Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 26543
CASS
Sentenza 21 maggio 2008

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Massime1

In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).

Commentario1

  • 1ACQUE: Impianti di autolavaggio inquinamento per sversamento a suolo.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    1° massima ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianti di autolavaggio – Natura di insediamenti produttivi – Qualità inquinante delle acque – Sversamento sul suolo – Acque reflue industriali – Configurabilità del reato – Artt. 74, 133, 137, 256, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – GIURISPRUDENZA. Gli impianti di autolavaggio, hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate (così Sez. 3, n. 5143 del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 26543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26543
Data del deposito : 21 maggio 2008

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