Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8251
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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Massime1

Fra i comportamenti idonei a giustificare l'esclusione del socio di una cooperativa di capitali può assumere rilevanza l'abuso del diritto di difesa nell'ambito di un giudizio intentato nei confronti della società, ove tale comportamento valga a configurare un tentativo di limitare l'attività economica dell'organismo societario e quindi di arrecare a quest'ultimo un danno patrimoniale e d'immagine (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva attribuito rilevanza, unitamente ad altri elementi di fatto, al comportamento del socio consistito nel chiedere il sequestro conservativo di alcuni beni sociali, senza iniziare il giudizio di merito a seguito del rigetto dell'istanza cautelare).

Commentario1

  • 1Il divieto di atti emulativi
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    L'ampiezza del diritto di proprietà sancita dall'art. 832 c.c. subisce una compressione di diversa intensità qualora sulla res gravino altri diritti reali di godimento, ovvero la stessa sia soggetta ai limiti imposti dall'ordinamento nell'interesse pubblico o privato. Fatte salve le suddette limitazioni, il proprietario può disporre e godere liberamente del bene purché non compia atti al solo scopo di arrecare danno agli altri. La necessità di salvaguardia degli interessi socialmente apprezzabili ha spinto il legislatore a prevedere, infatti, il divieto dell'esercizio del diritto di proprietà in modo arbitrario, con la ratio evidente di far sì che la proprietà non divenga uno strumento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8251
Data del deposito : 6 giugno 2002

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