CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19385 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19385 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3.10.2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di ZZ VI, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 216 I.f. e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato sulla sola base della intervenuta denuncia di furto delle scritture contabili in epoca prossima al fallimento. Ai fini della necessaria sussistenza degli indici di fraudolenza non è sufficiente la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società che secondo la corte di merito celerebbe di per sé l'animus lucrandi (lo scopo dì procurarsi un vantaggio) e nocendi (di recare pregiudizio ai creditori). La corte di appello, quindi, erroneamente ritiene che l'omissione della tenuta delle scritture contabili dimostri di per sé una vera e propria preordinazione e quindi la prova della consapevole finalità di creare pregiudizio ai creditori, laddove l'irregolare tenuta ben potrebbe essere dipesa unicamente da negligenza e trascuratezza con conseguente integrazione della bancarotta semplice. Indi, si citano a sostegno dell'impostazione seguita in ricorso la pronuncia Sgaramella, del 26,6.2017, oltre ad altre pronunce della Quinta Sezione di questa Corte, che richiedono - ai fini della bancarotta patrimoniale - la rilevazione degli indici di fraudolenza e la formulazione di prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 ricorso è inammissibile. Premesso che nel caso di specie è stata contestata e ravvisata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/omissione, si osserva che il ricorso è dei tutto fuori 2 fuoco perché nel lamentare vizi dì legge e di motivazione, denunciati in relazione all'assunta mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo, fa riferimento ad aspetti che riguardano fattispecie diverse da quella contestata, in particolare a quella del tutto diversa della bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamando anche pronunce emesse da questa Corte in tema che inerendo a tale diversa ipotesi criminosa fanno leva sulla necessità di individuare gli indici di fraudolenza per ricostruire la matrice dolosa della messa in pericolo della garanzia dei creditori costituita dal patrimonio della società; laddove nel caso di specie, come già evidenziato, l'affermazione di responsabilità è intervenuta in relazione alla sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili la cui integrazione richiede il dolo specifico di avere agito al fine di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di conseguire profitto. Ed infatti, la sentenza impugnata ha innanzitutto posto in evidenza che l'imputato, invitato a presentarsi presso il curatore, disertava la convocazione presentandosi solo successivamente con una denuncia di furto di un'autovettura sporta il 2.4.2014 in cui genericamente si parlava di documenti contabili al suo interno custoditi, sulla base della quale asseriva che le scritture contabili e i documenti fiscali della società fallita si trovavano tutti all'interno di tale veicolo perché ritirati il giorno precedente presso il commercialista;
ma dagli accertamenti successivi svolti emergeva che l'autovettura in questione era sottoposta a fermo amministrativo sin dal 2007 e che era priva di copertura assicurativa dal 2012 ossia da circa due anni antecedenti la data dell'asserito furto, sicché i giudici di merito concludevano per la inverosimiglianza della giustificazione offerta da ZZ e per la evidente preordinazione della denuncia a fine illecito, tenuto conto che il fallimento era stato poi dichiarato poco più di un anno dopo e dopo che, nei 2012, la società - la DE.CO.S. Edil s.r.l. - era stata posta in liquidazione per mancanza di commesse con nomina a liquidatore del ricorrente, già amministratore unico, e nel medesimo anno aveva anche già ricevute la notificazione di decreto ingiuntivo da parte della Ciaramella S.r.l. per forniture di bitume non pagate (a seguito del quale era stata poi avanzata dalla medesima società istanza di fallimento), e tenuto conto altresì che già nel 2005 la società dichiarava redditi irrisori a fronte di debiti verso l'erario che ne! 2015 ammontavano a oltre 262.000 (debito già iscritto a ruolo riscossione Sicilia); i giudici di merito - nelle conformi pronunce di primo e di secondo grado - hanno altresì precisato che nei 2013 l'imputato aveva anche costituito altra società, la Imperial Costruzioni S.r.l., avente la medesima sede legale della DE.CO.S. Edil ed il medesimo oggetto sociale, di cui ZZ era amministratore unico nonché socio insieme al fratello. Attraverso l'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla due società emergevano redditi percepiti a mezzo di procedure di pignoramento presso terzi negli anni 2012-2013 (per la società fallita) e per l'anno 2014 per l'altra (somme non rinvenute dal curatore). La corte territoriale ha altresì posto in luce che il curatore aveva affermato di non aver potuto accertare né l'an né il quantum dei debiti né l'attivo e tutte le movimentazioni patrimoniali, in assenza delle scritture contabili, che i debiti accertati - per complessivi 400.000,00 euro - erano quelli insinuati al passivo di cui il curatore era venuto a conoscenza attraverso la presentazione delle domande di insinuazione. La corte di appello, alla difesa che assumeva - come continua a sostenere in ricorso - l'omessa tenuta delle scritture contabili a partire dall'ultimo bilancio del 2008 - virando per l'omessa tenuta delle scritture contabili - contraddistinta da mera negligenza, ha giustamente risposto osservando che la evidente strumentalità della denuncia di furto accompagnata dalle falsità riferite dall'imputato al curatore (quanto - tra l'altro - all'assicurazione sull'auto e all'uso poco credibile di un veicolo privo di copertura assicurativa) per avvalorare la propria linea difensiva della accidentalità della scomparsa, non depone per un comportamento negligente quanto piuttosto per la predisposizione di un piano criminoso ben preciso;
la denuncia era stata, infatti, sporta nel 2014 dopo che aveva già azionato il suo credito la società che poi procedeva a presentare anche l'istanza dì fallimento e dopo che già da tempo era maturato il debito erariale, circostanze a cui faceva da contrattare la costituzione di una nuova società avente caratteristiche identiche a quella che sarebbe, poi, stata dichiarata fallita. Conclude pertanto la corte di merito - in maniera logica e congruente rispetto alle emergenze passate in rassegna con le quali il ricorso non svolge adeguato confronto - che pure a voler ritenere che dall'ultimo bilancio risalente al 2008 non siano state più tenute le scritture contabili si dovessero comunque ravvisare gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale finalizzata a pregiudicare gli interessi creditori alla luce della pluralità degli univoci indici che depongono per il perseguimento di tale risultato (ampiamente illustrati in entrambe le pronunce di merito e sopra riportati in sintesi). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva !a declaratoria di inammissibilità dei ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/4/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19385 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3.10.2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di ZZ VI, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 216 I.f. e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato sulla sola base della intervenuta denuncia di furto delle scritture contabili in epoca prossima al fallimento. Ai fini della necessaria sussistenza degli indici di fraudolenza non è sufficiente la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società che secondo la corte di merito celerebbe di per sé l'animus lucrandi (lo scopo dì procurarsi un vantaggio) e nocendi (di recare pregiudizio ai creditori). La corte di appello, quindi, erroneamente ritiene che l'omissione della tenuta delle scritture contabili dimostri di per sé una vera e propria preordinazione e quindi la prova della consapevole finalità di creare pregiudizio ai creditori, laddove l'irregolare tenuta ben potrebbe essere dipesa unicamente da negligenza e trascuratezza con conseguente integrazione della bancarotta semplice. Indi, si citano a sostegno dell'impostazione seguita in ricorso la pronuncia Sgaramella, del 26,6.2017, oltre ad altre pronunce della Quinta Sezione di questa Corte, che richiedono - ai fini della bancarotta patrimoniale - la rilevazione degli indici di fraudolenza e la formulazione di prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 ricorso è inammissibile. Premesso che nel caso di specie è stata contestata e ravvisata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/omissione, si osserva che il ricorso è dei tutto fuori 2 fuoco perché nel lamentare vizi dì legge e di motivazione, denunciati in relazione all'assunta mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo, fa riferimento ad aspetti che riguardano fattispecie diverse da quella contestata, in particolare a quella del tutto diversa della bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamando anche pronunce emesse da questa Corte in tema che inerendo a tale diversa ipotesi criminosa fanno leva sulla necessità di individuare gli indici di fraudolenza per ricostruire la matrice dolosa della messa in pericolo della garanzia dei creditori costituita dal patrimonio della società; laddove nel caso di specie, come già evidenziato, l'affermazione di responsabilità è intervenuta in relazione alla sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili la cui integrazione richiede il dolo specifico di avere agito al fine di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di conseguire profitto. Ed infatti, la sentenza impugnata ha innanzitutto posto in evidenza che l'imputato, invitato a presentarsi presso il curatore, disertava la convocazione presentandosi solo successivamente con una denuncia di furto di un'autovettura sporta il 2.4.2014 in cui genericamente si parlava di documenti contabili al suo interno custoditi, sulla base della quale asseriva che le scritture contabili e i documenti fiscali della società fallita si trovavano tutti all'interno di tale veicolo perché ritirati il giorno precedente presso il commercialista;
ma dagli accertamenti successivi svolti emergeva che l'autovettura in questione era sottoposta a fermo amministrativo sin dal 2007 e che era priva di copertura assicurativa dal 2012 ossia da circa due anni antecedenti la data dell'asserito furto, sicché i giudici di merito concludevano per la inverosimiglianza della giustificazione offerta da ZZ e per la evidente preordinazione della denuncia a fine illecito, tenuto conto che il fallimento era stato poi dichiarato poco più di un anno dopo e dopo che, nei 2012, la società - la DE.CO.S. Edil s.r.l. - era stata posta in liquidazione per mancanza di commesse con nomina a liquidatore del ricorrente, già amministratore unico, e nel medesimo anno aveva anche già ricevute la notificazione di decreto ingiuntivo da parte della Ciaramella S.r.l. per forniture di bitume non pagate (a seguito del quale era stata poi avanzata dalla medesima società istanza di fallimento), e tenuto conto altresì che già nel 2005 la società dichiarava redditi irrisori a fronte di debiti verso l'erario che ne! 2015 ammontavano a oltre 262.000 (debito già iscritto a ruolo riscossione Sicilia); i giudici di merito - nelle conformi pronunce di primo e di secondo grado - hanno altresì precisato che nei 2013 l'imputato aveva anche costituito altra società, la Imperial Costruzioni S.r.l., avente la medesima sede legale della DE.CO.S. Edil ed il medesimo oggetto sociale, di cui ZZ era amministratore unico nonché socio insieme al fratello. Attraverso l'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla due società emergevano redditi percepiti a mezzo di procedure di pignoramento presso terzi negli anni 2012-2013 (per la società fallita) e per l'anno 2014 per l'altra (somme non rinvenute dal curatore). La corte territoriale ha altresì posto in luce che il curatore aveva affermato di non aver potuto accertare né l'an né il quantum dei debiti né l'attivo e tutte le movimentazioni patrimoniali, in assenza delle scritture contabili, che i debiti accertati - per complessivi 400.000,00 euro - erano quelli insinuati al passivo di cui il curatore era venuto a conoscenza attraverso la presentazione delle domande di insinuazione. La corte di appello, alla difesa che assumeva - come continua a sostenere in ricorso - l'omessa tenuta delle scritture contabili a partire dall'ultimo bilancio del 2008 - virando per l'omessa tenuta delle scritture contabili - contraddistinta da mera negligenza, ha giustamente risposto osservando che la evidente strumentalità della denuncia di furto accompagnata dalle falsità riferite dall'imputato al curatore (quanto - tra l'altro - all'assicurazione sull'auto e all'uso poco credibile di un veicolo privo di copertura assicurativa) per avvalorare la propria linea difensiva della accidentalità della scomparsa, non depone per un comportamento negligente quanto piuttosto per la predisposizione di un piano criminoso ben preciso;
la denuncia era stata, infatti, sporta nel 2014 dopo che aveva già azionato il suo credito la società che poi procedeva a presentare anche l'istanza dì fallimento e dopo che già da tempo era maturato il debito erariale, circostanze a cui faceva da contrattare la costituzione di una nuova società avente caratteristiche identiche a quella che sarebbe, poi, stata dichiarata fallita. Conclude pertanto la corte di merito - in maniera logica e congruente rispetto alle emergenze passate in rassegna con le quali il ricorso non svolge adeguato confronto - che pure a voler ritenere che dall'ultimo bilancio risalente al 2008 non siano state più tenute le scritture contabili si dovessero comunque ravvisare gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale finalizzata a pregiudicare gli interessi creditori alla luce della pluralità degli univoci indici che depongono per il perseguimento di tale risultato (ampiamente illustrati in entrambe le pronunce di merito e sopra riportati in sintesi). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva !a declaratoria di inammissibilità dei ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/4/2023.