Sentenza 13 maggio 2016
Massime • 1
L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della suddetta pronuncia incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento.
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Gli atti del procedimento incidentale della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in cui è contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l'elezione di domicilio, che costituiscono primarie manifestazioni del diritto di difesa e spiegano effetti anche all'interno del procedimento principale. Nomina e elezione di domicilio contenuti nell'0istanza id ammissione al patrocinio dello stato devono essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, deve inserirli nel fascicolo del dibattimento. Nomina del difensore di fiducia, con l'elezione di domicilio, deve essere rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2016, n. 29695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29695 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2016 |
Testo completo
29 6 9 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1539/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE N.38841/2015 GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO -Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH DO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/04/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. L'avv. Mario Tropini per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 maggio 2015 la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui CH TO è stato condannato alle pena di giustizia per il delitto di lesioni ai danni di CC RN, riformandola parzialmente solo con riferimento alla sospensione condizionale della pena.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo al seguente articolato motivo.
2.1. E' stata dedotta, in primo luogo, la nullità della notifica del decreto di citazione nel giudizio d'appello, essendo tale notifica stata effettuata presso il domicilio eletto dal ricorrente nell'ambito della sola procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Rileva, inoltre, che i fatti contestati si riferiscono a episodi intervenuti nell'agosto 2007, con la conseguenza che il reato è prescritto. Infine, lamenta che La Corte territoriale non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie, essendo stati acquisiti al processo specifici elementi incompatibili con quanto riferito dalla persona offesa, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere applicato il principio del favor rei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. Con riferimento all'eccezione di nullità sollevata dall'imputato, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di osservare che la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, effettuata nell'ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento principale, a cui sia espressamente riferita. (Sez. 1, n. 45785 del 02/12/2008 dep. - 11/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013 - dep. 27/03/2013, El Hairi, Rv. 255029). Né rileva la volontà espressa dall'imputato di limitare la domiciliazione al procedimento di gratuito patrocinio, essendo principio largamente condiviso che l'art. 161 c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio svolte sia pur per una procedura incidentale ma comunque nell'ambito di uno stesso procedimento. Quanto al merito, il ricorso non merita accoglimento, non avendo il ricorrente neppure indicato quali sarebbero gli "elementi specifici incompatibili con la versione della persona offesa", la quale è stata ritenuta, invece, dalla Corte territoriale, con argomentazioni congrue e coerenti, pienamente attendibile. E' stata, in particolare, evidenziata la compatibilità di tale ricostruzione con la natura delle lesioni alle stessa arrecate ed è stata motivata l'inattendibilità delle deposizioni dei testi della difesa, in considerazione della loro contraddittorietà. 2 منا In particolare, il giudice di secondo grado ha messo in luce l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo secondo cui le lesioni della persona offesa sarebbero state determinate da una caduta accidentale di quest'ultima dovuta al suo stato di ubriachezza, essendo stato puntualmente illustrato che tale stato non sarebbe certo sfuggito né ai Carabinieri né al personale del Pronto Soccorso che hanno avuto diretto contatto con I'CC nell'immediatezza dei fatti. Va, infine, osservato che non essendo il motivo di ricorso soprattutto in relazione alla eccezione di natura processuale - manifestamente inammissibile, deve comunque annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, che è maturata in data 27 febbraio 2015.
P.Q.M.
Annulla sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Paolo Antonio BRUNO dr. Andrea Fidanzia کلام DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 13 LUG 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Come a LanzvicS um 3