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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007519147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5212/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007519147000, notificata in data 24.10.24 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con limitato riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 09420160017277530000, portante pretesa per
Tasse Automobilistiche 2011/12 (notificata in data 06.09.2016).
Parte ricorrente deduce l'intervenuta pronuncia di annullamento della cartella, statuita con sentenza n.
1642/24 di questa Corte.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che l'eccezione relativa all'annullamento della cartella di pagamento n.09420160017277530000, da parte di questa Corte,
“riguarda esclusivamente l'operato dell'Ente impositore e non dell'Agente della Riscossione, che si è limitato a notificare il provvedimento nei termini previsti dalla legge”.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
L'atto opposto, per quanto oggetto di contestazione da parte del ricorrente, ha “perso” il presupposto su cui si basava, cioè la cartella posta a base della pretesa e rispetto alla quale è stato limitato il gravame.
La decisione di questa Corte, prima citata, n. 1642/24, infatti, ha annullato la cartella e l'Agenzia resistente ha partecipato anche a quel giudizio, per come peraltro evidenziato dal ricorrente;
non appare condivisibile, quindi, l'assunto della resistente Agenzia sull'annullamento della cartella che riguarderebbe esclusivamente l'operato dell'Ente impositore: la cartella, pur riguardando, ovviamente, nel caso in esame, una pretesa della Regione, è un atto emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, quindi,
l'annullamento riguarda soprattutto l'Ente che lo ha emesso, pur se si riverbera a monte sulla pretesa regionale.
Spese per come indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007519147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5212/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007519147000, notificata in data 24.10.24 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con limitato riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 09420160017277530000, portante pretesa per
Tasse Automobilistiche 2011/12 (notificata in data 06.09.2016).
Parte ricorrente deduce l'intervenuta pronuncia di annullamento della cartella, statuita con sentenza n.
1642/24 di questa Corte.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che l'eccezione relativa all'annullamento della cartella di pagamento n.09420160017277530000, da parte di questa Corte,
“riguarda esclusivamente l'operato dell'Ente impositore e non dell'Agente della Riscossione, che si è limitato a notificare il provvedimento nei termini previsti dalla legge”.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
L'atto opposto, per quanto oggetto di contestazione da parte del ricorrente, ha “perso” il presupposto su cui si basava, cioè la cartella posta a base della pretesa e rispetto alla quale è stato limitato il gravame.
La decisione di questa Corte, prima citata, n. 1642/24, infatti, ha annullato la cartella e l'Agenzia resistente ha partecipato anche a quel giudizio, per come peraltro evidenziato dal ricorrente;
non appare condivisibile, quindi, l'assunto della resistente Agenzia sull'annullamento della cartella che riguarderebbe esclusivamente l'operato dell'Ente impositore: la cartella, pur riguardando, ovviamente, nel caso in esame, una pretesa della Regione, è un atto emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, quindi,
l'annullamento riguarda soprattutto l'Ente che lo ha emesso, pur se si riverbera a monte sulla pretesa regionale.
Spese per come indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.