Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
Le acque di falda provenienti da lavori di escavazione presso l'alveo di un corso d'acqua ed intorbidate dai residui dei lavori di scavo e di cantiere, costituiscono acque reflue industriali, poiché derivanti dallo svolgimento di attività produttiva, e comunque non assimilabili alle acque reflue domestiche.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2006, n. 29126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29126 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
26
29 1 2 6 /06
RE PUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 21/06/06
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA Dott. Ernesto Lupo Presidente N. 1190 1. Dott. Guido De Maio Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Dott. Mario Gentile Consigliere N. 6890/06
3. Dott Alfredo Maria Lombardi Consigliere 4. Dott Giulio Sarno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
SS LI, nato il [...]
Avverso la Sentenza
Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, emessa il 17/11/05
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo duy che ha concluso per Annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
1
दु
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata d Porretta Terme, con sentenza emessa il
17/11/05, dichiarava SS LI colpevole del reato di cui agli artt. 45, comma 1°, e
59 D.L.vo 152/99 e lo condannava alla pena di € 2.500,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606,
lett. c) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era stata respinta illegittimamente la richiesta di oblazione ex art. 162 bis cpp,
presentata tempestivamente il 17/11/05 all'inizio dell'udienza dibattimentale;
2. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 59, D.L.vo 152/99 poiché non si trattava di acque reflue industriali derivanti dalla effettuazione di lavori di scavo.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 21/06/06, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice di merito ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della
서 decisione.
2 Per contro le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto.
In primo luogo va disattesa l'eccezione preliminare attinente alla asserita illegittima reiezione della richiesta di oblazione avanzata all'apertura dell'udienza dibattimentale del 17/11/05.
Nella fattispecie è stato emesso, in data 20/10/04, decreto penale di condanna alla pena di € 3.098,00 di multa nei confronti, tra gli altri, di SS LI, imputato del reato di cui agli artt. 45, comma 1°, e 59 D.L.vo 152/99.
Trattasi di contravvenzione punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'amenda,
per la quale è consentita l'oblazione ex art. 162 bis cpp.
Detta richiesta andava presentata, a pena di decadenza, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi degli artt. 141, 3° comma, disp. att. cpp e 464, 2°
comma, cpp.
Il fatto che nel decreto penale de quo fosse stata applicata erroneamente la pena della multa anziché quella dell'ammenda non costituiva causa ostatva alla
―
conteneva presentazione della richiesta di oblazione. Il Decreto penale, peraltro, contiene esplicitamente l'avvertimento, per l'imputato, della facoltà di presentare oblazione.
✓
Il Giudice di merito, inoltre, con ordinanza emessa il 07/07/05 avea autorizzato il
SS a presentare istanza di restituzione in termine ex art. 175 cpp, ai fini dell'esercizio della facoltà di avanzare domanda di oblazione.
Il SS, invece, ometteva di presentare istanza di restituzione in termini;
avanzava richiesta di oblazione soltanto nell'udienza dibattimentale del 17/11/05, fissata a seguito della revoca del decreto penale.
Trattasi di richiesta tardiva con conseguente inammissibilità della stesso ai sensi dell'art. 464, 3° comma, cpp [conforme Cass. Sez. Unite Sent. n. 7645 del 02/03/06 rv 233028-233029]. н
3 In ordine alle censure attinenti alla responsablità penale dell'imputato, si osserva che le stesse sono generiche e non specifiche, perché non correlate in modo pertinente alle ragioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Dette censure sono, comunque, infondate essendo risultato che SS LI, quale direttore del cantiere "Quercia 2” – nell'ambito di lavors di ingegneria civile attinent alla costruzione di un manufatto aveva provveduto ad eseguire lavori di scavo in profondità presso l'alveo del torrente Setta al fine di fare affiorare in superficie l'acqua di falde del predetto torrente. Dette acque, intorbidate dai residui dei lavori di scavo e di cantiere, venivano poi scaricate, mediante due pompe, a valle del fondo in questione;
il tutto senza che fosse stata richiesta e concessa la prescritta autorizzazione.
Trattasi di acque reflue industriali poiché derivanti dallo svolgimento di attività
produttiva, comunque non assimilabile alle acque reflue domestiche, il tutto ai sensi degli artt. 2 - 59 D.L.vo 152/99 [Giurisprudenza consolidata Sez. III Sent. n. 35870
del 03/09/04 (ud 01/07/04) ric. Arcidiacono rv 229012; Cass. Sez.III Sent. n. 42932
del 19/12/02 (ud 24/10/02) rv 222966; Cass. Sez. III Sent.n. 21004 del 13/05/03 (cc
26/02/2003) rv227182; Cass.Sez. III Sent. n. 24322 del 03/06/03 (ud 04/04/03) rv
225313].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da SS LI, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali
P. Q. M.
서 La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21/06/06
Il Presidente
(dott. E. Lupo)
Emma u L'Estensore
( dott. M. Gentile )
Perio Gentile
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
COR
10 ACD 2006 IL CANCELLERE C1 AS Paolo Mensurat
L
5