Sentenza 10 novembre 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per scarico si deve intendere il liquido ( o comunque la sostanza convogliabile tramite condotta) che in qualsiasi modo e per qualsiasi causa proviene dall'insediamento e confluisce nel corpo recettore; vale a dire il refluo nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore.
Commentario • 1
- 1. Rifiuti minerari non sono soggetti al ''decreto Ronchi''Accesso limitatoAndrea Ceccobelli · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2000
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1998, n. 13376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13376 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 10.11.1998
Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 3398
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere N. 29708/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per VI TA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 22.1.1998 dal pretore di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Bruno Ranieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Uditi i difensori dell'imputato, avv. Paolo Dell'Anno e avv. Angelo Mannatrizio, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 22.1.1998 il pretore di Roma dichiarava TA IO colpevole del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge 319/1976 - come modificata dalla legge 172/1995 -
perché, quale rappresentante legale della società Ecofer, esercente la rottamazione di autoveicoli, aveva effettuato scarichi idricì superanti i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge (accertato in Roma il 18.5.1994). Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, il pretore condannava il IO alla pena di lire 10.000.000 di ammenda, con i doppi benefici.
E giudicante riconosceva che la società Ecofer non utilizzava acqua per la sua attività produttiva, e che nella vasca di decantazione dove era stato effettuato il prelievo dei campioni confluivano i reflui di insediamenti amministrativi nonché le c.d. acque di piazzale. Tuttavia osservava che anche le acque meteorologiche, quando vengono a contatto con le sostanze inquinanti legate all'attività produttiva (quali gli autoveicoli che stazionano in attesa della rottamazione) producono scarichi di tipo industriale.
2 - Avverso la condanna ha proposto ricorso il difensore del IO, deducendo erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sotto vari profili. In buona sostanza lamenta errata interpretazione del concetto di scarico da insediamento produttivo, sostenendo che detto scarico deve essere funzionalmente connesso al (ovvero originato dal) ciclo produttivo e pertanto non può mai comprendere le acque meteoriche.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il concetto di scarico che si ricava indirettamente dall'art. 1 della legge 10.5.1976 n. 319 è molto ampio e onnicomprensivo, e non è affatto ristretto dalla definizione di insediamento civile e produttivo introdotta dall'art. 1 quater della legge 8.10.1976 n. 690. Per scarico si deve quindi intendere il liquido (o comunque la sostanza convogliabile tramite condotta) che in qualsiasi modo e per qualsiasi causa proviene dall'insediamento e confluisce nel corpo ricettore, vale a dire il refluo nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore (cfr. Cass. Sez. III, n. 10914 del 6.12.1984, ud. 5.10.1984, Baumann, rv. 166992; Cass. Sez. III, n. 7449 del 30.5.1990, ud. 23.4.1990, Gozza, rv. 184429). Quanto alla categoria di insediamento produttivo, la giurisprudenza di questa corte è costante al riguardo: il criterio discretivo tra insediamento civile e insediamento produttivo, a norma del citato art. 1 quater della legge 8.10.1976 n. 690, va ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per tipo e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Nella fattispecie concreta, risulta che il IO aveva presentato domanda di autorizzazione allo scarico di reflui liquidi provenienti dall'insediamento produttivo della Ecofer. Ma quel che più conta - come sottolinea la sentenza pretorile - è che gli elementi che alle analisi sono risultati superiori ai limiti tabellari (BOD5, COD, rame, piombo, zinco, materiali in sospensione) sono incompatibili con gli scariche da insediamenti civili, e sono assimilabili piuttosto a quelli da insediamenti produttivi.
Ne deriva che lo scarico di cui è stato prelevato e analizzato un campione, in quanto scarico extratabellare da insediamento produttivo, integra il reato contestato all'imputato.
4 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998