Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
N IA I L A 0 D A S 1 IT , S . O A A T L IC T L R , L O A A BB B S ' L IN NOME DEL POR0 1 0 6 1 / 0 3 I E U L P D E S . D I A N I T N S S 3 G N 1 O O - E P 9 S A - M I 7 I D 1 A E A , t O D O RTE SUPREMA DI CASSAZIONE T e E R T a T T Oggetto I S A R N *G I L I E G L D S E SEZIONE PRIMA CIVILE E E R O D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G. N. 12681/01 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere 16480/01 Cron. 2366 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere - Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME Consigliere - Ud. 08/07/02 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: - INPS, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA tempore, FREZZA 17, presso 1'Avvocato PAOLO MARCHINI, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato FABIO FONZO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
COMMISSIONE REGIONAL PER L' ARTIGIANATO DELL' EMILIA ROMAGNA (C.R.A.); AR TO;
intimati - e sul 2° ricorso n° 16480/01 proposto da:2002 1557 COMMISSIONE REGIONALE PER L' ARTIGIANATO DELL' EMILIA -1- ROMAGNA (C.R.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso l'Avvocato MARIO D'OTTAVI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARINO ZUPPIROLI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale INPS AR TO;
intimati - avversO il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA depositato il 10/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 08/07/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Sgroi per delega chiesto l'accoglimento del ricorsoche ha principale;
udito per il resistente l'Avvocato Zuppiroli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. - impugnava dinanzi al Tribunale di Bologna, ai sensi dell' art. 7 ultimo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443, la decisione della Commissione regionale per l'artigianato dell' Emilia Romagna con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso l' iscrizione da parte della Commissione provinciale per l' artigianato di Rimini di Gastone NI nell' albo delle imprese artigiane per l' attività di " bagnino - fornitura di servizi e attrezzature da spiaggia ". Costituitosi il contraddittorio, con decreto dell' 8 giugno 1999 il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando che i "bagnini ", oltre a dare a noleggio ombrelloni e sdraio, prestano alla clientela una serie di servizi con carattere di assoluta prevalenza, stante la strumentalità di detti beni rispetto ai servizi non commerciali prestati, e che tale attività, non essendo nella specie in contestazione la sussistenza dei limiti dimensionali previsti dalla legge, era inquadrabile nell' ambito della impresa artigiana, secondo la definizione fornita dall' art. 3 della legge n. 443 del 1985. Proposto reclamo dall' I.N.P.S., con decreto del 28 aprile - 10 maggio giugno 2000 la Corte di Appello di Bologna rigettava il reclamo e compensava le spese processuali. Osservava in motivazione la Corte territoriale che doveva riconoscersi ai "bagnini "la qualifica di gestori di stabilimenti balneari, ma che da tale qualifica non derivava in via consequenziale ed automatica l' inclusione degli esercenti attività di stabilimento balneare tra i "soggetti che esercitano attività commerciale e turistica", ai sensi dell' 1 art. 29 comma 2 lett. e) della legge n. 160 del 1975, atteso che la legge quadro per l'artigianato del 1985, avente natura di legge speciale, contiene all' art. 3 la definizione di impresa artigiana, così che per il doveroso coordinamento delle leggi succedutesi nel tempo occorreva verificare se, sulla base degli elementi acquisiti, l' impresa fosse da qualificare tuttora come commerciale ovvero come artigianale. Rilevava altresì che - fermo il rispetto dei limiti dimensionali ed organizzativi propri dell' artigianato, non contestato dall' Istituto reclamante i servizi inerenti alla cura ed alla conservazione della spiaggia, nonchè al miglior godimento di essa da parte dei bagnanti, dovevano considerarsi prevalenti rispetto alla attività di noleggio di cabine, ombrelloni e sdraio, atteso il carattere strumentale di detti beni, posti a disposizione dei clienti e non oggetto di scambio, bensì inseriti in un complesso di servizi inerenti alla fruizione dell' arenile. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione l' INPS deducendo due motivi. La Commissione regionale per l' artigianato dell' Emilia Romagna ha resistito con controricorso ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Il NI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c. E' da rilevare in via pregiudiziale che il provvedimento impugnato - correttamente reso nella forma del decreto, in quanto emesso a conclusione di un procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell' 2 art. 7 ultimo comma della legge n. 443 del 1985 - costituisce provvedimento giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, atteso che pronuncia, con attitudine al giudicato, sullo status dell' imprenditore artigiano, cui conseguono diritti ed obblighi, e pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, perchè adottato dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell' art. 739 c.p.c., può essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost. ( v. Cass. 2002 n. 7242; 2002 n. 7231; 2000 n. 8703; 1991 n. 4990; 1991 n. 3720; v. altresì S.U. 1996 n. 5519). Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c., 156 comma 2 c.p.c., si deduce che il decreto impugnato difetta totalmente di motivazione nel punto in cui afferma la prevalenza della prestazione di servizi rispetto alle attività di intermediazione, in quanto tale valutazione appare fondata su enunciazioni teoriche ed astratte, non correlate ad una effettiva verifica degli elementi fattuali caratterizzanti la fattispecie. Il motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello, dopo aver individuato la normativa applicabile e ritenuto la necessità di riscontrare se l'impresa della cui iscrizione si trattava svolgesse in via prevalente servizi non commerciali, non ha mancato di compiere la relativa indagine con riferimento al caso in esame, identificando e comparando le attività inerenti alla cessione in godimento di beni e quelle relative alla prestazione di servizi non commerciali. L' assenza nel decreto impugnato di specifiche indicazioni sulla consistenza delle une e delle altre attività non vale ad integrare, come 3 prospettato dal ricorrente in via principale, una mancanza assoluta di motivazione - suscettibile di deduzione con il ricorso straordinario per cassazione in quanto riconducibile al vizio di cui all' art. 360 n.
4. c.p.c. atteso che il tipo e la natura delle "forniture di servizi ed attrezzature da spiaggia come delineati dal primo giudice con 11 riferimento alla vicenda in esame, non erano stati oggetto di contestazioni nel giudizio di secondo grado. Ne deriva che le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, ancorchè impostate in termini generali e di principio, appaiono del tutto idonee a dare effettivo sostegno motivazionale alla decisione, riferendosi ad una situazione di fatto non più contestata. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 443 del 1985, 29 della legge n. 160 del 1975, delle norme in tema di rilascio di autorizzazione al commercio agli stabilimenti balneari, degli artt. 3 della legge n. 287 del 1991, 2083 e 2195 primo comma n. 2 c.c., si sostiene che la Corte di Appello, nel ritenere la natura artigiana e non commerciale dell' impresa in discorso, ha invertito i termini del giudizio di strumentalità ed accessorietà tra le diverse prestazioni che art. 3 della legge n. 443 del 1985 le imponeva di svolgere, mancando di considerare che compito primario del gestore di uno stabilimento balneare è quello di assicurare il godimento di beni, con contratti commutativi assimilabili alla locazione, e che le ulteriori prestazioni sono meramente accessorie. Si deduce altresì che l' art. 29 della legge n. 160 del 1975, inquadrando gli esercenti di stabilimenti balneari tra i soggetti svolgenti un' attività commerciale, attribuisce in 4 modo vincolante detta qualità, precludendo ogni possibilità di inserimento dei medesimi nell' area dell' artigianato. Anche tale motivo è infondato, in entrambe le sue articolazioni. Come questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare nella recente sentenza n.7231 del 2002 ed in altre analoghe pronunce rese alla medesima udienza, l' impresa artigiana, nella disciplina della legge quadro 8 agosto 1985 n. 443, si caratterizza, quale species, all' interno del genus impresa, per il contenimento delle dimensioni della struttura organizzativa, secondo i limiti fissati dall' art. 4, nonchè per la natura dell' attività esercitata, che ai sensi dell' art. 3 deve riguardare in via prevalente la produzione di beni o la prestazione di servizi, escluse " le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all' esercizio dell' impresa ". Tenuto conto che l' attività commerciale in generale ricomprende la prestazione di servizi, ai sensi dell' art. 2195 c.c., deve argomentarsi che il predetto art. 3, ove distingue i "servizi commerciali" dagli altri servizi, fa riferimento ai servizi commerciali in senso stretto, ossia a quelli che implicano la mera cessione in proprietà o in uso di cose, come peraltro conferma la successiva elencazione di alcune delle relative ipotesi. In puntuale applicazione di tali disposizioni la Corte di Appello, decidendo in una controversia in cui era pacifico il rispetto dei requisiti dimensionali ed organizzativi propri dell' artigianato, ha dato 5 atto dell' inclusione tra i servizi commerciali, nel senso sopra indicato, della cessione in godimento temporaneo di cabine, ombrelloni, sedie ed altri beni simili ed ha quindi correttamente ritenuto decisivo, per l' attribuzione della qualità di imprenditore artigiano, l' accertamento della prevalenza di tali servizi, ovvero della loro accessorietà e strumentalità rispetto ai servizi non commerciali, consistenti nella sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature occorrenti per rendere confortevole la permanenza dei clienti. Come è evidente, la valutazione svolta al riguardo, ancorata a corrette premesse giuridiche, esprime un giudizio di merito non suscettibile di sindacato in questa sede, neppure sotto il profilo della congruità della motivazione, attesi i limiti di deducibilità dei vizi motivazionali con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Nè è configurabile il dedotto vizio di violazione di legge in relazione ai parametri adottati per individuare i servizi prevalenti e quelli accessori e strumentali, tenuto conto che in presenza di un' attività di impresa con pluralità di prestazioni, rispettivamente riconducibili negli schemi della locatio rei e della locatio operis, l' individuazione di quelle principali e di quelle accessorie necessariamente postula un apprezzamento comparativo, che consideri il bene primario, sotto il profilo funzionale ed anche economico, offerto alla clientela. Neppure può opporsi alle conclusioni raggiunte dalla Corte di Appello il disposto dell' art. 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160, il cui primo comma, sostituendo l' art. 1 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 e riformulandolo in sette distinti periodi o sottocommi ( seguiti da altri quattro autonomi commi ) menziona espressamente gli stabilimenti 6 balneari tra le attività commerciali soggette ad assicurazione obbligatoria contro le malattie. Ed invero il primo comma di detto art. 29 è stato a sua volta sostituito dal comma 203 dell' art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con una formulazione concentrata in un unico periodo, nel quale non compare più detta menzione. Peraltro la precedente inclusione degli stabilimenti balneari tra le società commerciali non interferisce sul problema in esame, atteso che i requisiti per l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane sono direttamente e specificamente fissati dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, con efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assicurativi, ai sensi dell' art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e poi dell' art. 1 terzo comma del d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, nel testo fissato dalla legge di conversione 17 marzo 1993 n. 63. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si censura la disposta compensazione delle spese processuali, rilevandosi che, difformemente da quanto affermato nel decreto impugnato, la problematica non era affatto nuova o complessa, avendo il medesimo Tribunale di Bologna già risolto in senso analogo la questione. Anche tale motivo è infondato. Come è noto, in tema di regolamento delle spese processuali può denunciarsi la violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. quando il relativo onere sia stato posto, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre non è sindacabile I' esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime per giusti motivi, salva l' ipotesi in cui detti motivi ove esplicitati si risolvano in argomentazioni - - palesemente illogiche, tali da inficiare lo stesso processo formativo della volontà del giudice sul punto ( v. tra le tante, Cass. 2002 n. " 1898; 2001 n. 5988; 2000 n. 15373; 2000 n. 5390; 2000 n. 5305; 2000 n. 319; 1999 n. 14576). Tale principio priva di consistenza il motivo di ricorso proposto, atteso che la Corte di Appello, facendo riferimento alla novità complessità delle questioni affrontate, ha indicato una ragions sufficiente ad esprimere la ratio della disposta compensazione e nor viziata da illogicità: la circostanza che le stesse questioni erano state definite in una molteplicità di cause parallele con pronunce di primo, grado conformi a quella oggetto di gravame non valeva invero ad escludere, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale in sede di legittimità, la persistenza dei suindicati profili di novità e complessità. Le medesime ragioni e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile l' 8 luglio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mabriella lucestMabille Lotew CORTE IL CA Ancie n Depott 24 GEN 2003 A LLIERE 8