrate costituivano corpo del reato o, comunque, cosa ad esso pertinente;
il mantenimento delle indagini era, poi, giustificato nella prospettiva di sviluppo delle indagini, avuto riguardo alla espletanda attività di verifica di provenienza delle schede e, in relazione all'ipotizzato reato di truffa, anche della loro destinazione.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LL, per mezzo del difensore, deducendo: nullità per mancanza di motivazione e nullità per violazione dell'art. 355 c.p.p.. Secondo il ricorrente il provvedimento di sequestro sarebbe immotivato e illegittimo, perché ancorato su considerazione accusatorie contrastanti con la regolarità dell'operato dell'indagato; dal canto suo il Tribunale del riesame avrebbe effettuato una superficiale e acritica valutazione della nozione del fumus commissi delicti, stante l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria;
neppure sarebbero configurabili ulteriori esigenze investigative rispetto all'astratta ipotesi di reato configurata nel provvedimento impugnato.
2. Ritiene il Collegio che il contenuto critico delle censure, formulate dal ricorrente - peraltro in termini apodittici e stereotipati - non rientri nell'ambito del controllo consentito in materia alla Cassazione, posto che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p. è limitato dall'art. 325 c.p.p., comma 1 all'esclusivo vizio di "violazione di legge". Di conseguenza il controllo di legittimità non può estendersi all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): cioè, il caso di motivazione che manchi assolutamente o, comunque, sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal Giudice di merito ovvero il caso in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Al contrario è inammissibile il ricorso che si risolva in una censura di difetto di motivazione sulle esigenze probatorie quando il provvedimento gravato, pur laconicamente, abbia sul punto fornito una spiegazione tale da consentire di rintracciare l'itinerario decisorio, sottraendone l'approdo al sospetto di violazioni o errata interpretazione del dato normativo o di manifesta arbitrarietà (Cass. pen., Sez. 3^, 15/07/2004, n. 36160 Marchesini). Ciò posto e considerato che in via di principio deve escludersi che il Tribunale possa sostituirsi all'organo requirente nel formulare gli addebiti e nell'individuare le esigenze investigative sottese al sequestro, occorre, innanzitutto, riconoscere che nel caso all'esame il decreto di convalida risulta congruamente motivato, posto che risultano indicate in maniera chiara ed esaustiva le esigenze investigative ("si tratta di oggetti da sottoporre a ulteriori accertamenti, come indicati nella stessa C.N.R., al fine di approfondire le indagini sulla provenienza delle schede e sul contenuto dei file di memoria"), sono, altresì, individuate le ipotesi di reato contestate (artt. 648-640 c.p., artt. 56 e 110 c.p.) ed è fatto specifico riferimento all'allegato verbale di perquisizione e sequestro in data 12/10/2006 dei C.C. di Avellino:
così consentendo l'opportuna difesa alla parte e, nel contempo, il controllo giudiziale in sede di riesame circa la sussistenza del fumus delicti e il rapporto tra le cose sequestrate e il fatto-reato contestato.
Invero, in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla Polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il P.M. che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa;
poiché, peraltro, nella fase delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla Polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del P.M. e dal successivo deposito ex art.324 c.p.p., comma 6 (Cass. pen., Sez. 5^, 17/02/2004, n. 12229; conf.
Cass. pen., Sez. 6, 27/04/2004, n. 28051). Si rammenta che il recente indirizzo delle SS.UU. Penali (sentenza 28/1/2004, n, 5876, Ferazzi), condiviso da questo Collegio, ha escluso - in mancanza di indicazioni delle concrete finalità probatorie perseguite nel decreto di sequestro - un ruolo sostitutivo del giudice del riesame con un'arbitraria opera di supplenza di scelte discrezionali riservate al P.M., ma non ha, tuttavia, inibito allo stesso giudice di fare riferimento agli spunti integrativi eventualmente offerti dal requirente all'udienza camerale. Nella stessa prospettiva di una corretta distinzione dei ruoli tra l'organo requirente e quello decidente, deve ritenersi che il Tribunale - quale giudice del merito, cui è riservata la doverosa verifica della corrispondenza della base fattuale all'ipotesi di reato contestata - possa trarre argomenti dai fatti storici risultanti dagli atti per un corretto inquadramento giuridico della fattispecie e una migliore giustificazione delle esigenze probatorie.
Valga, altresì, considerare che il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato e al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti nel senso che deve essere accertata l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nell'art. 253 c.p.p., comma 2, tra la cosa stessa e l'illecito penale.
Orbene, nel caso all'esame, il Tribunale di Avellino ha fatto corretta applicazione degli indicati principi di diritto;
in particolare, ricostruendo la vicenda processuale sulla base degli atti a disposizione, ha evidenziato con argomentazioni congrue e logiche, l'astratta configurabilità del reato di ricettazione, la "pertinenza" delle schede sequestrate rispetto al delitto di cui all'art. 648 c.p., nonché la necessità di verifica dell'ulteriore pista investigativa relativa all'ipotizzato delitto di truffa;
in tal modo operando non già in via suppletiva rispetto all'organo requirente, ma con funzione meramente chiarificatrice, in ragione della natura delle censure del ricorrente.
Gli approfondimenti, reclamati dal ricorrente in punto di fondatezza dell'ipotesi accusatoria, avrebbero, invece, comportato una valutazione sul merito dell'imputazione, che esula dai presupposti del sequestro probatorio, proprio perché si tratta di un mezzo di ricerca della prova del fatto reato.
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007