Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME D O ITALIAND0348 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM Oggetto Risoluzione per SEZIONE TERZA CIVILE inadempime to Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14081/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron.7224 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 1163 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 09/10/01 Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO (OPIE SENTENZA Richiesta copia studioRichiesta sul ricorso proposto da: It-SOI E-24 ORE.... dal Sig. per diritti L.
3.000 MIRI VITTORIO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI 19 102.2001ER il .. IL CANCELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NATALI ELMI PAOLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NT IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato SIMONCINI ALDO, che la difende unitamente all'avvocato MILLONI SANDRO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 184/98 del Tribunale di PRATO, CORTE SUPREMAD CASSAZIONE2000 UFFICIO COPIE 1577 emessa il 25/2/98, depositata il 04/04/98; RG.2047/97 Rilasciata coia legale al Sig. SirusNCINI per dirtti L.. 76000+2 1127GIU.2001.. IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica 130 udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
de Sg. Livarsi udito l'Avvocato SANDRO MILLONI;
803par 11_0 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. I 3000 CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°) Con atto notificato in data 12.1.1996, AN NI, premesso che: aveva locato un complesso immobiliare di sua proprietà alla Fortuna s.r.l.; successivamente era subentrato nel rapporto contrattuale, come conduttore, RI VI, che ge- stiva la ditta individuale "Ristorante da RI"; il RI aveva reiteratamente violato i propri obblighi contrattuali, per: morosità nel pagamento del canone;
sublocazione dell'immobile a terzi (sas M.C. di RC Castro de Salvo) senza comunicazione al locatore;
LIRE 10000 realizzazione di opere abusive;
mutazione della desti- CANCELLERIA nazione contrattuale;
omessa copertura assicurativa dell'immobile (contrattualmente posta a carico del con- AS027603 duttore); AS027602 - aveva già ottenuto per tali ragioni il seque- AS027601 2 OF 152934 stro giudiziario dell'immobile; tutto ciò premesso: ha citato davanti al Pretore di Prato il RI e la M.C. per la risoluzione del contratto. Il Pretore, decidendo nel contraddittorio tra la AN e il RI, ha accolto la domanda (assegnando un termine per il rilascio), con sentenza che è stata con- fermata da quella emessa in grado di appello (in data 25. 2. 98) dal Tribunale di Prato con la seguente moti- vazione. 2°) Posto che il RI, essendo stato condannato in primo grado al rilascio, era legittimato ad appella- re, per valutare nel merito la gravità dell'inadempi- mento a norma dell'art. 1445 c.C., si doveva procedere ad una indagine complessiva dei comportamenti tenuti dalle parti. Pertanto erano irrilevanti le deduzioni del RI "tese a confutare la gravità complessiva del- l'inadempimento attraverso la negazione di una gravità sufficiente... per ognuno dei profili...singolarmente intesi". reiterati ritardi, In base a tale criterio, sanati (una volta anche se in parte, ma tardivamente aveva sanato in via transattiva la società sub condut- trice), integravano, anche per effetto di una clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione automatica 3 per il ritardo di venti giorni nei pagamenti, la fatti- specie di risoluzione per inadempimento. 3°) Di tale sentenza il RI ha chiesto la cas- sazione con ricorso affidato a due motivi, al quale la AN resiste con controricorso. La AN ha presentato memoria. II MOTIVI DELLA DECISIONE 1°) Nel controricorso vengono sollevate due ec- cezioni di inammissibilità del ricorso: la procura ri- sulta priva del requisito della specialità; manca la esposizione sommaria dei fatti che sono stati ampiamen- te travisati. Le due eccezioni sono infondate. Infatti: a) la procura apposta in margine al ri- corso, facendo riferimento al "presente procedimento, in ogni suo grado", si riferisce evidentemente anche al giudizio di cassazione (come peraltro si deve desu- mere dalla sua collocazione in margine al ricorso); b) eventuali travisamenti o incongruenze nella descrizione dei fatti non determinano inosservanza del disposto dell'art. 366, n.3. 2°) Con il primo motivo, il ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata "in quanto il suo dispositivo non è stato letto in udienza 4 nè..prontamente depositato". A sostegno di tale censu- ra si "deposita attestazione dell'avvocato che nella fase di appello ha patrocinato l'odierno ricorrente". Posto che una tale deposizione sarebbe del tutto irrilevante ai fini perseguiti dal ricorrente, dato che, per dimostrare la falsità del verbale di udienza, necessario impugnarlo con querela di falso (Cass., è 17. 10. 1993, n. 6073), il motivo si deve dichiarare inammissibile. "3°) Con il secondo motivo, formulato per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della sen- tenza relativa all'art. 1445 c.c.", il ricorrente pro- spetta, sotto il profilo del vizio di motivazione, mol- teplici censure di merito relative alla rilevanza del sequestro ottenuto dalla locatrice, alla sua incidenza sull'inadempimento del conduttore (attuale ricorrente) ed elaborando infine una propria ricostruzione sulla rilevanza complessiva di tali inadempimenti, anche que- sta assertivamente contrapposta a quella impugnata. Si tratta pertanto di asserzioni e considerazioni che nep- pure elaborano una critica analitica rivolta ai singoli passaggi argomentativi della sentenza impugnata in modo da porre in adeguato risalto i vizi di motivazio- ne denunziati. 4°) Per la ragioni esposte, il ricorso deve es- 5 sere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compen- sazione delle spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000, nella Came- ra di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE الملاك IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 9 MAR 2001 Oggi, 11 - CANCELLIERE Giovanni Giambattista The N I * 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMAL Registrato in GIU 200 4. 27735... versate £. 290.000 al no. VA (line p. II Dirigente Area Scr (D.ssa Maria Grazia D o Il Responsabile Servizio diziari (Dr. M. RACOZEMNI)