Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 829
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto viziate le notifiche delle cartelle degli anni 2006 e 2007

    La Corte ritiene che la notifica eseguita a mani di persona che si dichiara convivente del contribuente, anche se in un luogo diverso dalla residenza anagrafica, è legittima. Le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate da prova contraria.

  • Accolto
    Validità degli atti interruttivi della prescrizione

    La notifica dell'Intimazione di pagamento n. 097 2016 90529718 45000, eseguita in data 3 aprile 2017, non è stata impugnata. La notifica è stata effettuata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c. (Irreperibilità relativa). Tra la notifica di questa intimazione e quella dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90230451 (30 marzo 2023), il termine di prescrizione quinquennale non era scaduto, considerando la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19 (541 giorni).

  • Accolto
    Preclusione per il contribuente a contestare notifiche di atti non impugnati nei termini

    L'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo. Pertanto, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Le doglianze del contribuente relative alla prescrizione sono tardive e inammissibili.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica delle cartelle 2006 e 2007

    La Corte ha ritenuto le notifiche delle cartelle esattoriali n. 097 2010 00905720 63000 (27 aprile 2010) e n. 097 2011 00467416 51000 (28 marzo 2011) regolarmente effettuate a familiare convivente, anche se in luogo diverso dalla residenza anagrafica, in conformità con la giurisprudenza.

  • Rigettato
    Prescrizione integrale del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2016 90529718 45000 del 3 aprile 2017, non impugnata, ha interrotto la prescrizione. Inoltre, considerando la sospensione Covid-19, il termine quinquennale non era scaduto al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente procedimento (30 marzo 2023).

  • Rigettato
    Condanna dell'Ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dall'accoglimento dell'appello principale dell'Ufficio e dal rigetto dell'appello incidentale del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 829
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 829
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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