Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, della sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento a elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregressa condotta, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o anche solo a un tentativo di fuga. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivato con una serie di riferimenti a specifici elementi fattuali il ripristino della custodia cautelare nei confronti di un dirigente di associazione mafiosa condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi in relazione a omicidio aggravato e a delitti connessi in materia di armi, tenuto conto che il pericolo di fuga non si sarebbe potuto considerare attenuato dalla coesistenza di altri titoli detentivi, anche in considerazione delle molteplici misure che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario e il riacquisto anticipato della libertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2010, n. 19519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19519 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/04/2010
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1005
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 46719/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE SC IN N. IL 06/01/1959;
avverso l'ordinanza n. 626/2009 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 05/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI SILVESTRI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5.11.2009, il Tribunale di Messina, costituito a norma dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di EM VO IN avverso l'ordinanza emessa in data 17.7.2009 dalla Corte di Assise di Messina con cui gli era stata ripristinata la misura cautelare della custodia in carcere a seguito della condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi infettagli per il reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., con rango di dirigente, per l'omicidio di OL IN e connessi reati relativi alle armi, nonché per più estorsione aggravate a norma del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il tribunale rilevava che la corte di assise aveva correttamente ritenuto come altamente probabile che il condannato potesse darsi alla fuga in relazione alla pena perpetua che gli era stata applicata e alla posizione apicale assunta in una associazione di stampo mafioso operante e saldamente radicata nel territorio: aggiungeva che non era di ostacolo all'accertato pericolo di fuga la circostanza che il condannato era detenuto per altra causa.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per violazione di norme processuali e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che il tribunale non aveva tenuto conto che il regime di ripristino differisce da quello dell'originaria imposizione della misura;
che erano state poste a base del pericolo di fuga le condotte di altri soggetti;
che non è stata spiegata la possibilità di superare il dato obiettivo della concreta impossibilità di sottrarsi all'esecuzione della pena;
che le deduzioni difensive non sono state confutate con adeguata motivazione, compresa quella riguardante la condizione di detenuto per altra causa, sottoposto al regime dell'art. 41 bis ord. pen., con scadenza pena lontana. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non ha fondamento, in quanto la struttura e lo sviluppo argomentativo dell'ordinanza risultano conformi ai canoni della logica e sono rispondenti ad una corretta interpretazione della normativa di cui all'art. 274 in relazione all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b). Deve premettersi che l'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) prevede la possibilità di ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini "contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1, lett. b)". Il ripristino della custodia previsto da tale disposizione è, dunque, subordinato a due concorrenti presupposti:
il primo è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna di primo o di secondo grado;
il secondo dalla circostanza che l'imputato si è dato alla fuga o che sussiste concreto pericolo che l'imputato si dia alla fuga.
Ciò posto, poiché la norma introduce una evidente deroga alla disciplina dei termini massimi della custodia cautelare, sia pur limitata ai termini di fase e non operante ai termini complessivi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, è innegabile che essa ha carattere eccezionale e non può essere estesa per via analogica, dovendo, al contrario, essere oggetto di stretta interpretazione, rigorosamente ancorata ai precisi presupposti prefigurati dalla legge processuale. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta nè sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2001, Litteri ed altri, rv. 219600).
Ciò posto, deve sottolinearsi che il Tribunale ha compiuto un'organica ed esauriente valutazione concreta della peculiare situazione rilevando che la condanna all'ergastolo rappresenta un indicatore significativo della spinta a sottrarsi all'esecuzione della pena e che il suo ruolo di dirigente di un'associazione mafiosa ancora operante rafforza il giudizio prognostico relativo al pericolo di fuga, senza che questo possa considerarsi eliminato per l'esistenza di altri titoli detentivi in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario e per il riacquisto anticipato della libertà. Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi di giudizio disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, onde la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010