Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2009, n. 12865
CASS
Sentenza 5 febbraio 2009

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In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2009, n. 12865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12865
    Data del deposito : 5 febbraio 2009

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