Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA NA elettivamente domiciliata in Roma, via C. Morin 1 presso gli avv.ti Salvatore A. Napoli ed Andrea C. Maggisano che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso introduttivo.
- ricorrente -
contro
Min. Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
- intimati -
Avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro cron. 730 del 19.04.02. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.10.03 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Napoli che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e in subordine accogliersi il ricorso.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE V. che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 10.4.2002 il Prefetto di Catanzaro disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina ucraina VA AN, ai sensi dell'art. 13 c. 2^ lett. B) del D.leg. 286/98. La straniera si opponeva e l'adito Tribunale di Catanzaro con decreto 19.4.2002 rigettava il ricorso affermando in motivazione: che, quanto alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 13 c. 7^ T.U., essa non sussisteva dato che il decreto, comunicato in lingua inglese, dava atto della impossibilità per l'Autorità di procedere alla traduzione in lingua russa (e che non era stata provata la possibilità per la P.A. di avvalersi di un traduttore di tal lingua); che con riguardo alla censura di violazione dell'art. 7 L. 241/90 doveva negarsi la sussistenza dell'obbligo di avvisare dell'avvio del procedimento, stanti le evidenti ragioni di urgenza. Per la cassazione di tale decreto la VA AN ha proposto ricorso il 19.6.02 al quale ha resistito l'Amministrazione con atto di costituzione depositato, ai fini delle eventuali future difese orali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il difensore della ricorrente VA AN, dopo aver dichiarato, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., che la propria assistita aveva conseguito il 31.7.2003 permesso di soggiorno, stipulando contestuale contratto di soggiorno (documenti allegati indebitamente alla memoria) e che pertanto, ai sensi dell'art. 33 del T.U. come modificato dalla L. 189/02, ella non doveva più ritenersi sottoposta alla espulsione di cui al decreto 10.4.02, ha, in discussione orale, prospettato in via principale il proprio disinteresse per la sorte dell'impugnata espulsione sull'assunto che fosse al proposito cessata la materia della contesa. Rileva il Collegio che le dichiarazioni della parte ricorrente - nella assenza di alcuna difesa da parte della intimata Amministrazione (il cui atto di costituzione va pertanto ritenuto inefficace) - costituiscono premessa per affermare che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla decisione sul medesimo. E tanto induce a pronunziare in tal senso, statuendo l'irripetibilità delle spese dalla ricorrente anticipate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004