CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2023, n. 25803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25803 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE nei confronti di: AT UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25803 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/05/2023 Ritenuto in fatto Il pubblico ministero presso il tribunale di Termini Imerese ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Termini Imerese del 21 settembre 2022 con la quale il giudice monocratico - nell'ambito del processo penale instaurato nei confronti di TA LU per il delitto di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen., commesso in danno di LL AN - dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e la restituzione degli atti al pubblico ministero per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, eseguita presso il domicilio eletto, sul presupposto della non estensibilità al procedimento penale della elezione di domicilio formalizzata dall'imputato nell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 1.Con unico motivo, è stata dedotta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità - art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. - ed abnormità del provvedimento impugnato, in quanto assunto in violazione del costante principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, opera anche nell'ambito del procedimento penale per il quale il beneficio sia richiesto. L'ordinanza avrebbe così determinato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. 2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro provvedimento non impugnabile. 1.Muovendo dall'enunciato di Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, P.M. in proc. ON e altro, Rv. 243590-01 e come ribadito dalla successiva giurisprudenza prevalente (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, P.M. in proc. Ebrima, rv. 270273-01; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, RM. in proc. Chen, rv. 269080-01; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Così deciso, il 3/5/2023 P.M. in proc. Besio, rv. 262374-01; Sez. 6, n. sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, P.M. in proc. Morra, Rv. 258569-01; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, P.M. in proc. NO e altro, Rv. 247030-01), è stato espresso il principio di diritto, da cui il collegio non reputa di discostarsi, secondo il quale il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è abnorme, in quanto non possono essere qualificati "anomali" i provvedimenti che costituiscono espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determinano la stasi del procedimento. Invero, in tale situazione di errato esercizio da parte del giudice del potere/dovere di verifica della regolarità della citazione, il pubblico ministero può disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto che si assume irritualmente compiuto od omesso, mentre l'abnormità dell'atto è confinata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile come tale nel corso futuro del procedimento o del processo. 2. Va comunque dato atto che, per consolidato orientamento di questa Corte, "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; sez. 5, ord. n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; sez.3, n. 14416 del 19/02/2013, El Hairi, Rv. 255029; sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Rv.242868; sez. 1, n. 41069 del 23/10/2008, Cardinale, Rv. 242037). Pertanto, deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il domicilio eletto nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25803 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/05/2023 Ritenuto in fatto Il pubblico ministero presso il tribunale di Termini Imerese ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Termini Imerese del 21 settembre 2022 con la quale il giudice monocratico - nell'ambito del processo penale instaurato nei confronti di TA LU per il delitto di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen., commesso in danno di LL AN - dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e la restituzione degli atti al pubblico ministero per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, eseguita presso il domicilio eletto, sul presupposto della non estensibilità al procedimento penale della elezione di domicilio formalizzata dall'imputato nell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 1.Con unico motivo, è stata dedotta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità - art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. - ed abnormità del provvedimento impugnato, in quanto assunto in violazione del costante principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, opera anche nell'ambito del procedimento penale per il quale il beneficio sia richiesto. L'ordinanza avrebbe così determinato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. 2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro provvedimento non impugnabile. 1.Muovendo dall'enunciato di Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, P.M. in proc. ON e altro, Rv. 243590-01 e come ribadito dalla successiva giurisprudenza prevalente (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, P.M. in proc. Ebrima, rv. 270273-01; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, RM. in proc. Chen, rv. 269080-01; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Così deciso, il 3/5/2023 P.M. in proc. Besio, rv. 262374-01; Sez. 6, n. sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, P.M. in proc. Morra, Rv. 258569-01; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, P.M. in proc. NO e altro, Rv. 247030-01), è stato espresso il principio di diritto, da cui il collegio non reputa di discostarsi, secondo il quale il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è abnorme, in quanto non possono essere qualificati "anomali" i provvedimenti che costituiscono espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determinano la stasi del procedimento. Invero, in tale situazione di errato esercizio da parte del giudice del potere/dovere di verifica della regolarità della citazione, il pubblico ministero può disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto che si assume irritualmente compiuto od omesso, mentre l'abnormità dell'atto è confinata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile come tale nel corso futuro del procedimento o del processo. 2. Va comunque dato atto che, per consolidato orientamento di questa Corte, "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; sez. 5, ord. n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; sez.3, n. 14416 del 19/02/2013, El Hairi, Rv. 255029; sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Rv.242868; sez. 1, n. 41069 del 23/10/2008, Cardinale, Rv. 242037). Pertanto, deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il domicilio eletto nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.