Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2009, n. 12865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12865 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/02/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 300
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24393/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF LV, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Messina, emessa il 31/03/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per: Rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa il 31/03/08 dichiarava AF LV colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, artt 45 e 59 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137) e lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda;
pena sospesa. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 (già D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59). Trattavasi non di acque reflue industriali,
bensì di acque reflue domestiche confluenti nella rete fognaria, in ordine alle quali non è prevista alcuna autorizzazione;
2. che, comunque, ricorreva l'ipotesi dell'errore di diritto inevitabile e quindi incolpevole - ex art. 5 c.p. in relazione alla sentenza Corte Costituzionale 364/88, dovuto ad atto della P.A., con particolare riferimento all'attestazione del Comune di Messina del 10/12/97 - rilasciata nei confronti di LO VA (originario titolare dell'impresa poi trasferita al ON) - secondo la quale non era necessaria alcuna autorizzazione per le acque reflue in questione, non trattandosi di scarichi industriali. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/02/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Messina ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare risulta accertato che ON LV, quale titolare dell'omonima ditta di commercio all'ingresso di prodotti ittici ubicata nella via A. Valore n. 25 di Messina - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva aperto ed effettuato uno scarico di acque reflue industriali nei tombini esterni della pubblica via, senza essere munito della prescritta autorizzazione.
Trattavasi di acque di condensa provenienti dai frigoriferi ove erano conservati i prodotti ittici;
nonché di quelle prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari;
costituenti acque reflue industriali per le quali era necessaria la prescritta autorizzazione.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, ora riprodotto nel D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 137. Al riguardo va ribadito ed affermato che nella nozione di acque reflue industriali, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 74, lett. H) (già D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, lett. h) rientrano tutti i tipi di acqua derivante dallo svolgimento di attività produttive, poiché detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche prevista dal citato art. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. g), già D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, lett. g) (Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 3, Sent. n. 35870, rv 229012; Cass. Sez. 3, Sent. n. 42932 del 19/12/02, rv 222966; Cass. Sez. 3, Sent. n. 978 del 20/01/04, ric. Marmo;
Cass. Sez. 3, Sent. n. 24892 del 10/06/03, rv 227180). Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.
Sono altresì errate in diritto perché in difformità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h) e art. 137.
Va altresì disatteso l'assunto difensivo secondo cui nella fattispecie ricorreva l'ipotesi di errore di diritto inevitabile ex art. 5 c.p. e sentenza Corte Costituzionale 364/88, con conseguente esclusione della punibilità del ON.
Al riguardo si osserva che l'attestazione del sindaco di Messina in data 10/12/97 non ha alcuna rilevanza rispetto alla condotta contestata del ON. Detta attestazione, invero, atteneva alla ditta LO VA (originaria titolare dell'impresa, poi trasferita al ON); risaliva al 10/12/1997, epoca precedente alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999; non era inerente alla nuova ed autonoma attività successivamente iniziata dall'odierno imputato.
Detta autorizzazione /o attestazione, comunque, non condurre a errore di diritto inevitabile, poiché il ON, avvalendosi di consulente /o professionista esperto in materia, ben poteva, mediante condotta caratterizzata dalla ordinaria diligenza, provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006), ivi compresa la necessità di munirsi della prescritta autorizzazione amministrativa, necessaria per lo scarico dei reflui delle acque industriali provenienti dal suo insediamento produttivo.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da ON LV con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009