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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IANNONE MARIA, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5960/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate - Ricorrente_1 - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10089/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239023045126000 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17 dicembre 2024 e con decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificato,
l'Agenzia delle Entrate – SI (di seguito, ADER), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 10089/22/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 22, depositata il 26 luglio 2024, chiedendo la riforma della decisione “nella parte in cui ha dichiarato prescritti sanzioni e interessi” relativi alle cartelle nn. 09720100090572063000 e
09720110046741651000.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante ha dedotto, in sintesi: l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto viziate le notifiche delle cartelle degli anni 2006 e 2007; la validità delle notifiche effettuate a familiare convivente anche in luogo diverso dall'anagrafe; l'esistenza di successivi atti interruttivi (intimazioni
2013 e 2016) regolarmente notificati;
la mancata maturazione del quinquennio prescrizionale, anche per effetto della sospensione Covid-19; la preclusione per il contribuente, ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, a contestare notifiche di atti non impugnati nei termini.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, aderendo all'appello e contestando puntualmente la sentenza impugnata, insistendo sulla regolarità delle notifiche e sulla piena validità degli atti successivi.
Si è costituito il contribuente Resistente_1, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto dell'appello. Con lo stesso atto Resistente_1 ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo: a) l'annullamento integrale delle cartelle 2006 e 2007 per inesistenza della notifica;
b) la declaratoria di prescrizione integrale del credito, anche per la quota imposta;
c) la condanna dell'Ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; d) la condanna alle spese.
Il contribuente ha dedotto che:
1. le notifiche delle cartelle del 2010 e 2011 sono state eseguite presso indirizzi ove egli non risiedeva più da oltre 14 mesi;
2. non risultano rispettati gli obblighi dell'art. 139 c.p.c., né risulta inviata la raccomandata informativa ex art. 7 legge 890/1982; 3. le presunte intimazioni del 2013
e 2017 non sarebbero mai state regolarmente notificate;
4. il vizio originario impedisce la produzione di qualsiasi effetto interruttivo.
Il contribuente ha altresì depositato memoria autorizzata, con la quale ha ulteriormente dedotto: tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate in primo grado, con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio; assenza di prova degli atti interruttivi, non essendo stata prodotta copia autentica né relata dell'intimazione 2017 (asseritamente inviata a indirizzo non più attuale); l'errore del primo giudice nel limitare l'annullamento a sanzioni e interessi, nonostante la riconosciuta nullità delle notifiche.
All'esito della camera di consiglio, il Collegio reputa che l'appello principale di ADER è fondato e va accolto mentre va respinto quello del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è viziata e va riformata nella parte della motivazione ove ritiene che il “procedimento notificatorio delle cartelle, (sia ) viziato dall'indicazione errata del luogo di residenza del contribuente”. Al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma le cartelle esattoriali n. 097 2010 00905720 63000 e n. 097 2011 00467416 51000 risultano essere state regolarmente notificate al sig. Resistente_1, e precisamente: - la cartella esattoriale n. 097 2010 00905720 63000 è stata notificata all'odierno appellato in data 27 aprile 2010, mediante consegna a persona qualificatasi “familiare convivente”; - la cartella esattoriale n. 097 2011 00467416 51000 è stata notificata all'odierno appellato in data 28 marzo 2011, mediante consegna a persona qualificatasi “familiare convivente”.
Secondo costante giurisprudenza, è legittima la notifica eseguita a mani di persona che si dichiara convivente del contribuente, anche se in un luogo diverso dalla residenza anagrafica. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito un principio già sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la notifica presso un luogo diverso da quello risultante in anagrafe non è necessariamente invalida, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (v. Cass. Civ., n. 3219 del 5 febbraio
2024; Cass. Civ., n.15221/2012; Cass. Civ., n. 2442 del 16 novembre 2006; Cass. Civ., n. 26985 del 22 dicembre 2009).
Si deve inoltre considerare che successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento de quibus, al contribuente sono stati notificati successivi atti riscossivi.
Si consideri, con riferimento a tali atti, che l'Intimazione di pagamento n. 097 2016 90529718 45000, riferita alle cartelle di pagamento n. 097 2010 00905720 63000 e n. 097 2011 00467416 51000, è stata correttamente notificata al contribuente in data 3 aprile 2017 e non è stata impugnata.
Tale fatto è dimostrato dai documenti prodotti in giudizio dell'Agente della SI. La notifica è stata effettuata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602/1973, 60 del
D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c. (Irreperibilità relativa).
Ne consegue che il messo notificatore si è recato presso la residenza dell'odierno ricorrente e non potendo notificare l'intimazione di pagamento in questione personalmente al destinatario, per l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha proceduto al deposito del provvedimento presso la Casa Comunale di Roma ed alla successiva comunicazione con lettera raccomandata n. 689276099737, restituita al mittente per compiuta giacenza - non curato ritiro. Le doglianze avanzate dalla parte quindi, come tra le altre l'asserita prescrizione, si palesano in questa sede del tutto tardive e come tali vanno dichiarate inammissibili, stante la violazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/1992; come peraltro confermato dalla recente ordinanza n.
3005 del 7 febbraio 2020 della Corte di Cassazione sulla scorta di un orientamento ormai consolidato:
“l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.”
I giudici della Corte di cassazione, con la pronuncia su citata, dopo aver premesso che non è oggetto del giudizio la tempestività della notifica dell'atto prodromico (cartella di pagamento) e la definitività dello stesso per omessa impugnazione da parte del contribuente, hanno affermato che “risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
La pronuncia in esame interviene a dissipare dubbi e confermare l'ormai consolidato principio secondo cui l'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
In altri termini, si deve quindi considerare che, contrariamente a quanto valutato dalla Corte di primo grado, dalla notifica della predetta intimazione di pagamento n. 097 2016
90529718 45000, eseguita in data 3 aprile 2017, alla notifica della intimazione di pagamento n. 097 2023 90230451 impugnata nel presente procedimento, avvenuta in data 30 marzo 2023, l'eccepito termine di prescrizione quinquennale non era scaduto.
Ciò in considerazione della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare, per il combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 del D. Lgs. n. 159/2015, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per totali 541 giorni.
In conclusione l'appello dell'Ufficio va accolto e deve essere integralemente riformata la decisione gravata con conferma degli atti gravati in prime cure. L'accoglimento dell'appello principale impone che sia respinto l'appello incidentale del contribuente con questo onotologicamente incompatibile per quanto sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale dell'Ufficio. Respinge l'appello incidentale del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 1.900,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IANNONE MARIA, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5960/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate - Ricorrente_1 - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10089/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239023045126000 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17 dicembre 2024 e con decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificato,
l'Agenzia delle Entrate – SI (di seguito, ADER), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 10089/22/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 22, depositata il 26 luglio 2024, chiedendo la riforma della decisione “nella parte in cui ha dichiarato prescritti sanzioni e interessi” relativi alle cartelle nn. 09720100090572063000 e
09720110046741651000.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante ha dedotto, in sintesi: l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto viziate le notifiche delle cartelle degli anni 2006 e 2007; la validità delle notifiche effettuate a familiare convivente anche in luogo diverso dall'anagrafe; l'esistenza di successivi atti interruttivi (intimazioni
2013 e 2016) regolarmente notificati;
la mancata maturazione del quinquennio prescrizionale, anche per effetto della sospensione Covid-19; la preclusione per il contribuente, ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, a contestare notifiche di atti non impugnati nei termini.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, aderendo all'appello e contestando puntualmente la sentenza impugnata, insistendo sulla regolarità delle notifiche e sulla piena validità degli atti successivi.
Si è costituito il contribuente Resistente_1, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto dell'appello. Con lo stesso atto Resistente_1 ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo: a) l'annullamento integrale delle cartelle 2006 e 2007 per inesistenza della notifica;
b) la declaratoria di prescrizione integrale del credito, anche per la quota imposta;
c) la condanna dell'Ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; d) la condanna alle spese.
Il contribuente ha dedotto che:
1. le notifiche delle cartelle del 2010 e 2011 sono state eseguite presso indirizzi ove egli non risiedeva più da oltre 14 mesi;
2. non risultano rispettati gli obblighi dell'art. 139 c.p.c., né risulta inviata la raccomandata informativa ex art. 7 legge 890/1982; 3. le presunte intimazioni del 2013
e 2017 non sarebbero mai state regolarmente notificate;
4. il vizio originario impedisce la produzione di qualsiasi effetto interruttivo.
Il contribuente ha altresì depositato memoria autorizzata, con la quale ha ulteriormente dedotto: tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate in primo grado, con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio; assenza di prova degli atti interruttivi, non essendo stata prodotta copia autentica né relata dell'intimazione 2017 (asseritamente inviata a indirizzo non più attuale); l'errore del primo giudice nel limitare l'annullamento a sanzioni e interessi, nonostante la riconosciuta nullità delle notifiche.
All'esito della camera di consiglio, il Collegio reputa che l'appello principale di ADER è fondato e va accolto mentre va respinto quello del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è viziata e va riformata nella parte della motivazione ove ritiene che il “procedimento notificatorio delle cartelle, (sia ) viziato dall'indicazione errata del luogo di residenza del contribuente”. Al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma le cartelle esattoriali n. 097 2010 00905720 63000 e n. 097 2011 00467416 51000 risultano essere state regolarmente notificate al sig. Resistente_1, e precisamente: - la cartella esattoriale n. 097 2010 00905720 63000 è stata notificata all'odierno appellato in data 27 aprile 2010, mediante consegna a persona qualificatasi “familiare convivente”; - la cartella esattoriale n. 097 2011 00467416 51000 è stata notificata all'odierno appellato in data 28 marzo 2011, mediante consegna a persona qualificatasi “familiare convivente”.
Secondo costante giurisprudenza, è legittima la notifica eseguita a mani di persona che si dichiara convivente del contribuente, anche se in un luogo diverso dalla residenza anagrafica. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito un principio già sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la notifica presso un luogo diverso da quello risultante in anagrafe non è necessariamente invalida, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (v. Cass. Civ., n. 3219 del 5 febbraio
2024; Cass. Civ., n.15221/2012; Cass. Civ., n. 2442 del 16 novembre 2006; Cass. Civ., n. 26985 del 22 dicembre 2009).
Si deve inoltre considerare che successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento de quibus, al contribuente sono stati notificati successivi atti riscossivi.
Si consideri, con riferimento a tali atti, che l'Intimazione di pagamento n. 097 2016 90529718 45000, riferita alle cartelle di pagamento n. 097 2010 00905720 63000 e n. 097 2011 00467416 51000, è stata correttamente notificata al contribuente in data 3 aprile 2017 e non è stata impugnata.
Tale fatto è dimostrato dai documenti prodotti in giudizio dell'Agente della SI. La notifica è stata effettuata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602/1973, 60 del
D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c. (Irreperibilità relativa).
Ne consegue che il messo notificatore si è recato presso la residenza dell'odierno ricorrente e non potendo notificare l'intimazione di pagamento in questione personalmente al destinatario, per l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha proceduto al deposito del provvedimento presso la Casa Comunale di Roma ed alla successiva comunicazione con lettera raccomandata n. 689276099737, restituita al mittente per compiuta giacenza - non curato ritiro. Le doglianze avanzate dalla parte quindi, come tra le altre l'asserita prescrizione, si palesano in questa sede del tutto tardive e come tali vanno dichiarate inammissibili, stante la violazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/1992; come peraltro confermato dalla recente ordinanza n.
3005 del 7 febbraio 2020 della Corte di Cassazione sulla scorta di un orientamento ormai consolidato:
“l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.”
I giudici della Corte di cassazione, con la pronuncia su citata, dopo aver premesso che non è oggetto del giudizio la tempestività della notifica dell'atto prodromico (cartella di pagamento) e la definitività dello stesso per omessa impugnazione da parte del contribuente, hanno affermato che “risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
La pronuncia in esame interviene a dissipare dubbi e confermare l'ormai consolidato principio secondo cui l'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
In altri termini, si deve quindi considerare che, contrariamente a quanto valutato dalla Corte di primo grado, dalla notifica della predetta intimazione di pagamento n. 097 2016
90529718 45000, eseguita in data 3 aprile 2017, alla notifica della intimazione di pagamento n. 097 2023 90230451 impugnata nel presente procedimento, avvenuta in data 30 marzo 2023, l'eccepito termine di prescrizione quinquennale non era scaduto.
Ciò in considerazione della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare, per il combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 del D. Lgs. n. 159/2015, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per totali 541 giorni.
In conclusione l'appello dell'Ufficio va accolto e deve essere integralemente riformata la decisione gravata con conferma degli atti gravati in prime cure. L'accoglimento dell'appello principale impone che sia respinto l'appello incidentale del contribuente con questo onotologicamente incompatibile per quanto sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale dell'Ufficio. Respinge l'appello incidentale del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 1.900,00