Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, previsto dall'art. 152 delle disp. att. cod. proc. civ. in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all'assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10708 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE IA RA, elettivamente domiciliata in Roma alla via Acquaro, 8 presso l'avv. Giulio di Gioia, rappresentata e difesa giusta delega a margine dall'avv. Antonio Iannucci;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Vincenzo Cerioni e Antonio Todaro e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma.
- costituito con procura -
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 166 del 26.2.99, reg. gen. n. 235/97.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Jeni Franco per delega avv. Todaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo ed il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.10.1999 il Tribunale di Benevento, decidendo sull'appello proposto da NT IA ER nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto della domanda dell'appellante avente per oggetto l'indennità di maternità. Premetteva in motivazione che la ricorrente aveva l'onere di dimostrare non solo l'iscrizione nell'elenco delle braccianti agricole, ma anche l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per non meno di 51 giornate l'anno.
In ordine alle istanze istruttorie reiterate in appello, osservava che la domanda di emissione di un ordine di esibizione di documenti all'INPS, era inammissibile perché inidonea a provare l'assunto dell'attrice. Quanto alla prova testimoniale confermava il giudizio di inammissibilità dell'unico teste indicato in primo grado perché, essendo il datore di lavoro, aveva interesse al giudizio. Non poteva, infine, ammettersi la prova articolata in appello perché la ricorrente era decaduta dalla prova.
Sulla richiesta di applicazione dell'art.152 disp. att. c.p.c. osservava che detta norma presuppone la qualifica di lavoratore subordinato, non provata nella specie, sicché andava confermata la condanna alle spese in primo grado, non sussistendo ragioni per la compensazione. Condannava l'appellante anche alle spese del grado. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la NT, l'INPS ha depositato soltanto procura al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 della legge n. 1204 del 1971 e 13 DPR N. 1026 del 1976 e d. Lit. n. 212 del 1946, deduce che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la qualità di braccianti agricola, che il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo con l'INPS è provato dall'iscrizione nei relativi elenchi, senza necessità di un determinato requisito contributivo.
La censura non è fondata. Le Sezioni Unite della Corte, componendo il contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno stabilito con sentenza n. 1133 del 2000 che: "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al RD. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosidetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L. Lgt. 9 aprile 1946 n 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali la complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita "l'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perche quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova, fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico, funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i composti elementi probatori acquisiti alla causa."
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 210 - 213, 420 e 421 c.p.c., la ricorrente censura la motivazione del Tribunale in ordine alle richieste istruttorie. Lamenta in primo luogo la mancata acquisizione della documentazione in possesso dell'INPS relativa alla richiesta dell'indennità di maternità deducendo che se essa fosse stata esibita sarebbe stata provata la fondatezza della domanda. Inoltre il rilievo del contrasto probatorio tra verbale ispettivo dell'INPS, che negava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e il certificato di iscrizione avrebbe dovuto stimolare il giudice all'acquisizione, anche di ufficio, di ulteriori mezzi di prova, senza che a ciò siano di ostacolo eventuali preclusioni.
Le censure sono inammissibili per la loro genericità e non pertinenza alle motivazioni della sentenza impugnata. Questa, in relazione alla rinnovata richiesta di ordine di esibizione di atti all'INPS, ha ritenuto di non ammetterla in quanto gli atti in possesso dell'Istituto non erano idonei a provare il fatto costitutivo. La ricorrente si limita ad affermare che detti atti proverebbero la domanda, ma non ne precisa il contenuto, sicché è impedito al Collegio di valutare la rilevanza di essi, esclusa dal Tribunale, e di decidere sull'ammissibilità della richiesta di esibizione.
In ordine alla prova testimoniale, premesso che la ricorrente non censura la sentenza del Tribunale nel punto che ha condiviso la inammissibilità ex art. 246 c.p.c. dell'unico teste indicato in primo grado, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità citata in ordine ai poteri istruttori officiosi si riferisce ai poteri ex art. 421 c.p.c. del giudice di primo grado, ma non incide sul divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello ex 437 c.p.c. e in particolare i sulla preclusione all'ammissione di mezzi dai quali la parte sia decaduta. Va aggiunto che la censura, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, omette di trascrivere i capitoli della prova testimoniale, sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di valutarne la decisività.
Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la ricorrente lamenta la condanna alle spese in un giudizio avente per oggetto prestazioni previdenziali.
La censura è fondata. La sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità della norma sul rilievo che la ricorrente non ha dimostrato la sua qualità di lavoratrice che costituirebbe il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. La tesi, conforme a principio affermato da alcune sentenze di legittimità, cfr. n. 2192 del 1986, n.2468 del 1989, 6827 del 1999, secondo le quali per l'applicazione della disposizione occorre che l'attore sia un lavoratore subordinato, non può essere condivisa. Va in primo luogo evidenziata la natura atecnica del termine lavoratore, indicato come destinatario del beneficio dall'art. 152 citato, in quanto beneficiari, e quindi attori nei giudizi per prestazioni previdenziali, sono gli assicurati. Ritenere che solo gli assicurati lavoratori siano i soli destinatari significherebbe escludere dal beneficio vedove ed orfani, che assumano di essere titolari di prestazioni per i superstiti, mentre la ratio della norma è nella tutela dei soggetti economicamente più deboli, impedendo che il timore di dovere sopportare l'onere delle spese del giudizio li induca a non adire il giudice. In forza di questa ratio la Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 1979, ha esteso il beneficio alle prestazioni assistenziali.
La tesi accolta dal Tribunale, che il beneficio non si applica a coloro che per ragioni soggettive, come nel caso in esame, non abbiano diritto alle prestazioni previdenziali, andrebbe conseguentemente estesa alle prestazioni assistenziali nelle quali mancando un sottostante rapporto assicurativo, dovrebbe intendersi destinatario di assistenza pubblica, cui la citata sentenza della Corte Cost. n. 85 ha esteso il beneficio dell'esonero dal rimborso delle spese, solo chi abbia diritto dell'assistenza pubblica, vanificando così la ratio della norma, in quanto chi ha diritto alla prestazione normalmente non è soccombente. Va aggiunto che, se la funzione della norma è evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, cfr. anche Corte cost, n. 207 del 1994, la tutela non può essere esclusa, con violazione del principio di eguaglianza, in relazione alla natura delle ragioni che hanno determinato la soccombenza, fermo ovviamente il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite.
Si deve concludere che l'interpretazione del requisito soggettivo per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., costituzionalmente compatibile con i principi affermati dalle citate sentenze della Corte cost., non è l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o il diritto alla prestazione assistenziale, ma l'oggetto della domanda, cioè che il ricorrente, allegando l'uno o l'altro di detti presupposti, chieda una prestazione previdenziale o assistenziale, in questo senso cfr. Cass.n. 270 del 1999 ed in parte n. 14480 del 1999. Vanno, pertanto, rigettati i primi due motivi del ricorso ed accolto il terzo, cassata sul punto spese la sentenza impugnata e, non essendo stata dedotta o accertata la manifesta infondatezza o temerarietà della lite, la causa può essere decisa nel merito stabilendo che la ricorrente, complessivamente soccombente, non è tenuta ex art.152 disp. att. c.p.c. al rimborso spese dei gradi di merito e di quello di cassazione.
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie sulle spese della sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la NT non tenuta al rimborso delle spese dei giudizi di merito e di quello di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002