Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10708
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Sentenza 22 luglio 2002

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Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, previsto dall'art. 152 delle disp. att. cod. proc. civ. in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all'assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10708
    Data del deposito : 22 luglio 2002

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