Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 982
CASS
Sentenza 4 febbraio 1999

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I provvedimenti cautelari emessi nell'ambito del procedimento di denunzia di nuova opera ai sensi degli artt. 689 e 690 cod. proc. civ. nel periodo di vigenza di tali articoli, hanno carattere strumentale rispetto alla causa di merito e, pertanto, non sono suscettibili di impugnazione autonoma a causa della loro inidoneità' a formare la cosa giudicata.

Posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 del D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444 - che prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute" ,senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 982
    Data del deposito : 4 febbraio 1999

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